Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 378 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Deposito di memorie

Dispositivo dell'art. 378 Codice di procedura civile

Il pubblico ministero può depositare una memoria non oltre venti giorni prima dell'udienza.

Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre dieci giorni prima dell'udienza(1).

Note

(1) Il comma 1 della disposizione in oggetto è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come a sua volta modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. "Riforma Cartabia"), il quale, nell'aggiungere un comma prima del primo e nel modificare la rubrica dell'art. 378 , ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 6) che "Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio".

Spiegazione dell'art. 378 Codice di procedura civile

Si definiscono “memorie” quegli atti processuali mediante i quali le parti illustrano per iscritto la propria posizione sui punti di fatto e di diritto oggetto della controversia.
La norma in esame consente al pubblico ministero ed alle parti di depositare le loro memorie non oltre il termine rispettivamente di venti e dieci giorni prima della data che il Primo Presidente o il Presidente di Sezione ha fissato per l’udienza, avendo in tal modo possibilità non soltanto di fare chiarezza sui motivi di ricorso, ma anche di ribattere alle ragioni vantate dall’avversario.
Per il calcolo del termine trova applicazione il criterio generale dettato dall’art. 155 del c.p.c., e pertanto non va conteggiato il giorno iniziale, mentre deve computarsi il giorno finale.
Non è consentito depositare memorie scritte all'udienza di discussione

Occorre precisare che tali memorie non possono costituire l’occasione per dedurre nuove censure o sollevare nuove questioni, né può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso, fatto salvo il caso in cui si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, la cui risoluzione non richiede alcun accertamento nel merito.
In particolare, per mezzo di tali memorie non è consentito invocare l'eventuale sopravvenienza di una sentenza di illegittimità costituzionale (comunque invocabile nel giudizio di legittimità), nè proporre la domanda di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 del c.p.c. (che deve essere formulata nel controricorso).

La funzione di specificazione e di chiarificazione propria delle memorie è stata ritenuta comunque necessaria, dovendosi qualificare nulla la memoria difensiva che ricalchi pedissequamente il contenuto del ricorso (o del controricorso) senza così assolvere alla funzione cui è preordinata.

La facoltà per il pubblico ministero di depositare una memoria prima dell’udienza si deve alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia e non fa altro che recepire una prassi interpretativa già invalsa.
Anche i termini da osservare sono stati così determinati a seguito della suddetta Riforma, risultando il termine di almeno 20 gg. prima stabilito per il pubblico ministero in linea con l’analoga previsione contenuta nel rito camerale, mentre viene elevato a dieci giorni prima il termine per il deposito delle memorie dei difensori delle parti, con un allineamento, anche questa volta, al termine di dieci giorni previsto nel rito camerale dall’art. 380 bis 1 del c.p.c..
Si è ritenuto opportuno unificare i termini per il deposito delle memorie, sia in vista dell’udienza pubblica che di quella camerale (la quale già prevedeva un termine di venti giorni per il deposito delle conclusioni del P.M. e di dieci per il deposito delle memorie di parte ex art. 380 bis 1 del c.p.c.), volendosi così soddisfare da un lato le esigenze di semplificazione ed unificazione dei riti e, dall’altro, non ravvisandosi alcuna necessità di mantenere una differenziazione dei detti termini, a seconda che la trattazione del ricorso sia destinata a sfociare in udienza pubblica o in adunanza camerale.

Anche per le memorie delle parti in prossimità dell’udienza si prescrive che debbano essere sintetiche e avere carattere illustrativo, e ciò in applicazione del principio generale di sinteticità degli atti di parte, il quale deve farsi valere non solo con riguardo agli atti introduttivi del giudizio di cassazione, ma anche in relazione agli atti difensivi in prossimità della udienza.
In particolare, per quanto concerne la funzione meramente illustrativa delle memorie, deve osservarsi che si tratta di una acquisizione giurisprudenziale coerente con l’idea che con esse il ricorrente non può, ad esempio, dedurre nuovi motivi di ricorso o sanare carenze dell’atto introduttivo.
Da notare che nel caso della memoria del pubblico ministero non si precisa che la stessa debba essere sintetica, trovando ciò spiegazione nel fatto che non vi è alcuna necessità di introdurre una regola quando non v’è una esigenza avvertita (nella prassi non vi sono memorie del pubblico ministero caratterizzate da eccessiva lunghezza).
A ciò si aggiunge un’altra ragione: mentre le parti hanno già depositato ricorso e controricorso, il pubblico ministero interloquisce per la prima volta proprio con la memoria.

Infine, va osservato che l’adeguamento delle disposizioni sul giudizio di legittimità al deposito telematico obbligatorio degli atti e dei documenti di parte ha comportato l’eliminazione di ogni riferimento al deposito «in cancelleria», quale precisazione modale coerente con il deposito analogico degli atti e documenti di parte, ma non rispetto al deposito telematico, per cui l’atto o documento digitale (nativo o meno) va inserito, per l’appunto, nel fascicolo informatico e si rende visibile alla controparte processuale costituita in giudizio o a chi intenda costituirsi o intervenire nel giudizio stesso.

Massime relative all'art. 378 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 42090/2021

In tema di udienza disciplinata dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 2020, la parte intimata e non costituita, che non si sia avvalsa della facoltà di proporre istanza di discussione orale, non può depositare memoria ex art. 378 c.p.c. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 31/03/2021).

Cass. civ. n. 19172/2019

Il successore a titolo universale può partecipare al giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione mediante un atto d'intervento che dev'essere notificato alla controparte per assicurare il rispetto del contraddittorio, non essendo sufficiente il mero deposito dell'atto in cancelleria, stante l'esigenza di assicurare una forma simile a quella del ricorso e del controricorso, fermo restando che la nullità derivante dall'omissione della suddetta notificazione è sanata se le controparti costituite accettano il contraddittorio senza sollevare eccezioni.

Cass. civ. n. 27140/2017

Nel giudizio davanti la Corte di Cassazione, è irricevibile la memoria difensiva presentata in prossimità dell'udienza, con la quale la parte che non ha depositato il controricorso spiega, per la prima volta, le ragioni di resistenza al ricorso, perché, in assenza di controricorso, la parte intimata non può presentare memorie.

Cass. civ. n. 19988/2017

In tema di giudizio di cassazione, il rispetto del termine per il deposito delle memorie scritte di parte deve essere verificato con riguardo al momento in cui le stesse pervengono in cancelleria, e non a quello in cui sono spedite, non essendo applicabili le modalità di spedizione previste, in via eccezionale, solo per il ricorso e il controricorso, atteso che non sono ancora operative, per il giudizio di legittimità, le norme relative al cd. processo telematico e che, pertanto, deve essere assicurato il diritto della controparte di prenderne visione entro un tempo ragionevole.

Cass. civ. n. 26332/2016

Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili scritti difensivi con la deduzione di nuove censure, depositati dal ricorrente in aggiunta a quelli di cui all’art. 378 c.p.c., avendo tali memorie, comunque denominate, solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati in ricorso.

Cass. civ. n. 3780/2015

I vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art. 378 cod. proc. civ., la cui funzione è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare quelli originariamente inammissibili.

Cass. civ. n. 12111/2014

L'istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 27964/2011

Nel giudizio di cassazione, non sono ammissibili scritti difensivi consegnati dalle parti al cancelliere nel giorno fissato per l'udienza e prima dell'inizio della stessa, denominati "note di udienza", non potendo essere né equiparati a memorie di parte ex art. 378 c.p.c., perché depositati oltre il termine previsto da quest'ultima norma, né assimilati alle osservazioni sulle conclusioni del P.G., di cui all'ultimo comma dell'art. 379 c.p.c., in quanto consegnati prima della chiamata della causa e, quindi, precedenti all'esposizione delle conclusioni del p.g..

Cass. civ. n. 12381/2009

Nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., prima dell'udienza di discussione, da parte dell'intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell'art. 370, primo comma, c.p.c. e non abbia concretamente partecipato alla discussione orale, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell'attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l'udienza predetta.

Cass. civ. n. 14710/2006

Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., possono essere sollevate questioni nuove rilevabili d'ufficio a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza o le specifiche autosufficienti deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (sulla base del suddetto principio, nella specie, la S.C. ha ritenuto non ammissibile la deduzione, con memoria, del giudicato esterno in ordine alla sussistenza di un trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c.)

Cass. civ. n. 14277/2006

La mancanza di una o più pagine nel ricorso per cassazione comporta la inammissibilità di questo nel caso e nei limiti in cui tale mancanza impedisca la completa conversione delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno dell'impugnazione, senza che a tale mancanza possa sopperirsi con altri atti e, in particolare, con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., che non può essere utilizzata al fine di ampliare od integrare il contenuto degli originari motivi di impugnazione e neppure per specificare motivi dedotti in maniera vaga e indeterminata.

Cass. civ. n. 19530/2005

Ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art. 378 c.p.c., in base al quale, nel giudizio di cassazione, le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza di discussione, non possono computarsi, come giorni utili, né il giorno dell'udienza, che — trattandosi di termine a ritroso — costituisce il dies a quo e non è, pertanto, calcolabile, ai sensi dell'art. 155, comma primo, c.p.c., né il giorno dell'effettivo deposito, se esso ricade nel periodo di sospensione feriale, nelle ipotesi in cui essa si applica (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva una memoria depositata il giorno 15 settembre per l'udienza del giorno 20 successivo).

Cass. civ. n. 13768/2005

Il difetto della procura del convenuto, come i vizi della sentenza e in genere quelli degli atti processuali — che ne costituiscono l'antecedente logico e cronologico — possono essere fatti valere solo attraverso le impugnazioni, con la conseguenza che è inammissibile l'eccezione di nullità della procura utilizzata dal convenuto per costituirsi in primo grado, sollevata in sede di legittimità con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c.

Cass. civ. n. 11597/2004

Nel giudizio civile di legittimità, la deduzione relativa alla inammissibilità del ricorso incidentale per vizio della procura, rilasciata senza indicare la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale della persona giuridica istante, deve essere svolta nel controricorso al ricorso incidentale, e non con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

Cass. civ. n. 9069/2003

Gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possono essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che in tale giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi (nella fattispecie, le Sezioni Unite, in relazione alla questione della tempestività della proposizione di un reclamo al Consiglio nazionale forense in materia elettorale, hanno ritenuto che non potesse essere invocata per la prima volta nella memoria difensiva presentata per l'udienza di discussione la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 149 c.p.c. e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario).

Cass. civ. n. 8917/2003

Nel giudizio di legittimità, le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. sono destinate esclusivamente ad illustrare censure già compiutamente formulate nell'atto di impugnazione, onde non valgono a sanare la radicale carenza di specificità del motivo di ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 3400/1998

Il riconoscimento, anche nel procedimento per regolamento di competenza, della facoltà di tutte le parti di illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte (facoltà prevista nel rito camerale innanzi alla Corte di cassazione dall'art. 375, ultimo comma, c.p.c., nel termine di cui all'art. 378) comporta la necessità che, in questo procedimento, qualsiasi memoria sia presentata in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell'udienza. Decorso il termine, la parte resta priva della facoltà di svolgere ogni ulteriore attività difensiva, con la conseguente irrilevanza dell'eventuale sostituzione dei difensori verificatasi dopo il decorso di quello stesso termine (nella specie, il ricorrente aveva comunicato la sostituzione del proprio difensore il giorno stesso dell'udienza).

Cass. civ. n. 1926/1998

Nel giudizio di legittimità, ai fini del computo del termine di cinque giorni prima dell'udienza, concesso alle parti dall'art. 378 c.p.c. per la presentazione di memorie, il giorno dell'udienza assume il valore del momento iniziale e resta fuori del periodo utile mentre il quinto giorno costituisce il momento terminale, e deve essere computato in base al principio generale di cui agli artt. 155 c.p.c. e 2963 c.c., secondo cui del dies a quo non si tiene conto e si considera invece il dies ad quem.

Cass. civ. n. 10797/1997

La sostituzione dell'originario disposto normativo di cui all'art. 190 c.p.c. (che prevedeva, per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, i termini di dieci e cinque giorni «liberi» prima dell'udienza di discussione) per effetto della novella di cui all'art. 24 della L. n. 353 del 1990 (che non contiene più menzione alcuna di termini «liberi») ha fatto venir meno il fondamento normativo della tesi secondo la quale i cinque giorni previsti dall'art. 378 c.p.c. per il deposito delle memorie in sede di giudizio di legittimità dovessero intendersi come «liberi» (in armonia, appunto, con le abrogate disposizioni concernenti il deposito di memorie e comparse nel giudizio di merito), con la conseguenza che la norma citata non può che essere, oggi, interpretata alla luce del criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali, computandosi, viceversa, quelli finali.

Cass. civ. n. 5575/1997

La nullità della sentenza d'appello (derivante nella specie dall'essere stata emessa nonostante il decesso, in corso di causa, dell'unico procuratore delle parti) non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità né essere ivi utilmente dedotta con le memorie presentate ai sensi dell'art. 378 c.p.c. (che hanno funzione meramente illustrativa di quanto esplicitato in ricorso) ma può essere dichiarata solo in quanto abbia formato oggetto di specifico motivo di censura, dovendo essere fatta valere, conformemente al principio di cui all'art. 161, comma primo, c.p.c. nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 4445/1997

Nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso.

Cass. civ. n. 710/1995

La memoria difensiva non rientra tra gli atti mediante i quali può essere effettuata la costituzione nel giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 522/1991

La responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 primo comma c.p.c., per il pretestuoso esperimento del ricorso per cassazione od anche del ricorso per regolamento di giurisdizione (responsabilità configurabile pure quando la contesa non investa posizioni di diritto soggettivo, in relazione agli oneri che il resistente deve assumere per contrastare la temeraria iniziativa avversaria), può essere affermata solo in presenza di una domanda risarcitoria formulata con il controricorso, non quindi con la memoria di cui all'art. 378 c.p.c. o nel corso della discussione orale, in considerazione dell'esigenza di tutelare il diritto di difesa del destinatario della domanda stessa, con un congruo termine per esercitare la facoltà di replica.

Cass. civ. n. 4524/1990

Anche per il termine previsto dall'art. 378 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive nel giudizio di cassazione, trova applicazione la sospensione nel periodo feriale a norma della L. n. 742 del 1969.

Cass. civ. n. 1173/1990

La domanda di risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, che venga proposta in relazione all'esperimento da parte dell'avversario di regolamento preventivo di giurisdizione a meri fini dilatori, deve ritenersi ammissibile, ancorché formulata solo all'udienza di discussione, tenendo conto che all'uopo non è previsto un termine preclusivo, che resta rispettato il principio del contraddittorio (indipendentemente dal fatto che la controparte non compaia a detta udienza), e che, inoltre, la piena cognizione degli elementi su cui fondare l'indicata domanda può verificarsi solo nella fase conclusiva del procedimento.

Cass. civ. n. 112/1986

Poiché nel procedimento civile in cassazione non è consentito proporre motivi aggiunti o formulare per la prima volta censure per le memorie di cui all'art. 378 c.p.c. — la funzione delle quali è soltanto quella di chiarire le ragioni giustificative dei motivi già debitamente svolti nel ricorso — non è sufficiente ad evitare la sanzione di inammissibilità del ricorso stesso il rinvio, in esso contenuto, a successiva memoria per l'illustrazione dei motivi, che in esso vengono soltanto enunciati, senza alcuna specificazione, precisazione o puntualizzazione del contenuto concreto delle censure.

Cass. civ. n. 711/1984

L'inammissibilità dell'appello per la pretesa inosservanza del termine perentorio di proposizione, ove la relativa eccezione sia stata rigettata dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 c.p.c., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame.

Cass. civ. n. 1915/1978

La nullità della sentenza di secondo grado la quale, dopo aver dichiarato che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronunci nel merito senza rimettere le parti davanti al primo giudice, può essere fatta valere, a norma dell'art. 161 c.p.c., soltanto nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso per cassazione; conseguentemente, tale questione non può formare oggetto di controllo di legittimità qualora venga dedotta per la prima volta nella memoria presentata a norma dell'art. 378 c.p.c.

Cass. civ. n. 3301/1953

Le questioni sulla legittimazione ad agire, essendo rilevabili di ufficio in ogni stato e grado, possono essere dedotte per la prima volta in una memoria davanti alla Corte di cassazione.

Cass. civ. n. 1117/1947

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice è rilevabile anche d'ufficio, e, come tale, in caso di ricorso per cassazione, può essere denunciata con la memoria per l'udienza, se non abbia formato oggetto di motivo di ricorso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!