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Articolo 301 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Morte o impedimento del procuratore

Dispositivo dell'art. 301 Codice di procedura civile

Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso (1).

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299 (2).

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia [85 c.p.c.] ad essa (3).

Note

(1) Gli eventi elencati dalla norma sono tassativi, quindi non determinano mai interruzione del processo la cancellazione volontaria dall'albo da parte dello stesso avvocato, la sua sopravvenuta infermità mentale (sarà la parte a valutare l'opportunità della sostituzione), o il suo ricovero in ospedale (potendo egli farsi sostituire).
(2) L'interruzione è automatica e se il processo prosegue, gli atti compiuti sono inefficaci.
Entro tre mesi (art. 305 del c.p.c.) dal giorno dell'emissione o della comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione il processo dovrà essere riassunto, altrimenti si estingue.
(3) La revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino al momento della sostituzione del difensore (art. 85 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 301 Codice di procedura civile

Secondo quanto disposto dalla norma in esame, il processo può interrompersi anche per eventi che riguardino l'avvocato costituito per una delle parti.
In particolare, tra tali eventi la norma prevede il caso della morte, radiazione o sospensione del procuratore, precisando al terzo comma che la revoca della procura o la rinunzia ad essa non sono cause di interruzione.

L’interruzione del processo si realizza in maniera automatica ed immediata, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento possano avere avuto le parti ed il giudice.
Non è previsto, invece, che il medesimo effetto possa dipendere dall'abbandono di fatto della difesa da parte del difensore o anche solo da malattia, per quanto grave, del medesimo procuratore, o, comunque, dalla perdita di capacità intellettiva dello stesso, ove non ne sia eventualmente seguita la sospensione o la radiazione dall'albo.
E’ stato osservato, infatti, che tale disciplina non si pone in contrasto con l'[[24Cost]], in quanto il procuratore può, ai sensi dell'art. 9, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, procedere alla nomina di sostituti e conferire per la singola causa la rappresentanza ad altro procuratore.

Della revoca e rinuncia della procura già lo stesso codice si occupa all’art. 85 del c.p.c., in cui si stabilisce che “la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.
Con tale norma si intende evitare una vacatio dello jus postulandi, dovendosi interpretare nel senso che, fino alla sostituzione, il difensore conserva le sue funzioni, e ciò sia per quanto concerne la legittimazione a ricevere atti nell'interesse del mandante, sia per quanto concerne la legittimazione a compiere atti nel suo interesse.

Ha costituito oggetto di particolare attenzione il problema dell'effetto della cancellazione dall'albo del professionista costituito in giudizio.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, neppure la cancellazione dall'albo di un procuratore determina l'interruzione del processo, non essendo la suddetta cancellazione prevista nell'art. 301 tra gli eventi che producono tale effetto (si distingue il caso della cancellazione c.d. volontaria dall'albo, da quella che consegua ad un provvedimento autoritativo o sia conseguenza di una incompatibilità).
In contrario si è osservato che, ai fini dell'interruzione del processo ex art. 301, deve essere riconosciuta alla cancellazione del procuratore dall'albo professionale, anche se volontaria, la stessa idoneità interruttiva attribuita dal medesimo articolo alla morte, alla sospensione e alla radiazione del difensore.

In tal senso si è espressa, di recente, la S.C. , ribadendo che l'art. 301, 1° co. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'albo (Cass. N. 9104/2020).
Nella motivazione di tale sentenza viene messo in evidenza che la cancellazione anche volontaria dall'albo, così come la radiazione e la sospensione del professionista, sono tutti eventi che determinano la cessazione dello ius postulandi dell'avvocato; pertanto, per identità di ratio, anche la cancellazione può esser ricondotta alla previsione dell'art. 301, 1° co.

La circostanza che l'art. 301 ricolleghi l'interruzione del processo per impedimento dell'avvocato al caso della morte, radiazione o sospensione del procuratore, trova la sua giustificazione nel grave pregiudizio che la menomazione del procuratore costituito potrebbe altrimenti arrecare al diritto di difesa della parte ormai non più assistita.
Proprio argomentando da tale ratio, è stato affermato che debba trovare applicazione anche in questo caso il principio di cui all'art. 1730 del c.c., secondo cui, salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente si estingue anche se la causa di estinzione concerne uno solo dei mandatari.
Da ciò ne consegue che, quando la parte abbia scelto di farsi assistere in giudizio da due difensori con funzioni congiunte, l'interruzione si determina anche se l'evento abbia in concreto colpito solo uno fra essi.

Al contrario, non si applica l’art. 301 (e dunque non si ha interruzione) in caso di decesso di uno solo dei due difensori muniti di mandato quando la parte abbia dato facoltà di rappresentarla senza obbligo di agire congiuntamente o quando dal mandato non risulti, espressamente, l'obbligo di agire congiuntamente.

La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti ed il giudice.
L'interruzione del processo comporta che né il giudice né le parti possano compiere i normali atti del processo (salvi, come da regola generale, il provvedimento dichiarativo dell'interruzione, quelli tesi alla ripresa del processo, e quelli eccezionalmente consentiti da espresse previsioni di legge).
Dal momento della morte del procuratore, dunque, ciascuna parte, indipendentemente dall'avvenuta comunicazione o notificazione dell'evento, ha solo il potere di riassumere o proseguire il processo.

La sentenza emessa nonostante l'interruzione del processo, al pari di ogni altro atto processuale compiuto dopo l'evento, è affetta da nullità insanabile e pertanto, non può produrre effetto alcuno nei confronti della parte colpita dall'evento interruttivo.
Tale nullità si converte in motivo di gravame, e deve essere fatta valere attraverso l'impugnazione prevista contro la sentenza che chiude la fase del giudizio in cui essa si sia prodotta.

La riattivazione del processo interrotto per impedimento dell'avvocato non risulta diversa rispetto a quello della ripresa del giudizio che sia stato invece interrotto per eventi che abbiano colpito la parte.
Venuto meno l'avvocato costituito, l'interruzione e l'eventuale riassunzione sono finalizzate unicamente alla nomina di un nuovo difensore, e la ripresa del processo potrà anche qui avvenire sia per prosecuzione che per mezzo di un atto di riassunzione.

Nulla impedisce alla parte attenta di nominarsi un nuovo difensore e farlo tempestivamente costituire, prima ancora che l'evento che ha colpito il suo precedente avvocato abbia concretamente reagito sul processo determinandone, dunque, l'interruzione anche formale per mezzo del relativo provvedimento del giudice.

Nel caso in cui l'evento abbia formalmente reagito sul processo, determinandone l'effettiva interruzione e manchi un'udienza per la costituzione in prosecuzione, nasce l'onere di chiedere con ricorso la fissazione dell'udienza al giudice istruttore o, in mancanza (cioè quando ancora questo non sia stato designato), al presidente del tribunale.
Ricorso e decreto sono notificati alle altre parti a cura dell'istante nelle consuete forme di legge.

Va precisato che il ricorso in prosecuzione ex art. 302 del c.p.c., in quanto atto di mero impulso processuale nell'ambito di un procedimento già instaurato, non richiede il conferimento di un mandato speciale al difensore.
Il processo riprende il suo corso in quella stessa fase processuale alla quale era pervenuto al momento dell'interruzione, e cioè o davanti al giudice istruttore o davanti al collegio a seconda che l'interruzione si sia verificata prima o dopo la rimessione della causa all'udienza collegiale.

Massime relative all'art. 301 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 28846/2018

La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c..

Cass. civ. n. 27308/2018

La cessazione del rapporto di impiego degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, iscritti all'albo speciale annesso a quello professionale, determina il totale venir meno dello "ius postulandi" e l'automatica interruzione del processo, ancorché il giudice e le parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità di tutti gli atti successivamente compiuti e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta mediante l'impugnazione - in funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - solo dalla parte colpita dall'evento interruttivo, stante l'inapplicabilità dell'art. 85 c.p.c.. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida, ai fini della decorrenza del termine breve, la notifica della sentenza effettuata a mani della parte personalmente, priva di difensore, poiché ancorché colpita dall'evento interruttivo non lo aveva dichiarato né in primo grado né in sede di impugnazione, limitandosi a formulare censure di merito, contestando, anzi, l'avvenuta interruzione del giudizio per effetto della perdita dello "jus postulandi" del procuratore cancellato dall'albo speciale).

Cass. civ. n. 21002/2017

La morte, nel corso del giudizio, dell'unico difensore della parte costituita, ancorché avvenuta nelle more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicché l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 14520/2015

Il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il periodo di sospensione del difensore dalla professione era integralmente caduto tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, sicché non aveva inciso su esse).

Cass. civ. n. 12758/2015

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 295 e 301 cod. proc. civ., per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedono l'ipotesi della cancellazione volontaria del procuratore dal relativo albo come causa di sospensione necessaria del processo da disporre d'ufficio da parte del giudice. Invero, diversamente dalla morte, dalla radiazione o dalla sospensione dall'albo del procuratore, che, oltre ad essere indipendenti dalla volontà di quest'ultimo, hanno anche natura sanzionatoria, la cancellazione volontaria trae origine da una scelta del professionista, cosicché la mancata previsione normativa è del tutto ragionevole e non impedisce il diritto di difesa della parte, la quale, tenuta ad agire secondo la diligenza dovuta "in rebus suis", può agevolmente provvedere alla sua sostituzione.

Cass. civ. n. 13244/2014

Nella ipotesi di cancellazione del difensore dall'albo professionale nel corso di un giudizio, l'evento, nel novero di quelli previsti dall'art. 301 cod. proc. civ., comporta l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 cod. proc. civ., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo "ratione temporis" applicabile).

Cass. civ. n. 24271/2013

La morte del procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Ne consegue che, nel processo del lavoro, se l'evento interviene dopo il deposito in cancelleria del ricorso in appello, ma antecedentemente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c., e sebbene si tratti di una fase dinamica del processo, scandita da adempimenti assoggettati a preclusioni, la notifica di ricorso e decreto al difensore deceduto dell'appellato non è idonea all'instaurazione di un regolare contraddittorio, risultando altrimenti vulnerato il diritto di difesa dell'appellato, essendo impossibile l'adempimento del dovere di informazione gravante sul procuratore, ai fini della valutazione dell'opportunità di costituirsi in giudizio proponendo, eventualmente, un'impugnazione incidentale.

Cass. civ. n. 20744/2012

La morte del procuratore produce l'interruzione automatica del processo dal momento del suo verificarsi, indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice, e la conoscenza legale del fatto interruttivo, intervenuta in altro processo, è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione anche in relazione a distinti giudizi, pendenti tra le medesime parti, in cui la parte era patrocinata dallo stesso difensore colpito dal suddetto evento.

Cass. civ. n. 25641/2010

La cancellazione del difensore dall'albo professionale per motivi disciplinari, prevista dall'articolo 40 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, è riconducibile, in virtù di interpretazione estensiva, alle ipotesi di cui all'articolo 301 c.p.c., in quanto assimilabile a quelle espressamente previste della radiazione e della sospensione; pertanto, ove verificatasi prima della chiusura della discussione - dopo la quale ha, invece, rilevanza ai sensi dell'art. 286, secondo comma, c.p.c. - determina automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata. Tale nullità é soggetta al principio generale della conversione delle nullità in motivi di impugnazione e deve, quindi, essere dedotta con l'impugnazione - che assume la funzione di richiesta di prosecuzione del giudizio - soltanto dalla parte il cui procuratore fu colpito dall'evento interruttivo, in quanto, essendo le norme sull'interruzione del processo volte a tutelare la parte nei confronti della quale si sia verificato detto evento e che dallo stesso può essere pregiudicata, questa è la sola legittimata a valersi della mancata interruzione.

Cass. civ. n. 10112/2009

Gli eventi riguardanti il difensore della parte previsti dall'art. 301 c.p.c. - nella specie, la cancellazione dall'albo per motivi disciplinari - anche se intervenuti tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e la chiusura della discussione, determinano automaticamente l'interruzione del processo, ancorché il giudice o le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata.

In tema di interruzione del processo, qualora il giudice abbia pronunciato sentenza nonostante l'avverarsi, prima della chiusura della discussione, di uno degli eventi che, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., comportano l'interruzione automatica del processo - nella specie, la cancellazione del difensore dall'albo per motivi disciplinari -, non trova applicazione, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, la disposizione di cui all'art. 327, secondo comma, c.p.c., non essendo la fattispecie assimilabile al caso in cui la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di una parte rimasta involontariamente contumace.

Cass. civ. n. 17763/2006

Nell'ipotesi di cancellazione dall'Albo professionale, nella specie disposta con sanzione disciplinare, si determina la cessazione dell'avvocato dallo «ius postulandi» e perciò di ogni collegamento con la parte. Ne consegue che la notificazione dell'atto di appello presso il suddetto difensore è affetta da inesistenza, rilevabile a prescindere dalla «denuntiatio» o dalla certificazione contenuta nella relata di notificazione. Tuttavia l'evento da cui scaturisce tale inesistenza deve essere dimostrato dalla parte interessata, eventualmente anche mediante produzione documentale ai sensi dell'art. 372 c.p.c. della notifica.

Cass. civ. n. 13490/2004

Nell'ipotesi di interruzione del processo a seguito di un provvedimento di sospensione del Procuratore dall'esercizio della professione, per la prosecuzione del processo, una volta terminato il periodo di sospensione, non è necessaria una nuova procura alla lite, né una nuova costituzione in giudizio, essendo sufficiente invece che il Procuratore, già regolarmente costituito prima della sua sospensione, riprenda a svolgere le proprie funzioni in base alla precedente procura ed alla già esperita costituzione, entrambe divenute nuovamente valide ed efficaci in seguito alla cessazione della sospensione.

Cass. civ. n. 12294/2001

La cancellazione dall'albo professionale da parte del procuratore costituito, anche se volontaria, determina, al pari della morte, della sospensione e della radiazione del difensore, l'interruzione del processo.

Cass. civ. n. 6061/2000

Nel caso di morte del procuratore costituito, il processo si interrompe automaticamente dal giorno dell'evento, senza che sia necessaria la dichiarazione della parte interessata; sicché tutti gli atti compiuti successivamente, in spregio alla interruzione (che opera di diritto), sono affetti da nullità.

Cass. civ. n. 13302/1999

La morte del procuratore della parte produce l'interruzione automatica del processo indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti od il giudice, e tale sistema è rimasto immutato anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 1967 a seguito della quale il termine per la riassunzione del procedimento decorre non più dal momento in cui l'evento si è verificato, bensì da quello della notificazione e dichiarazione dell'evento stesso e cioè dalla conoscenza legale di tale evento. Resta perciò irrilevante ai fini della decorrenza del termine la formale comunicazione del provvedimento dichiarativo dell'interruzione (nella specie, la sentenza del giudice di merito, confermata dalla Suprema Corte, aveva fatto decorrere il termine semestrale per la riassunzione di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non già dalla comunicazione del provvedimento di interruzione ma dalla precedente notifica, all'opponente rimasto privo di procuratore, di un atto di precetto fondato sulla esecutività del decreto per effetto dell'interruzione del procedimento).

Cass. civ. n. 3143/1999

Gli avvocati e procuratori dipendenti di enti pubblici ed iscritti nell'albo speciale annesso all'albo professionale sono abilitati al patrocinio esclusivamente per le cause e gli affari propri dell'ente stesso il quale prestano la loro opera, onde la cessazione del rapporto di impiego, determinando la mancanza di legittimazione a compiere a ricevere atti processuali relativi alle cause proprie dell'ente, comporta il totale venir meno della ius postulandi per una causa equiparabile a quelle elencate dall'art. 301 c.p.c., a nulla rilevando l'eventuale formale permanenza dell'iscrizione nell'albo speciale; ne consegue che la notifica della sentenza al procuratore cessato dal rapporto d'impiego deve ritenersi inesistente e perciò inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, non essendo ipotizzabile la protrazione dell'attività lavorativa dell'avvocato-funzionario oltre il limite di durata del rapporto di impiego ed essendo perciò inapplicabile alla fattispecie la disciplina dettata dall'art. 85 c.p.c.

Cass. civ. n. 8720/1998

La morte come la radiazione o la sospensione dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito (intervenuta, nella specie, tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e quella di discussione) determina automaticamente l'interruzione del processo anche se il giudice e le altre parti non ne hanno avuto conoscenza (e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento), con preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, con la conseguenza che la nullità che vizi la sentenza di appello, potrà essere dedotta e provata per la prima volta nel giudizio di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c. e che, nel caso di accoglimento del ricorso, la sentenza ai sensi dell'art. 383 stesso codice, dovrà essere cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, nella stessa fase in cui si trovava il processo alla data dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 9299/1996

Nel giudizio d'appello, l'interruzione del processo si verifica anche nel caso in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado e a cui sia stato notificato l'atto di appello, avvenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell'appello incidentale, in quanto a seguito del decesso non è possibile l'adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, il quale non viene meno nel momento stesso della notificazione dell'atto di impugnazione. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato la sentenza pronunciata, in una causa previdenziale, nella contumacia dell'appellato).

Cass. civ. n. 9277/1996

L'art. 301 c.p.c. contempla la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore dall'albo come possibili case d'interruzione del processo, mentre non prevede che il medesimo effetto possa dipendere anche solo da malattia, per quanto grave, del medesimo procuratore, o, comunque, dalla perdita di capacità intellettiva dello stesso, ove non ne sia eventualmente seguita la sospensione o la radiazione dall'albo. Ne consegue che, nel caso in cui il legale cessi di offrire quelle garanzie di capacità e di equilibrio per le quali il cliente gli aveva in principio dato fiducia, è solo la parte stessa a poter valutare l'opportunità di tenere in vita il rapporto professionale o di troncarlo, restando, invece, escluso che il giudice possa interferire d'autorità su quel rapporto, statuendo che il professionista non è più idoneo ad adempiere l'incarico affidatogli dal cliente e sospendendo così di ufficio il giudizio per estromettere da esso il legale (ipoteticamente) incapace.

Cass. civ. n. 8409/1996

Il decesso del procuratore nel corso del giudizio non determina l'interruzione del processo quando la parte provveda alla sua sostituzione con il primo atto utile (nella specie: in sede di comparsa conclusionale), anche se diverso da quelli indicati nell'art. 83, comma terzo, c.p.c., purché evidenzi la volontà di conferire la procura al nuovo difensore.

Cass. civ. n. 1171/1996

Quando la parte sia costituita in giudizio a mezzo di più procuratori autorizzati a difenderla anche disgiuntamente — il che si verifica quando manchi una espressa ed univoca volontà della parte che delimiti il potere dei difensori esigendone l'esercizio in forma congiunta — la morte di uno di essi non soltanto non è idonea a determinare l'interruzione del processo nel caso previsto dall'art. 301 c.p.c., ma non determina neanche l'interruzione del termine breve di impugnazione ai sensi dell'art. 328, primo comma, c.p.c., così come non può dar luogo alla proroga del termine annuale di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c. nel caso di cui al terzo comma dell'art. 328 dello stesso codice; infatti l'esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, e rende quindi inutile l'intervento degli strumenti processuali predisposti dall'ordinamento per tale evenienza.

Cass. civ. n. 10693/1994

La volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito (nella specie, per essere la medesima conseguente all'assunzione di un pubblico impiego da parte del procuratore medesimo) non determina l'interruzione del processo, essendo assimilabile non alle ipotesi di morte, radiazione, e sospensione tassativamente previste dall'art. 301 comma 1 c.c. e costituite da eventi indipendenti dalla volontà del professionista o del cliente, bensì a quelle (revoca della procura o rinunzia ad essa) riconducibili ad un comportamento volontario, cui il comma 3 della norma citata non attribuisce efficacia interruttiva. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 301 in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., stante l'obiettiva diversità delle situazioni considerate che giustifica la diversità di disciplina delle medesime.

Cass. civ. n. 11204/1993

Il mancato rilievo da parte del giudice d'appello dell'interruzione automatica del processo a norma dell'art. 301 c.p.c. per la morte dell'unico procuratore della parte costituita, implica la nullità degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso la nullità della sentenza, che può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità a norma dell'art. 372 c.p.c., con la produzione dei documenti relativi a detto evento, con la conseguenza che, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, in applicazione della norma generale di cui all'art. 383 c.p.c., ad altro giudice di pari grado nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data dell'evento interruttivo.

Cass. civ. n. 10179/1992

La morte del procuratore durante il termine utile per la costituzione in giudizio — anche in fase di gravame — non determina l'interruzione del processo, venendo, in tal caso in rilievo la diligenza della parte interessata — di cui è presupposto il normale esercizio — alla puntuale sostituzione del proprio difensore.

Cass. civ. n. 13139/1991

Qualora la morte del procuratore sia intervenuta, in fase di gravame, successivamente al ritiro del fascicolo di parte per l'intervenuta rimessione della causa al collegio, ed il giudice d'appello, anziché dichiarare l'interruzione del processo, abbia dichiarato l'improcedibilità dell'appello per la mancata restituzione del fascicolo, la parte colpita dall'evento interruttivo è legittimata a far valere, con il ricorso per cassazione, la nullità che inficia la sentenza, come conseguenza di un vizio del procedimento che non avrebbe potuto dedurre davanti al giudice d'appello, producendo gli elementi probatori dell'evento interruttivo, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.

Cass. civ. n. 6400/1990

Nel caso in cui la parte abbia dato facoltà di rappresentarla in giudizio a più difensori, senza obbligo di agire congiuntamente, la morte di uno di essi non comporta l'interruzione del processo a norma dell'art. 301 c.p.c. ma soltanto il venire meno dell'elezione di domicilio che presso tale procuratore la parte abbia effettuato, con la conseguenza che le notifiche all'altro, ormai unico, difensore devono essere fatte presso la cancelleria del giudice adito, ai sensi del disposto dell'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, ove lo stesso non abbia provveduto ad eleggere domicilio nel luogo sede del suddetto giudice.

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È opportuno premettere come il rapporto che lega avvocato e cliente sia un rapporto di tipo fiduciario annoverabile nella figura del mandato. Per il caso della morte di una delle parti, essendo un tipo di rapporto fondato sul c.d. intuitu personae, il mandato verrà meno.

Per quanto concerne gli aspetti contabili, spetta agli eredi emettere la fattura (in proprio, con la dicitura “in qualità di eredi dell’avv. Tizio”) e quindi esigere il pagamento dell’attività professionale svolta dal decuius. Sempre agli eredi spetta richiedere il pagamento di eventuali parcelle già emesse e rimaste insolute (ad esempio, mediante decreto ingiuntivo per onorari professionali), mentre per quanto concerne le pratiche in corso è bene contattare i clienti e far loro sottoscrivere un nuovo mandato ad un collega (sia esso collega di studio o altro). Si badi come, a mente dell'art. 301 c.p.c., "se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte" (c.d. interruzione del processo).

Infine, per quanto concerne eventuali spese da pagare, queste dovranno pur sempre essere fatturate e imputate agli eredi, con la peculiarità dell’assenza di ritenuta d’acconto, posto che gli eredi sono soggetti privati e non professionisti come il lavoratore autonomo deceduto.

Si sottolinea come sia opportuno chiedere assistenza al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, in modo da farsi affiancare da un professionista deputato agli adempimenti fiscali.