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Articolo 292 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazione e comunicazione di atti al contumace

Dispositivo dell'art. 292 Codice di procedura civile

L'ordinanza che ammette l'interrogatorio (1) o il giuramento (2), e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [36 c.p.c.] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che il giudice istruttore fissa con ordinanza (3).

Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale [111 disp. att.].

Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione [137 c.p.c.] o comunicazione [136 c.p.c.].

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente (4).

Note

(1) E' l'interrogatorio formale previsto dall'art. 230 del c.p.c. e non quello libero ex art. 117 del c.p.c.: solo il primo ha lo scopo di provocare la confessione.
(2) Si tratta del giuramento decisorio deferito da una parte all'altra e disciplinato dagli artt. 233 c.p.c. ss.: l'articolo in commento non è applicabile al giuramento suppletorio o a quello estimatorio.
(3) Con sentenza del 28 novembre 1986 n. 250, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore di cui al titolo II del libro II del c.p.c.
Con sentenza successiva del 6 giugno 1989 n. 317, è stato confermato l'orientamento ed è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo comma in relazione all'art. 215 del c.p.c. n. 1, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.
(4) La notifica alla parte "personalmente" può essere eseguita anche ai sensi degli artt. 139 c.p.c. ss. (quindi, non esclusivamente nelle mani del contumace).
Se il contumace è in grado di dimostrare la nullità della notificazione di uno degli atti di cui all'art. 292, egli può impugnare la sentenza anche dopo il decorso del termine c.d. lungo previsto dall'art. 327 del c.p.c. (ora di sei mesi).

Ratio Legis

Il legislatore ha stabilito che, nonostante il contumace intenzionalmente resti al di fuori del processo, egli abbia diritto a ricevere la notifica di alcuni importanti atti importanti del giudizio, che richiedono la sua diretta partecipazione (come il giuramento) o che allargano il thema decidendum (ad esempio, la comparsa di intervento principale o litisconsortile contenente domanda nuova). Viene, quindi, applicato il principio del contraddittorio nell'interesse del contumace. La mancata notificazione comporta, secondo la giurisprudenza, nullità eccepibile solo dal contumace; secondo la dottrina, rilevabile anche dal giudice d'ufficio.

Spiegazione dell'art. 292 Codice di procedura civile

L’espressione “personalmente”, contenuta nella norma, deve intendersi nel senso che la notificazione può essere effettuata secondo le regole generali, ossia in base agli artt. 137-151 c.p.c..
Il termine entro cui effettuare la notificazione e che il giudice istruttore deve fissare con ordinanza non ha natura perentoria, con la conseguenza che la sua omessa indicazione non determina effetti invalidanti.

Si ritiene che la ratio della norma in esame debba individuarsi nella volontà del legislatore di equilibrare la tutela riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, prevedendo appunto che siano portati a conoscenza della parte non costituita solo gli atti che rivestono maggiore rilevanza ai fini della decisione, evitando nello stesso tempo che la parte costituita sia eccessivamente sovraccaricata dall’onere di rendere il contumace edotto di tutte le proprie istanze e dei provvedimenti del giudice.

Per tale ragione all’elencazione contenuta al primo comma di questa norma viene generalmente riconosciuto carattere tassativo, anche se parte della dottrina ha aderito ad una interpretazione meno restrittiva, ammettendo la notificazione personale al contumace in tutti i casi in cui, seppure non espressamente disciplinati, tale necessità risulti funzionale al rispetto del principio del contraddittorio.

La previsione dell’obbligo di notificazione personale al contumace per le ordinanze che ammettono l’interrogatorio ed il giuramento scaturisce dagli effetti particolarmente pregiudizievoli che possono derivarne alla parte non costituita.
L’obbligo di notificazione di tali ordinanze non ammette equipollenti, e pertanto la sua inosservanza non può essere sanata da una conoscenza extra legale.
Il suddetto obbligo di notificazione sussiste solo se il contumace sia stato chiamato a prestare interrogatorio o a rendere il giuramento, e non nei casi in cui l’interrogatorio ed il giuramento siano stati deferiti alle altre parti costituite.

Parte della dottrina ha voluto porre in evidenza l’irragionevolezza della norma in esame nell’ammettere la notificazione di alcun mezzi istruttori piuttosto che di altri, facendosi osservare che i mezzi istruttori non alterano l’oggetto della lite, per la quale il contumace ha deciso di non difendersi anche a costo di una eventuale soccombenza.

Sono normalmente escluse dall'ambito applicativo della norma le ordinanze con cui il giudice dispone la comparizione personale delle parti per procedere al loro libero interrogatorio, e ciò perché si tratta di un provvedimento discrezionale del giudice ed alle parti non può essere imposto l'onere di notificare un atto che determina un'attività non richiesta (parte della dottrina, tuttavia, si è espressa a favore della estensione dell'obbligo di notificazione all'ordinanza che dispone il libero interrogatorio delle parti).

La notifica personale al contumace è anche prevista per le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, e ciò perché danno luogo ad un ampliamento dell'oggetto del giudizio e mirano a conseguire un bene diverso e maggiore rispetto a quello già richiesto.
In ogni caso, la notifica sarà necessaria solo quando la domanda nuova sia rivolta nei confronti della parte non costituita.
Il convenuto contumace, al quale non sia stata notificata la comparsa contenente la domanda nuova o riconvenzionale può, costituendosi, dichiarare utilmente di non accettare il contraddittorio su tale domanda alla prima udienza successiva alla sua costituzione (egli, infatti, in conseguenza della mancata notificazione, non poteva avere legale conoscenza della stessa prima della sua costituzione in giudizio).

Non sono soggette all'obbligo di notificazione le comparse con cui, ex art. 125 delle disp. att. c.p.c.., si procede alla riassunzione del processo a seguito di interruzione o sospensione dello stesso; l’atto riassuntivo, infatti, è volto soltanto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui era nel momento in cui è sopravvenuto il fatto interruttivo o sospensivo, e pertanto non vi è ragione che, in quella stessa fase del processo, la parte che aveva volontariamente scelto di disertare il giudizio, debba essere nuovamente sollecitata a parteciparvi.
Sempre in tale ottica, invece, deve essere portato a conoscenza del contumace a mezzo della notificazione personale l'atto riassuntivo che importi un radicale mutamento della situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo.

L'elencazione degli atti per i quali il primo comma della norma in commento dispone la notificazione personale al contumace, deve essere integrata con le previsioni contenute nelle sentenze additive attraverso le quali la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità della citata norma in relazione all'art. 215, n. 1, per violazione dell'art. 24 Cost., nella parte in cui essa non prevedeva la notificazione personale al contumace dei verbali in cui si dà atto della produzione delle scritture private, non indicate in atti notificati in precedenza.
La dottrina, in realtà, ha ravvisato negli interventi della Corte costituzionale un'eccessiva ansia di tutelare il diritto di difesa del contumace, con conseguente aggravio della posizione della parte regolarmente costituita in giudizio.

L’ultimo comma dispone che le sentenze che concludono il giudizio svoltosi nella contumacia di una parte devono essere notificate alla parte personalmente, e ciò anche al fine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione di cui all’art. 325 del c.p.c..

L’elencazione contenuta nell'art. 292 è stata integrata con la previsione di un ulteriore atto da notificare personalmente al contumace, ovvero l’ordinanza con cui viene disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 426 del c.p.c. , in particolare il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e, contestualmente viene fissata l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti.

Ulteriori atti soggetti al regime della notificazione personale al contumace sono stati ravvisati:
  1. nell'atto di ratifica dell'operato processuale del falsus procurator ;
  2. nel decreto attraverso cui, nel corso del procedimento di scioglimento delle comunioni, il giudice fissa l'udienza di discussione del progetto di divisione ordinando la comparizione dei condividendi e dei creditori intervenuti (affinché possa prodursi l'effetto della esecutività del progetto, ex art. 789 del c.p.c. ultimo comma, è necessario che ogni condividente, sia esso costituito o contumace, sia messo a conoscenza dell'udienza nella quale potrà far valere le proprie ragioni di dissenso rispetto al progetto depositato.
  3. nell'ordinanza con cui il giudice dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso del contumace o di un terzo ai sensi dell'art. 210 del c.p.c..

In forza di quanto previsto dall’art. 186 ter del c.p.c. comma 5, al contumace deve essere notificata l'ordinanza ingiunzione: la sua mancata costituzione nel termine di venti giorni dalla notifica, comporta che la predetta ordinanza diventa inoppugnabile, con conseguente passaggio in giudicato della decisione sulla domanda (o capo di domanda) che ne era oggetto.

L'inosservanza delle norme che regolano il processo in contumacia e, segnatamente, di quella che prescrive la notificazione degli atti e provvedimenti di cui all'art. 292, ne comporta la nullità per violazione degli artt. 101 e 24 Cost..
Secondo la giurisprudenza trattasi di nullità di carattere relativo, dovendosi riconoscere al solo contumace che vi abbia interesse la facoltà di farla valere in giudizio.
Di contrario avviso è la dottrina, la quale, partendo dalla considerazione secondo cui la violazione dell'obbligo sancito nell'art. 292, 1° co., determina una nullità per violazione del contraddittorio e della difesa, sostiene che l'eccezione in questione dovrebbe poter essere rilevata anche di ufficio.
Il giudice, dunque, pur in assenza di una specifica eccezione in tal senso, dovrebbe dichiarare l'inammissibilità della domanda (nuova o riconvenzionale o dell'appello incidentale) non notificata ovvero stralciare dal materiale probatorio le risultanze negative, dell'interrogatorio formale o del giuramento, la cui ordinanza ammissiva non è stata notificata.

Il principio desumibile dall'art. 159 del c.p.c., secondo cui la nullità dell'atto non notificato determina la nullità di tutta la serie procedimentale conseguente all'omissione, si applica solo in caso di violazione dell'art. 292 per mancata notificazione di un c.d. atto propulsivo (come le comparse contenenti una domanda nuova) e non anche di quelli c.d. eventuali (ossia gli atti di istruzione probatoria).

Massime relative all'art. 292 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10157/2018

Il principio secondo cui il provvedimento di rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria non deve essere notificato alla parte contumace, non prevedendolo l'art. 292 c.p.c. né l'art. 82, comma 3, disp. att. c.p.c., trova applicazione anche quando oggetto di tale rinvio sia l'udienza fissata per l'espletamento dell'interrogatorio formale dello stesso contumace; pertanto, qualora la controparte abbia ritualmente provveduto alla notificazione dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio, il giudice può valutare, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., la mancata presentazione alla nuova udienza del contumace il quale ha gli elementi per venire a conoscere la relativa data. (Rigetta, TRIBUNALE GROSSETO, 18/02/2014).

Cass. civ. n. 9538/2018

La norma dell'art 292 cod. proc. civ., per la parte che impone la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio, ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto, costituendosi in giudizio, potrà far valere la inosservanza della citata norma, né è possibile ipotizzare alcuna sua accettazione del contraddittorio sulla domanda nuova, essendo l'ampliamento del "thema decidendum" comunque escluso dal regime delle preclusioni operante anche nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, in cui i motivi di opposizione costituiscono l'unica ed esclusiva "causa petendi" della domanda coinvolgente la pretesa sanzionatoria della P.A. (Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 28/05/2014).

Cass. civ. n. 9527/2018

La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo. (Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 26/09/2012).

Cass. civ. n. 1434/2018

L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della l. n. 276 del 1997, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità della norma codicistica rispetto a quella speciale e tenuto conto del principio della successione delle leggi nel tempo (secondo le indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/02/2012).

Cass. civ. n. 19754/2014

L'appello incidentale, ai sensi dell'art. 343, primo comma cod. proc. civ., si propone con il deposito della comparsa in cancelleria nei termini di cui all'art. 166 cod. proc. civ., senza che sia necessaria alcuna preventiva notificazione dell'atto che lo contiene all'appellante principale o ad altra parte già costituita, dovendosi, invece, provvedere solo nei confronti della parte contumace non presente nel giudizio di secondo grado. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 22/10/2008).

Cass. civ. n. 6571/2013

Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, ritualmente o meno dichiarata, la sentenza che lo conclude deve essere notificata alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 292, ultimo comma, cod. proc. civ., con l'effetto di rendere applicabile il termine breve per impugnare di cui all'art. 325 cod. proc. civ., né a diversa conclusione può indurre la circostanza che la notifica sia avvenuta al fine di ottenere la dichiarazione di esecutività di una sentenza straniera, non avendo rilevanza lo scopo processuale per il quale la stessa sia stata effettuata. (Dichiara inammissibile, App. Milano, 12/03/2009).

Cass. civ. n. 16413/2012

L'ordinanza ammissiva della consulenza tecnica d'ufficio (nella specie, ematologica) non ampia l'oggetto del giudizio e, pertanto, non deve essere notificata alla parte contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., sussistendo esclusivamente l'obbligo per l'ausiliare di dare comunicazione anche alla parte non costituita dell'inizio delle operazioni peritali, ai sensi degli artt. 260 c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c..

Cass. civ. n. 30576/2011

L'ordinanza che dispone il tentativo di conciliazione, emessa dal giudice onorario aggregato a norma dell'art. 13, comma 2, della legge 22 luglio 1997, n. 276, deve essere comunicata alla parte contumace, non ostandovi la mancata inclusione dell'ordinanza suddetta fra gli atti elencati, in via tassativa, dall'art. 292 c.p.c., attesa l'anteriorità di tale disposizione rispetto all'altra e sulla base del principio della successione delle leggi nel tempo (come osservato, segnatamente, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 130 del 2002), con la conseguenza che la mancata comunicazione determina la nullità degli atti del giudizio di primo grado.

Cass. civ. n. 13981/2011

In tema di notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, in base al combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., le ipotesi di riassunzione senza mutamenti sostanziali degli elementi costitutivi del processo, tra le quali rientra incontestatamente quella conseguente alla cancellazione della causa dal ruolo, non richiedono la notificazione dell'atto di riassunzione alla parte contumace, mentre, al contrario, ove l'atto riassuntivo comporti un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, il contumace deve esserne posto a conoscenza mediante la relativa notificazione, perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda mantenere la stessa condotta nella nuova situazione.

Cass. civ. n. 7983/2011

Qualora venga disposto un rinvio d'ufficio, nella specie dell'udienza di discussione in appello, di esso non deve essere data comunicazione al convenuto contumace, poiché la relativa ordinanza non rientra tra i provvedimenti tassativamente indicati, all'art. 292 c.p.c., come quelli oggetto di necessaria notificazione personale alla parte non costituita; ne consegue che la mancata notizia di detto rinvio non determina alcuna violazione del principio del contraddittorio.(Principio affermato dalla S.C. in tema di impugnazione avverso la sentenza resa dal tribunale sull'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, in fattispecie disciplinata dal regime anteriore al d.l.vo 29 gennaio 2006, n. 5).

Cass. civ. n. 14625/2010

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Cass. civ. n. 7790/2010

L'atto di intervento volontario in giudizio, che contenga la formulazione di una domanda diretta nei confronti della parte rimasta contumace, deve essere notificato anche a quest'ultima parte; tuttavia, ove siffatta notifica sia stata omessa, la nullità che ne consegue non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o dal medesimo fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda.

Cass. civ. n. 28293/2009

In materia di procedimento contumaciale, qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292, primo comma, c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Cass. civ. n. 4440/2007

Il provvedimento di integrazione del contraddittorio non rientrando nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'articolo 292 c.p.c., per i quali è prescritta la notificazione al contumace, non deve essere a quest'ultimo notificato. (Fattispecie in tema di procedimento ex art. 11 e 319/80).

Cass. civ. n. 27165/2006

Al fine della valida introduzione nei confronti della parte contumace, di una domanda nuova (o riconvenzionale), che tragga titolo dal medesimo fatto posto a fondamento della domanda principale, non è necessario ricorrere ad un'autonoma citazione, ripetendo la vocatio in ius ma, a norma dell'art 292 primo comma cod proc. civ., è sufficiente notificare la comparsa contenente detta domanda al contumace medesimo, il quale ha l'onere di accertare l'udienza di rinvio senza ulteriori comunicazioni, che sono dovute solo per gli atti tassativamente indicati dal citato art. 292 c.p.c.

Cass. civ. n. 13763/2002

L'erronea dichiarazione di contumacia nel giudizio di primo grado, quando sia rilevata dal giudice dell'appello, non comporta la rimessione della causa al primo giudice, essendo tassative le ipotesi previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Cass. civ. n. 10411/2002

La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell'art. 292 c.p.c., è dettata nell'esclusivo interesse del contumace stesso, con la conseguenza che l'omessa notifica di uno di questi atti (nel caso di specie: comparsa di intervento) determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest'ultimo e non anche da una delle parti del giudizio.

Cass. civ. n. 13876/2001

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio ex art. 117 c.p.c. non rientra fra gli atti, tassativamente indicati, per i quali l'art. 292, comma primo c.p.c. prescrive la notificazione personale al contumace, con la conseguenza che la mancata notizia del provvedimento del giudice non determina violazione del principio del contraddittorio imposto dall'art. 101 c.p.c. nei confronti della parte rimasta contumace.

Cass. civ. n. 5032/2001

L'ordinanza con la quale il giudice richiede il regolamento di competenza d'ufficio, ex art. 47, penultimo comma, c.p.c., non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c., con la conseguenza che non sussiste la necessità di notificazione o comunicazione della stessa al contumace.

Cass. civ. n. 574/2001

La norma dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le domande nuove devono essere personalmente notificate al contumace, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Ne consegue che l'inosservanza dell'obbligo di notificazione determina una nullità non assoluta ma relativa che non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma va dedotta dallo stesso contumace all'atto della sua eventuale successiva costituzione ovvero mediante impugnazione della sentenza che abbia pronunciato sul merito della domanda nuova non notificata.

Cass. civ. n. 10037/2000

La sostituzione del giudice, disposta ai sensi dell'art. 174, secondo comma, c.p.c., non è indicata tra gli atti da comunicare al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., e pertanto l'omissione di tale comunicazione non vìola il principio del contraddittorio, né può comportare alcuna nullità. È inoltre manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, ai sensi degli articoli 3, 25 e 108 della Costituzione, dell'art. 74 disp. att. c.p.c., che disciplina le formalità per detta sostituzione, perché sotto il primo profilo la posizione del convenuto costituito non è parificabile a quella del contumace e perciò non vi è alcuna irrazionale disparità di trattamento; sotto il secondo non è ravvisabile alcuna violazione del principio di precostituzione del giudice naturale.

Cass. civ. n. 4523/2000

Dal combinato disposto degli artt. 292 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. si desume che, mentre nei casi in cui l'atto riassuntivo del processo importa un radicale mutamento della preesistente situazione processuale il contumace deve di esso essere reso edotto — mediante la relativa notificazione — perché la duplice circostanza che egli abbia accettato la precedente situazione processuale e deciso di non partecipare al giudizio non consente minimamente di presumere che intenda di mantenere la stessa condotta nella nuova situazione, negli altri casi — tra cui quello connesso alla cancellazione della causa dal ruolo — l'atto riassuntivo non va notificato al contumace.

Cass. civ. n. 6882/1999

La disposizione dell'art. 292 c.p.c. nel testo emendato a seguito della sentenza della Corte cost. n. 317 del 18 giugno 1989, a tenore della quale va notificato, alla controparte rimasta contumace, il verbale in cui dia dato atto della produzione di una scrittura privata non indicata in atti precedentemente notificati, ha un suo presupposto la circostanza per cui — per l'appunto — la scrittura privata non risultasse indicata in precedenti atti notificati al contumace, laddove invece resta irrilevante il profilo per cui — eventualmente — la scrittura, benché indicata in tali precedenti atti, non fosse stata — in concreto — effettivamente ed immediatamente prodotta nel processo.

Cass. civ. n. 3078/1998

La disposizione di cui all'art. 292 c.p.c. per la quale devono essere notificate al contumace le comparse che contengono domande nuove o riconvenzionali va applicata anche alle comparse contenenti l'appello incidentale, ponendosi in tale situazione la stessa esigenza di rispetto del principio del contraddittorio, onde consentire al contumace di prendere conoscenza dell'appello incidentale a tutela del suo diritto di difesa.

Cass. civ. n. 11877/1997

La fissazione di una udienza successiva a quella indicata nell'atto introduttivo del giudizio costituisce esplicazione di un potere dell'ufficio ed è onere del convenuto, che deve costituirsi in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza di comparizione, indicata nell'atto di citazione, accertarsi della sorte della causa, non essendo dovuta al convenuto non costituito in giudizio alcuna comunicazione.

Cass. civ. n. 9402/1997

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 292 c.p.c. per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la notifica al contumace dell'ordinanza ammissiva di prova testimoniale, perché dall'espletamento di essa — assunta e valutata dal giudice — non gli deriva nessuna automatica conseguenza negativa, a differenza invece del tacito riconoscimento della scrittura privata disposto dall'art. 215 n. 1 c.p.c. e che ha costituito il fondamento della declaratoria di incostituzionalità (Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250 e 6 giugno 1989, n. 317) dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la notifica al contumace degli atti in cui la scrittura privata veniva indicata, ovvero del verbale di udienza attestante la produzione di essa.

Cass. civ. n. 8160/1997

Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma la nullità conseguente alla mancata notifica costituisce oggetto di eccezione riservata allo stesso contumace, o motivo specifico di impugnazione della sentenza da parte sua.

Cass. civ. n. 7980/1997

Nel caso di contumacia del convenuto, affinché la scrittura privata prodotta dall'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n. 1 c.p.c., è necessario che la scrittura sia indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente alla costituzione in giudizio dell'attore, ovvero, se prodotta successivamente, sia notificato, al contumace, il verbale contenente la menzione della produzione della scrittura.

Cass. civ. n. 7436/1996

Nel caso di intervento iussu iudicis ex art. 107 c.p.c., nell'ipotesi in cui avendo l'originario convenuto negato di essere titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio ed abbia indicato un terzo come titolare di tale obbligazione, l'intervento sia stato disposto al fine di accertare, nel contraddittorio di tutti gli interessati, quale sia la parte realmente obbligata rispetto al titolo fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio, la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa non può essere considerata nuova e pertanto non è necessario che la stessa venga notificata allo stesso rimasto contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c. Viceversa la suddetta notifica è necessaria quando la domanda proposta nei confronti del terzo si fondi su un titolo giuridico diverso da quello fatto valere nei confronti dell'originario convenuto, atteso che in tale ipotesi si verifica una mutazione anche oggettiva del rapporto processuale che deve essere necessariamente portata a conoscenza dell'interessato contumace, in assolvimento dell'onere espressamente imposto dalla norma da ultimo citata.

Qualora vengano proposte, nei confronti del contumace, domande nuove o riconvenzionali ed il giudice di primo grado, ancorché gli atti che le contengono non siano stati notificati personalmente al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., le abbia accolte, il giudice dell'appello non può rimettere la causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve annullare i relativi capi della sentenza e decidere nel merito, atteso che il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado e considerato altresì il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiari il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione che non è di generale applicazione e che è privo di rilievo costituzionale.

Cass. civ. n. 11523/1995

La domanda di vendita all'incanto deve ritenersi contenuta in quella di scioglimento della comunione, che implica la richiesta di attuazione dei mezzi previsti dalla legge per realizzare lo scopo, tra i quali vi è la vendita del bene, se indivisibile, ai sensi dell'art. 720 c.c., ed, anche quando sia stata esplicitamente proposta solo in corso di causa, non deve essere, pertanto, notificata al convenuto contumace, ai sensi dell'art. 292 c.p.c.

Cass. civ. n. 10998/1995

Al contumace devono essere notificate le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione e modificazione consentite ex art. 183 c.p.c. delle domande originariamente proposte e debitamente notificate.

Cass. civ. n. 3037/1995

Il vizio della sentenza di primo grado correlato al mancato rispetto dell'art. 292 c.p.c., nel testo emendato dagli arresti integrativi della Corte costituzionale n. 250 del 28 novembre 1986 e n. 317 del 6 luglio 1989, — il quale prescrive che in tutti i giudizi contumaciali la produzione di scritture private non indicate in atti precedentemente notificati debba essere significata alla parte non costituita contro la quale dette scritture vengano prodotte, all'uopo notificando alla stessa il verbale documentante il relativo versamento nell'incarto processuale — non rientra fra quelli suscettibili di far insorgere, ai sensi degli artt. 353 e 354, commi primo e secondo, del codice di rito, i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente e, una volta avvenuta la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento di dette scritture a termini dell'art. 293 c.p.c., tali documenti restano a buon diritto acquisiti agli atti, per essere stata l'originaria irritualità della relativa produzione superata ed assorbita dal successivo omesso disconoscimento dell'interessato.

Cass. civ. n. 10044/1994

In caso di proposizione di domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado, la parte costituita che su di essa abbia accettato il contraddittorio non è legittimata a far valere la nullità dipendente dalla sua mancata notificazione a parte contumace. (Nella specie la nullità è stata fatta valere in sede di impugnazione dalla parte già costituita in primo grado, mentre l'altra parte, come rilevato dalla Suprema Corte, aveva fatto passare in giudicato, non impugnandola, la sentenza di primo grado, con la quale ai due convenuti, in accoglimento della domanda nuova di carattere possessorio — proposta con mutatio libelli in sostituzione di una precedente domanda petitoria — era stato ordinato l'«arretramento» di una costruzione da loro eseguita in violazione di una veduta il cui possesso era esercitato dagli attori).

Cass. civ. n. 2389/1994

L'atto riassuntivo del processo, essendo rivolto a provocare la ripresa del procedimento nello stato in cui si trovava nel momento in cui è sopravvenuto l'evento interruttivo, deve essere notificato con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle parti costituite e non anche al contumace, non rientrando tale atto nell'elenco di quelli tassativamente indicati nell'art. 292 c.p.c. per i quali è prescritta la notificazione al contumace.

Cass. civ. n. 1296/1993

Ai fini della trascrizione della domanda giudiziale, l'art. 2658 c.c. richiede la presentazione di copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notificazione alla controparte, dalla quale può prescindersi soltanto per quelle domande la cui presentazione è ammessa mediante comparsa depositata in udienza. Ne consegue che, sussistendo, nel caso di contumacia di una delle parti, l'obbligo di notificazione della comparsa di intervento — giacché il contumace deve essere informato della presenza nel processo di una nuova parte, anche se questa non propone domanda autonoma e si limita ad associarsi a quelle proposte da altre parti — deve negarsi validità alla trascrizione della domanda contenuta nella comparsa stessa che non sia stata notificata al contumace.

Cass. civ. n. 7234/1992

Il termine, che a norma dell'art. 292 c.p.c., va fissato per la notificazione di atti al contumace, non ha natura perentoria, sicché la sua omessa indicazione non spiega di per sé effetti invalidanti.

L'art. 292 comma 1, nel disporre che l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio deve essere notificata «personalmente» al contumace, non esige la consegna dell'atto a mani proprie, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., restando la notificazione eseguibile anche con le modalità di cui agli artt. 139 e ss. c.p.c., ove ne ricorrano i relativi presupposti.

Cass. civ. n. 1515/1992

Ai fini del decorso del termine per l'impugnazione avverso la sentenza nella parte in cui sia stato accertato il diritto di rappresentanza processuale dell'ente costituito in giudizio, non può tenersi conto della notifica effettuata direttamente alla detta parte, anziché al procuratore costituito; in tale ipotesi non trova infatti applicazione la regola dell'art. 292, ultimo comma, c.p.c. (secondo cui la sentenza deve essere notificata alla parte contumace personalmente), atteso che tale norma presuppone una situazione pacifica di contumacia o di nullità della costituzione in giudizio, e non è riferibile ai casi in cui la validità e l'efficacia della costituzione stessa siano oggetto di contestazione.

Cass. civ. n. 6065/1985

La dichiarazione di contumacia ha natura di mero accertamento della situazione processuale della parte che non si è costituita, o si è costituita irregolarmente, e perciò l'omissione di tale formalità non comporta la nullità del procedimento e della sentenza, quando siano state rispettate le regole che disciplinano il processo contumaciale, tra cui quelle dell'art. 292 c.p.c. relative alla comunicazione e notificazione di taluni atti al contumace.

Cass. civ. n. 1688/1978

L'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio non deve essere notificata al contumace, quando questi non sia il soggetto chiamato a prestarlo.

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Anonimo chiede
sabato 15/04/2017 - Emilia-Romagna
“Chiedo come ci si possa efficacemente tutelare in un procedimento di appello avverso una Sentenza di primo grado in cui vi erano più parti e che la Sentenza impugnata abbia accertato legate da una posizione sostanziale di "litisconsorzio necessario" (essendo stato valutato il rapporto sottostante come unitario ed inscindibile) - ove il dispositivo si estendeva peraltro a tutti tali soggetti ed anche se alcune parti avevano rinunciato alla loro pretesa con una transazione avvenuta prima della della Decisione resa di primo grado - nell'ipotesi in cui, per chiudere ogni contenzioso, si ricorra ad una ulteriore definizione transattiva nel prosieguo del giudizio di secondo grado tra l' appellante e la parte appellata, rimasta estranea alla prima transazione.
Ossia il quesito che qui ora pongo è come ci si può porre al riparo, con l'emananda Sentenza di appello (che dichiari la cessata materia del contendere) dall'eventuale "opposizione" della parte che già ha transatto, non costituita nello appello, pur regolarmente citata- rimanendo quindi contumace- che voglia poi valersi del contenuto decisionale della Sentenza di primo grado, che limitando la prima transazione ad alcuni effetti di ordine secondario ha dato spazio a possibili sue rivendiche tardive.
Ciò perchè la Sentenza di primo grado aveva negato taluni contenuti dell'atto transattivo, pur disponibili, stipulato nel primo grado di giudizio, dichiarando non potersi accogliere il contenuto intiero dell'atto transattivo che regolava una situazione testamentaria contesa in cui era coinvolto un legatario, la cui posizione giuridica sostanziale la Sentenza impugnata ha inteso valutare "autonoma".
Ora altro Atto transattivo a parte chiuderebbe la lite proseguita in fase di appello solo tra gli appellanti ed il legatario rientrante nel litisconsorzio necessario e nell'alveo del sancito "unico ed inscindibile rapporto unitario" derivante da un testamento fin qui conteso.
La mia richiesta è, ripeto, come ci si può tutelare per gli odierni appellanti dal fatto che l'originaria parte che aveva stretto un accordo di definizione stragiudiziale durante il primo grado di giudizio, considerando l'ambito decisionale più esteso proveniente della Decisione di primo grado, che ha ricondotto così altre situazioni di vantaggio per siffatta parte, venga ad inficiare la chiusura stragiudiziale della vicenda giudiziaria in fase di appello ove quella è rimasta sinora contumace per sua scelta?
La Sentenza di appello farebbe comunque stato tra tutte le parti senza possibilità che si possa riprendere un contenzioso ?
Vista la contumacia che tuttavia di per sè non implica un reale affievolimento della relativa posizio-
ne sostanziale, oppure v'è comunque il pericolo che si possa rinnovare un contenzioso ?
Grazie della risposta.”
Consulenza legale i 03/05/2017
La risposta al quesito, se si è ben compresa la domanda, è relativamente semplice.

Occorre distinguere tre ipotesi processuali.

La prima è quella della rinuncia agli atti del giudizio, di cui all’art. 306 c.p.c.: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo (...)”.

In tale ipotesi, in buona sostanza, la parte che ha proposto la domanda (nel nostro caso, i convenuti del primo grado che sono divenuti appellanti nella fase di opposizione) devono avanzare rinuncia agli atti del giudizio ed il convenuto (ovvero il legatario, unico costituito in giudizio) deve accettarla.
Ciò determina l’estinzione del giudizio.
La Corte di Cassazione, ponendo fine ad un dibattito sul punto, ha chiarito che la rinuncia agli atti non richiede l’accettazione anche del contumace, in quanto l’unico dato che rileva ai fini dell’estinzione del giudizio – come recita la lettera della norma citata – è l’effettiva costituzione in giudizio della parte che deve accettare.
Nel caso in esame, non essendosi costituiti in giudizio gli altri appellati, pur regolarmente citati, non sarà necessario acquisire il loro consenso per un’eventuale rinuncia agli atti concordata tra le parti costituite che ponga fine al processo.

Questa prima soluzione però, si noti bene, ha il pregio di porre fine al giudizio con effetto per tutti (contumaci e non), ma non risolve il problema della tutela sostanziale del legatario.

La seconda ipotesi da considerare è, quindi, quella della rinuncia all’azione, che si distingue nettamente dalla rinuncia agli atti sopra descritta.
Quest’ultima, infatti, ha effetti meramente processuali, ma non impedisce che la domanda venga poi riproposta in un nuovo giudizio (art. 310, 1° comma, c.p.c.: “L’estinzione non estingue l’azione”).
Il che significa, in pratica, che resta inalterato il diritto di far valere le proprie pretese sostanziali in un nuovo giudizio per ottenere una sentenza di merito che si pronunci su di esse. Ciò è possibile proprio perché, con la rinuncia agli atti, non è intervenuta alcuna sentenza e quindi, in gergo tecnico, non si è formato alcun “giudicato” (ovvero alcuna pronuncia definitiva, non impugnabile ed incontrovertibile) su quel diritto/pretesa.
Con la rinuncia all’azione, quindi, le parti pattuiscono la rinuncia – da parte del soggetto che ha avanzato la domanda –a far valere definitivamente il diritto azionato in quel giudizio.

E’ chiaro, a questo punto, che la rinuncia all’azione non può essere imposta al contumace, ma richiede anche la sua partecipazione ed il suo consenso, dal momento che è un atto di natura non processuale ma sostanziale. Equivale, in pratica, ad una transazione vera e propria. Non si può, evidentemente, disporre di diritti di terzi senza il consenso di questi ultimi.

Per tornare al caso concreto, è vero che una transazione nel merito della vicenda era già intervenuta nel corso del primo grado di giudizio, ma lo era solamente tra alcune parti, perché il legatario non aveva aderito all’accordo; affinché anche quest’ultimo possa dirsi “al riparo” da eventuali future rivendicazioni legate a quell’accordo, dovrà aderire a quest'ultimo oppure siglarne uno diverso con tutti gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Essi, con la prima transazione, si erano obbligati a rinunciare alle pretese legate alla vicenda testamentaria in oggetto solo nei confronti degli altri sottoscrittori, ma non anche nei confronti del legatario che ne era rimasto estraneo.

Infine, ultima ipotesi possibile è quella della sopravvenuta cessata materia del contendere, che tuttavia – più che ipotesi autonoma e distinta – si lega alla seconda sopra esaminata.
Si tratta, infatti, dell’eventualità in cui il processo di appello prosegua ma solo per concludersi con una sentenza che dà atto, nel suo dispositivo, del fatto che, in forza dell'accordo raggiunto tra le parti, non sussiste più alcuna controversia sui diritti oggetto di causa. La sentenza dichiarerà quindi, appunto “cessata la materia del contendere” e farà stato (ovvero sarà valida ed efficace) nei confronti di tutte le parti processuali, anche della parte contumace. Ovviamente, anche in questa ipotesi come in quella vista poc’anzi, la transazione andrà sottoscritta da tutte le parti coinvolte.

Simone chiede
mercoledì 01/01/2014 - Toscana
“Spett.le Brocardi,
vorrei conoscere quali sono le conseguenze della mancata notifica alla parte contumace dell'ordinanza con la quale è stato ammesso il suo interrogatorio formale e - in particolare - se ciò rappresenti una causa di nullità della sentenza emessa anche nell'ipotesi in cui la parte che ha richiesto l'interrogatorio, successivamente alla sua ammissione, vi abbia esplicitamente rinunciato.
Grazie anticipatamente per l'attenzione”
Consulenza legale i 06/01/2014
L'art. 292 del c.p.c. dispone la necessità della notifica alla parte contumace personalmente di alcuni atti processuali, quali l'ordinanza con cui viene ammesso il suo interrogatorio o il giuramento, le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali e le sentenze. Tale disposizione viene dettata nell'esclusivo interesse della parte contumace a tutela del principio del contraddittorio. La sua violazione comporta una nullità relativa, che non può essere rilevata dal giudice di propria iniziativa ma deve essere dedotta dalla stessa parte contumace al momento della sua successiva costituzione in giudizio o mediante l'impugnazione della sentenza che si è pronunciata sulla domanda nuova non notificata. Pertanto, trattandosi di nullità relativa, essa viene sanata se non viene eccepita dalla parte contumace o se la parte contumace non impugna la sentenza che ha deciso il giudizio.
Quindi, in merito al quesito proposto la mancata notifica dell'ordinanza con cui viene ammesso l'interrogatorio del contumace determina un'ipotesi di nullità relativa, anche nel caso in cui la parte che ha richiesto l'ordinanza di interrogatorio vi abbia rinunciato poichè la sua sola rinuncia non ha effetto senza il consenso delle parti e il giudice non vi consente.

Maurizio chiede
sabato 04/12/2010
“una sentenza di primo grado deve essere notificata alla parte contumace ?Mi trovo nella condizione di subire un torto palese ,sentenza di primo grado passata in giudicato a me contumace mai notificata.”
Consulenza legale i 05/12/2010

La notificazione della sentenza alla parte che sia stata dichiarata contumace per accertata irregolarità della sua costituzione in giudizio, deve essere fatta a tale parte personalmente. La previsione di una serie di atti che devono essere obbligatoriamente notificati al contumace a pena di nullità, inserita nell'art. 292 del c.p.c., è dettata nell'esclusivo interesse del contumace stesso, con la conseguenza che l'omessa notifica di uno di questi atti determina una nullità relativa, che può essere rilevata soltanto da quest'ultimo e non anche da una delle parti del giudizio. La norma dell'art. 292 c.p.c. secondo la quale le domande devono essere personalmente notificate al contumace costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace. Nell'ipotesi in cui il giudizio si sia svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude gli deve essere notificata personalmente anche al fine della decorrenza del termine breve per impugnare di cui all'art. 325 del c.p.c., nè tale prescrizione può trovare deroga quando la notifica della sentenza sia avvenuta in forma esecutiva ai sensi dell'art. 479 del c.p.c., non avendo rilevanza il fine processuale per il quale essa sia stata effettuata.