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Articolo 290 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Contumacia dell'attore

Dispositivo dell'art. 290 Codice di procedura civile

Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma (1), il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187 (2), altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue (3).

Note

(1) La contumacia dell'attore si ha quando egli non si sia costituito entro i termini di cui all'art. 165 del c.p.c. e, contestualmente, il convenuto si sia tempestivamente costituito nel termine di cui all'art. 166 del c.p.c..
E' considerata una mancata costituzione anche quella invalida, ad esempio perché avvenuta a mezzo di difensore munito di procura invalida.
(2) Il giudice può, insomma, anche in assenza dell'attore, proseguire sia con l'istruzione della causa che rimetterne la decisione al collegio quando essa sia matura per la definizione (art. 187 del c.p.c.).
(3) Se l'attore dimostra di non avere interesse nella causa non costituendosi e il convenuto dimostra altrettanto non chiedendone la prosecuzione, è logico che il processo debba estinguersi.

Ratio Legis

La contumacia dell'attore è una circostanza che non si verifica di frequente, e di solito è originata da fatti che determinerebbero la cessazione della materia del contendere, come l'adempimento dell'obbligazione dedotta in giudizio. E' altrettanto raro, come si può immaginare, che il convenuto intenda continuare nel procedimento senza l'attore.
E' bene ricordare che in favore del contumace risultato vittorioso nella causa, il giudice non può disporre condanna alle spese in quanto egli non ha sostenuto alcuna spesa per lo svolgimento dell'attività difensiva.

Brocardi

Contumacia

Spiegazione dell'art. 290 Codice di procedura civile

La contumacia dell'attore (così come quella del convenuto) è un fenomeno strettamente riconnesso alla mera inattività, ossia all’inosservanza di un onere di impulso.
Infatti, la parte non è obbligata a costituirsi e la facoltà di partecipare o meno al processo è affidata alla sua discrezionalità.
La contumacia, dunque, non è altro che un fatto processuale di carattere puramente obiettivo, sottratto a qualunque indagine sulla volontà.

Poiché la contumacia non comporta alcuna deroga all'onere della prova, nel caso in cui il giudizio dovesse proseguire nonostante la mancata costituzione dell'attore, potrebbe anche concludersi con un provvedimento a quest'ultimo favorevole.
La dottrina ha escluso che la norma in esame possa trovare applicazione nel giudizio arbitrale, motivando tale tesi sul rilievo che, poiché manca in tale giudizio una vera e propria attività di costituzione delle parti, non è concepibile una contumacia in senso proprio.

Attraverso l’istanza di prosecuzione del giudizio, affidata al convenuto, il legislatore ha inteso consentire a quest’ultimo di esercitare, nella fase iniziale del giudizio, la facoltà di scegliere tra abbandono del processo ovvero prosecuzione dello stesso.

Qualora il convenuto, tempestivamente costituitosi, preferisca tale seconda opzione, al fine di poter giungere alla decisione nel merito, dovrà avanzare una espressa richiesta in tal senso al giudice istruttore.
L'istanza di prosecuzione non deve assumere necessariamente una forma sacramentale, purché il convenuto manifesti il suo interesse ad ottenere una pronuncia di merito; si ritiene perfino ammissibile un'implicita manifestazione di volontà, contenuta, ad esempio, nella richiesta di ammissione di mezzi istruttori, nella produzione di documenti o nel compimento di qualunque altra attività inerente allo svolgimento del processo.

E’ preferibile che la valutazione in ordine alle intenzioni implicitamente o esplicitamente manifestate dal convenuto, sia effettuata dal giudice istruttore nella fase iniziale del processo, e ciò onde evitare attività processuali inutili e consentire che la cancellazione della causa avvenga in un momento in cui il convenuto non ha ancora sopportato le spese o le ha sopportate in misura minima.

Nella particolare ipotesi di processi con pluralità di convenuti, l'istanza di prosecuzione del giudizio dovrà provenire da tutti i soggetti nei cui confronti è stata proposta la domanda.
Qualora, invece, soltanto alcuni di essi abbiano formulato tale istanza e la pluralità di parti dia luogo ad un litisconsorzio facoltativo, si ritiene che, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell’art. 103 del c.p.c., al giudice sia consentito disporre, sulla base di valutazioni di opportunità, la separazione delle diverse cause facendo sì che esse procedano distintamente.

Al contrario, se si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario, nel dover scegliere tra estinzione del giudizio o sua totale prosecuzione, si ritiene preferibile la soluzione secondo cui l'istanza anche di un solo dei litisconsorti necessari sia sufficiente per far proseguire il processo nei confronti di tutti, e ciò perché ogni litisconsorte può far valere il diritto comune.

L’ultima parte della norma disciplina l’ipotesi in cui il giudice pronunci un provvedimento dichiarativo della contumacia.
Poiché l'istituto della contumacia va direttamente ricondotto, non alla dichiarazione del giudice, ma alla effettiva mancata costituzione della parte stessa, si afferma che tale provvedimento ha natura meramente dichiarativa.

L'eventuale verifica che la situazione di fatto non corrisponde a quella per la quale il provvedimento è stato o non è stato pronunciato determina alcune rilevanti conseguenze, e precisamente:
  1. se, sussistendone i presupposti, la dichiarazione di contumacia è stata omessa, il giudice istruttore deve disporre l'applicazione delle norme del procedimento contumaciale ovvero dichiarare la nullità degli atti sino a quel momento compiuti (ovviamente sempre che ciò sia ancora possibile);
  2. se, al contrario, la contumacia è stata dichiarata in mancanza dei necessari presupposti, essa deve essere revocata e ritenuta inefficace ex tunc.

In dottrina è stato osservato che l'inadempimento del dovere di dichiarare la contumacia incide direttamente sulla regola costituzionale del contraddittorio, rendendone impossibile la realizzazione, in quanto costituisce deroga al precetto che impone il vaglio della rituale instaurazione del giudizio, e ciò a prescindere dalla successiva ed eventuale disapplicazione delle altre norme che disciplinano il corso di tale processo.

Massime relative all'art. 290 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 7739/2007

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva motivatamente escluso che la contumacia della parte, sia da sola sia in concorso con le altre risultanze processuali, potesse condurre all'accoglimento della domanda).

Cass. civ. n. 24992/2006

Nel processo tributario regolato dal d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che richiama, attraverso l'art. 49, le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile - escluso l'art. 337 -, sulle impugnazioni in generale, e, attraverso l'art. 62, la disciplina del ricorso per cassazione, non opera il principio secondo cui la contumacia del convenuto - che nel processo civile è liberamente apprezzabile, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ., e consente al giudice di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti nel processo - importa ammissioni sulla domanda attorea; né essa, al pari del silenzio nel campo negoziale, equivale nella detta sede ad una manifestazione di volontà favorevole alle pretese dell'attore, il quale non è perciò dispensato dall'onere di provare i fatti costitutivi delle proprie pretese. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. L'Aquila, 12 Aprile 2001).

Cass. civ. n. 24889/2006

Nel caso in cui una parte, ancorché, in ipotesi, regolarmente costituita, sia stata dichiarata per errore contumace, non si configura alcun vizio della sentenza, allorché l'erronea declaratoria non abbia comportato alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva. Va pertanto dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che si limiti alla deduzione della erroneità della dichiarazione di contumacia, senza indicare quale limitazione la stessa abbia comportato nell'esercizio del diritto di difesa, né quale incidenza abbia potuto avere sull'esito della controversia, così da consentire alla Corte un effettivo controllo di causalità dell'errore lamentato e da sottrarre la doglianza all'astrattezza di una sua prospettazione meramente teorica. (Cassa e decide nel merito, App. Genova, 3 Giugno 2002).

Cass. civ. n. 18513/2006

La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurandosi come fattispecie di mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura. (Rigetta, Trib. Benevento, 8 Aprile 2002).

Cass. civ. n. 15777/2006

La mancata costituzione di una parte in primo grado o in appello non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa.

Cass. civ. n. 3601/2006

Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. In particolare, nel rito del lavoro, come in quello ordinario, se la contumacia del convenuto non equivale ad ammissione dell'esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, e se a tal fine è ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale della parte all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, tuttavia tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva desunto il corrispettivo pattuito per una prestazione da vari elementi, tra i quali la mancata comparizione del legale rappresentante della società datore di lavoro per rendere l'interrogatorio libero). (Rigetta, App. Firenze, 3 Ottobre 2003).

Cass. civ. n. 10948/2003

La contumacia del convenuto, di per sé sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio.

Cass. civ. n. 10947/2003

La contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore.

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