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Articolo 243 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Rinvio alle norme sul giuramento decisorio

Dispositivo dell'art. 243 Codice di procedura civile

Per la prestazione del giuramento deferito d'ufficio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio (1).

Note

(1) La norma sancisce l'equiparazione di effetti tra il giuramento decisorio e quelli suppletorio ed estimatorio: il rinvio è, in particolare, agli artt. 238 e 239, rispettivamente relativi agli effetti della prestazione e della mancata prestazione, ma anche in generale a tutte le norme riguardanti il giuramento decisorio, nei limiti della compatibilità.
Una corrente minoritaria rivendica l'autonomia dell'efficacia probatoria del giuramento suppletorio, ritenendo che la sua mancata prestazione sia liberamente valutabile dal giudice, con possibilità di acquisire contro le risultanze dello stesso nuovi strumenti probatori.
Dal punto di vista penalistico, i giuramenti deferibili d'ufficio si differenziano da quello decisorio perché il colpevole di falso giuramento non è punibile se abbia ritrattato il falso prima che sulla domanda giudiziale sia stata pronunciata una sentenza, anche non definitiva (art. 371 del c.p.).

Spiegazione dell'art. 243 Codice di procedura civile

Per la prestazione del giuramento d’ufficio, sia esso suppletorio che estimatorio, trovano applicazione le norme dettate per il giuramento decisorio.
In particolare, oggetto del rinvio operato da questa norma sono le disposizioni di cui agli artt. 238 e 239 c.p.c., relative rispettivamente alla “prestazione” ed alla “mancata prestazione”; tali norme, a loro volta, sono da integrare con le norme generali in materia d'assunzione dei mezzi di prova, anch’esse generalmente applicabili al giuramento d'ufficio.

Occorre precisare che, nel caso in cui il giuramento sia disposto a seguito di rimessione della causa in decisione, sarà necessario riaprire l'istruzione al fine di consentire l'assunzione del giuramento dinanzi all'istruttore.

Seppure non sembra che possa farsi rientrare nel rinvio operato dalla presente norma il disposto di cui al secondo comma dell’art. 237 del c.p.c. (secondo cui l'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio va notificata alla parte personalmente), si ritiene, comunque, che anche tale norma debba applicarsi al giuramento d'ufficio quantomeno in via analogica, sussistendo una palese identità di ratio tra le due fattispecie (per le stesse ragioni deve ritenersi applicabile al giuramento d'ufficio il secondo comma dell’art. 233 del c.p.c., relativo alla redazione della formula).

E’ stato poi affermato che la mancanza o l'omessa verbalizzazione delle ammonizioni di rito al giurante circa l'importanza morale del giuramento e le conseguenze penali dello spergiuro non determina nullità dell’atto neppure per il giuramento suppletorio, mentre integra un caso di nullità l'omessa pronuncia della parola “giuro”, fatto salvo quanto disposto dall’art. 162 del c.p.c..

Anche per il giuramento suppletorio vale la fondamentale distinzione tra giuramento de scientia e giuramento de veritate, ossia può essere deferito sul fatto del delato o sulla conoscenza ch'egli abbia del fatto altrui.

Per concludere occorre precisare che, in considerazione del rinvio all’art. 239 c.p.c. e salvo il potere di revoca dell'ordinanza ammissiva del mezzo, deve ritenersi inaccettabile la tesi secondo cui la mancata comparizione del delato all'udienza fissata per l'assunzione del giuramento suppletorio, anziché comportare la fissazione d'una nuova udienza, possa consentire al giudice di avvalersi di altri mezzi al fine di decidere la controversia.

Massime relative all'art. 243 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19270/2006

Il giudice di merito che ritenga la causa giunta ad un stato di semiplena probatio ha la facoltà (ma non anche l'obbligo) di deferire il giuramento suppletorio ai sensi del disposto dell'art. 2736 n. 2 c.c., mentre alla parte che abbia assolto in modo insufficiente al proprio onere probatorio va riconosciuto, simmetricamente, non altro che un mero interesse di fatto a quel deferimento (ma non anche la possibilità di dolersi che l'organo collegiale non abbia, in ipotesi, esercitato il relativo potere), così che dovrà ritenersi sindacabile soltanto la decisione positiva del giudice di ricorrere a tale mezzo istruttorio (e solo limitatamente al profilo della adeguatezza e della correttezza logica della relativa motivazione in ordine alle circostanze della effettiva esistenza di una semiplena probatio e del maggior contenuto probatorio che si presume offerto dalla parte prescelta a prestare il giuramento), ma non anche quella negativa di non farne uso (in applicazione della regola generale di cui all'art. 2697), senza che, in quest'ultimo caso possa invocarsi la omessa motivazione di tale, discrezionale decisione. Ne consegue che è irrilevante la circostanza che il giuramento abbia per oggetto un fatto proprio della parte alla quale è deferito dovendo intendersi per fatto proprio non soltanto l'attività personale della parte ma anche ogni avvenimento esterno, ed anche i fatti e le dichiarazioni di altri soggetti, nei limiti in cui possono essere stati percepiti dal giurante medesimo poiché il giudice non ha l'obbligo di deferire il giuramento.

Cass. civ. n. 5251/1986

Il giuramento decisorio deve essere verbalizzato secondo le prescrizioni dell'art. 230 c.p.c. e la sua espressione da parte del giurante non può essere riassunta e riportata nel verbale di udienza nella forma del discorso indiretto. In tal caso il giuramento è nullo e non può essere, quindi, utilizzato per la decisione della causa, mancando la garanzia dell'assoluta certezza delle parole pronunciate dal giurante.

Cass. civ. n. 928/1946

Al giuramento suppletorio si applicano tutte le norme formali stabilite dalla legge per il giuramento decisorio.

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