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Articolo 236 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Caso di revocabilità

Dispositivo dell'art. 236 Codice di procedura civile

Se nell'ammettere il giuramento decisorio il giudice modifica (1) la formula (2) proposta dalla parte, questa può revocarlo (3).

Note

(1) Il giudice istruttore può apportare variazioni alla formula se non la ritiene decisiva così come proposta dal deferente: tale facoltà è espressione di un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non è sindacabile in sede di legittimità.
Le variazioni apportate dal giudice possono essere:
- formali, con la funzione di chiarire e rendere più agevole il testo della formula ove questa dia adito ad incertezze: possono essere legittimamente apportate dal giudice nell'esercizio del suo potere discrezionale, ma il deferente ha sempre il potere di revocare il giuramento (per una parte della dottrina, invece, le modifiche solo formali non consentono la revoca);
- sostanziali, ossia dirette ad introdurre nella formula del giuramento fatti non dedotti dal deferente. Esse sono vietate, poiché comportano un'indebita ingerenza del giudice nell'esercizio del potere dispositivo della parte.
Quindi, qualora il giudice non ritenga decisivi i fatti dedotti nel giuramento, non può modificare la formula, ma dovrà limitarsi a rigettare l'istanza di ammissione proposta dal deferente.
La variazione della formula viene disposta d'ufficio dal g.i. con la medesima ordinanza con cui ammette il giuramento. Se sorgono contestazioni in merito all'istanza di giuramento, queste sono decise ai sensi dell'art. 237 del c.p.c..
(2) Costituisce una variazione della formula ai sensi dell'articolo in commento, comportante la facoltà di revocare il giuramento decisorio, la modifica in giuramento de scientia di un giuramento deferito de veritate, in quanto la scelta tra le due formule è rimessa al deferente.
La parte cui il giuramento sia stato deferito, se la formula è stata modificata dal giudice, può, a sua volta, riferirlo anche se si è già dichiarata pronta a prestarlo: naturalmente, il deferente non deve avere già esercitato il potere di revoca.
(3) Il potere di revoca va esercitato dalla parte personalmente o dal suo procuratore munito di mandato speciale.

Ratio Legis

La regola vuole che il giuramento decisorio divenga irrevocabile una volta che la parte cui sia stato deferito o riferito dichiari di essere pronta a prestarlo: pertanto, la norma in commento costituisce un'eccezione al principio generale.
Secondo un consolidato e costante orientamento giurisprudenziale, il potere di revoca del giuramento decisorio, nel caso in cui formula sia stata modificata dal giudice, va comunque esercitato prima che esso sia stato reso, perché non si può consentire una contestazione tardiva.

Spiegazione dell'art. 236 Codice di procedura civile

L'art. 236 attribuisce da un lato al giudice il potere di modificare la formula del giuramento (da esercitare con l'ordinanza d'ammissione), mentre dall'altro consente alla parte di revocare il giuramento stesso, anche al di fuori dei più generali limiti di revocabilità previsti dall’art. 235 del c.p.c., nel caso in cui il giudice si avvalga di tale suo potere.

E’ dubbio se per modificazione debba intendersi qualunque variazione apportata dal giudice alla proposta del deferente o se debba parlarsi di modificazione solo nel caso in cui il mutamento sia tale da giustificare una nuova valutazione delle parti in ordine all'opportunità e convenienza di tenere fermi il deferimento o il riferimento.
Preferibile, almeno in giurisprudenza, appare questa seconda e meno formalistica soluzione.

Nessun dubbio sussiste sul fatto che il potere di modificazione sia esercitabile d'ufficio ed indipendentemente dall'accordo delle parti sopra una determinata formula.

Nel caso in cui la formula proposta dal deferente sia modificata in modo non puramente formale, è sempre ammessa da parte di quest'ultimo la revoca del giuramento modificato, anche se nel frattempo siano già intervenuti la dichiarazione dell'avversario d'esser pronto a giurare ovvero il riferimento del mezzo; non è di ostacolo a tale revoca neppure l'eventuale dichiarazione dell'avversario d'esser pronto a giurare secondo la formula nuova, né tantomeno il successivo riferimento del mezzo modificato.

Non è, invece, ammissibile una revoca preventiva, cioè formulata con anticipo e che faccia riferimento all'eventualità di una posteriore modificazione della formula.

In ordine ai requisiti di capacità e forma per la revoca valgono le regole generali dettate dall’art. 235 c.p.c.


Massime relative all'art. 236 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10574/2012

In tema di giuramento, l'accertamento, in concreto, della decisorietà della formula adottata rientra nell'apprezzamento di fatto del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici, così come è incensurabile in tale sede il mancato esercizio, da parte del medesimo giudice, della facoltà di modificare la formula del giuramento, facoltà, peraltro, consentita solo per quanto attiene ad aspetti formali della formula stessa, al fine di renderne più chiaro il contenuto.

Cass. civ. n. 2006/1981

La modifica, ad opera del giudice, della formula del giuramento decisorio, che ne consente la revoca, ai sensi dell'art. 236 c.p.c., è quella che incide sulla sostanza della formula stessa, e non si limita, pertanto, a renderla più chiara ed agevole.

Cass. civ. n. 3751/1979

Qualora il giudice, al solo fine di rendere più chiara la formula del giuramento, si limiti ad apportare ad essa delle variazioni meramente formali, la parte non è abilitata a revocare il giuramento, in quanto non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 236 c.p.c., la quale presuppone che la modifica della formula incida sul contenuto della prova.

Cass. civ. n. 344/1979

Il giudice non può modificare un giuramento de scientia in giuramento de veritate, sia perché le modifiche sostanziali possono essere apportate solo dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, sia perché l'attendibilità del giuramento deriva anche dalla previsione di sanzioni penali per il caso di mendacio, la cui prova è più difficile quando trattisi di conoscenze indirette anzi che di esperienza personale.

Cass. civ. n. 90/1979

Poiché il giudice nella modificazione della formula del giuramento decisorio, non può interferire nell'esercizio del potere dispositivo della parte, che si esplica nel deferimento e nella formulazione del giuramento, l'omesso intervento del giudice nella formulazione medesima non è censurabile in sede di legittimità, così come la statuizione concernente l'idoneità della formula a decidere totalmente o parzialmente la causa se non per vizio logico e giuridico.

Cass. civ. n. 4145/1978

Il potere discrezionale del giudice del merito di modificare la formula del giuramento decisorio può essere diretto solo a chiarire la portata del giuramento stesso, eliminando incertezze ed ambiguità, e non anche, pertanto, a modificarne la sostanza, in quanto ciò implicherebbe giuramento senza deferimento della parte cui spetta. (Nella specie, in tema di determinazione dei redditi di un coniuge, al fine del riconoscimento e della quantificazione dell'assegno di divorzio, la Suprema Corte ha escluso che l'indicato potere consentisse al giudice del merito di supplire alla mancata indicazione, nei capitoli del giuramento, della precisa entità di detti redditi.

Cass. civ. n. 513/1949

Per la revoca del giuramento deferito la legge non esige formule sacramentali, e bene il giudice può quindi ravvisarle in una manifestazione (nella specie proposta di una nuova formula, sostanzialmente diversa da quella già ammessa per sentenza interlocutoria passata in giudicato), che risulti incompatibile col proposito di insistere sul giuramento deferito.

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