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Articolo 199 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Processo verbale di conciliazione

Dispositivo dell'art. 199 Codice di procedura civile

Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione (1), che è sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale (2).

Note

(1) Il verbale di conciliazione è a tutti gli effetti una scrittura privata non autenticata e non un atto pubblico, poiché il consulente tecnico contabile non è un pubblico ufficiale e la sua firma non ha valore di autenticazione.
(2) Il giudice istruttore deve solo verificare la regolarità formale dell'atto (sottoscrizione delle parti e del c.t.u.), senza essere tenuto a dover valutare l'eventuale invalidità dell'atto. Egli si limita ad attribuire al verbale, con proprio decreto, efficacia di titolo esecutivo.
Presunti vizi sostanziali della conciliazione raggiunta tra le parti potranno essere fatti valere solo in sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 del c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 199 Codice di procedura civile

Con questa norma il legislatore ha voluto prevedere una ipotesi di definizione non contenziosa della lite in materia di consulenza contabile.
Discussa è la posizione del c.t.u. in tale ambito, in quanto mentre secondo la dottrina prevalente il tentativo di conciliazione costituisce per lo stesso un vero e proprio obbligo (incombente su di lui per il fatto di aver accettato l’incarico), secondo la tesi prevalente in giurisprudenza sul medesimo non sorge alcun obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, neppure se a ciò lo abbia espressamente incaricato il giudice.

Si è fatto osservare che la facoltà di conciliare le parti compete al c.t.u. soltanto nella specifica ipotesi in cui sia chiamato a svolgere un esame contabile, e che, al di fuori di tale ambito, l'accordo stipulato dalle parti e verbalizzato dal c.t.u. può al massimo configurarsi come un negozio transattivo, insuscettibile di essere munito di efficacia esecutiva, ma capace di determinare la cessazione della materia del contendere.

A tal proposito, tuttavia, non si è mancato di evidenziare una certa tendenza ad estendere la potestà conciliativa del c.t.u. al di fuori di questa specifica ipotesi; infatti, l’art. 696 bis del c.p.c., introdotto dalla Legge n. 80/2005, prevede una fattispecie di c.t.u. ante causam volta alla composizione da lite, che, in caso di esito positivo, va anch’essa documentata con processo verbale, suscettibile di acquisire efficacia di titolo esecutivo a seguito di successivo decreto giudiziale.

Una volta intervenuta la conciliazione della controversia, occorre documentare la stessa redigendo un processo verbale, che va sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico, per poi essere inserito nel fascicolo di ufficio.

Sotto il profilo della sua natura giuridica, il verbale di conciliazione ha natura di scrittura privata non autenticata, non potendo riconoscersi al consulente la capacità di autenticare la sottoscrizione delle parti.

Una volta redatto e inserito nel fascicolo di ufficio, al verbale di conciliazione fa seguito il decreto di exequatur reso dal giudice istruttore.
Relativamente a quest’ultimo, sono sorti dei dubbi in ordine all'oggetto ed alla estensione dei poteri spettanti al giudice nel momento in cui attribuisce efficacia esecutiva a tale verbale.

Infatti, secondo una prima tesi il controllo giudiziale ha natura sostanziale, essendo volto a verificare l’efficacia e la validità intrinseca dell'accordo conciliativo (al giudice compete di accertare la regolare partecipazione di tutti gli interessati all'accordo, la presenza nella scrittura di eventuali condizioni o patti nulli, la completezza dell'accordo con riferimento all’oggetto del contendere).

Secondo altra tesi, invece, il controllo del giudice deve risolversi in una semplice verifica di regolarità formale del processo verbale di conciliazione, senza che lo stesso possa sollevare alcun rilievo in ordine alla validità intrinseca dell'accordo.

Il decreto di esecutività , sia esso di accoglimento o di reiezione, non è impugnabile, con la conseguenza che ogni tipo di nullità, sia relativa al provvedimento che all'accordo, potrà esser fatta valere soltanto in sede di opposizione all'esecuzione intrapresa in forza di quel verbale esecutivo.

Massime relative all'art. 199 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13578/2008

L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c. può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.

Cass. civ. n. 12561/1992

In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, non costituisce motivo di nullità il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dall'art. 29, L. 13 giugno 1942, n. 794, richiamato dall'art. 11, L. 8 luglio 1980, n. 319.

Cass. civ. n. 6976/1982

Il decreto con il quale il giudice istruttore, a norma dell'art. 199 c.p.c., conferisce efficacia di titolo esecutivo all'accordo transattivo concluso tra le parti, con la collaborazione del consulente tecnico d'ufficio, in una controversia promossa per lo scioglimento di una comunione immobiliare, in quanto emesso fuori dell'ambito dell'art. 199 citato (secondo cui il giudice istruttore può attribuire efficacia esecutiva unicamente al processo verbale di conciliazione redatto dal consulente tecnico d'ufficio nelle controversie in materia di contabilità), non può considerarsi come una semplice attestazione dell'esistenza della transazione intervenuta tra le parti, ma ha il contenuto ed il carattere di un provvedimento decisorio abnorme suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 3 della Costituzione, non essendo previsto dalla legge alcuno specifico mezzo di impugnazione.

Cass. civ. n. 1663/1980

L'art. 199 c.p.c. — che attribuisce rilevanza alla conciliazione delle parti davanti al consulente tecnico — non pone a carico del consulente alcun obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, né prevede che il giudice debba decidere sull'istanza di parte che richieda o risolleciti l'esperimento del tentativo stesso. Né alcun potere sorge se il giudice, accogliendo l'istanza di parte, demandi al consulente l'esperimento del tentativo di conciliazione, poiché, in ogni caso, l'opera del consulente si riduce alla sola indicazione dei punti di accordo e resta sottratta a qualsiasi valutazione di regolarità che possa riflettersi su un corretto svolgimento del processo.

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