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Articolo 166 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Costituzione del convenuto

Dispositivo dell'art. 166 Codice di procedura civile

Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione(3).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dalla l. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 30.4.1995.
Il termine di costituzione è stato elevato dai 5 previsti dalla precedente formulazione dell'articolo a 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nella citazione. La tempestività della costituzione va accertata con riferimento a tale udienza anche nell'ipotesi in cui l'udienza non abbia luogo nel giorno indicato dall'attore, ma sia in effetti differita d'ufficio in quanto nel giorno designato il g.i. non tenga udienza (di conseguenza è tardiva la domanda riconvenzionale contenuta in una comparsa di risposta depositata entro i venti giorni precedenti alla data dell'udienza differita).
Il termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 del c.p.c.): tuttavia, la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c..
(2) All'atto della costituzione, il convenuto deve depositare la comparsa di risposta (ossia il proprio atto introduttivo), la nota di iscrizione a ruolo (solo se si costituisce per primo), la copia della citazione che gli è stata notificata, la procura, i documenti che offre in comunicazione e le copie della comparsa di risposta per le altre parti (a differenza della nuova, la vecchia formulazione dell'articolo lo prevedeva espressamente, ma ciò non significa che sia venuto meno l'obbligo del deposito delle copie).
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

Il convenuto è tenuto ad impostare con un certo anticipo le proprie difese rispetto alla prima udienza di comparizione e trattazione, così da consentire al giudice di studiare il fascicolo di causa prima dell'udienza stessa. Anche l'attore riceve un vantaggio dall'anticipazione del termine di costituzione del convenuto, in quanto potrà conoscere preventivamente le difese svolte dalla controparte e proporre già in occasione della prima udienza domande e/o eccezioni che si rendano necessarie a seguito di tali difese, nonché modifiche o integrazioni di domande già proposte, o dedurre nuovi mezzi di prova.

Brocardi

Reus est is cuius de re agitur

Spiegazione dell'art. 166 Codice di procedura civile

La costituzione del convenuto è per molti versi simile a quella dell’attore, differenziandosi in relazione al termine di costituzione ed al suo computo.
Prima della Riforma Cartabia la norma disponeva che la sua costituzione dovesse avvenire almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata dall’attore o di quella di cui al quinto comma dell’art. 168biscpc, termine che veniva diminuito a dieci giorni in caso di abbreviazione dei termini ex art. 163biscpc.
La Riforma Cartabia, invece, al fine di raggiungere l’obiettivo di cui all’accordo raggiunto in sede europea ed avente ad oggetto la durata ragionevole del processo mediante riduzione della durata media dei processi e rafforzamento e della digitalizzazione, maggiore efficienza e sinteticità delle procedure, ha modificato anche questa norma.
E’ stato in primo luogo previsto che il convenuto debba costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta (non più venti) giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione (ciò in considerazione del nuovo termine a comparire e della nuova struttura della fase introduttiva, la quale prevede che dopo la costituzione del convenuto, ma sempre anteriormente all’udienza, debba avvenire anche lo scambio delle memorie integrative tra le parti.
E’ stata poi espunto la parte in cui si prevedeva che la costituzione potesse avvenire almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell’art. 163 bis c.p.c., nonché almeno venti giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’art. 168 bis c.p.c. quinto comma, essendo stata quest’ultima norma abrogata ed il relativo contenuto trasferito nel nuovo art. 171 bis del c.p.c. comma terzo (il quale prevede che il giudice possa comunque differire l’udienza sino a quarantacinque giorni e, come precisato nella stessa norma, i termini per le memorie di cui all’art. 171 ter del c.p.c. decorrono in tal caso a ritroso dalla nuova udienza fissata dal giudice)).

Va detto che i termini a cui la norma fa riferimento non rivestono carattere di perentorietà e che la costituzione del convenuto può avvenire fino all’udienza fissata ex art. 189cpc, norma che si occupa della rimessione della causa al collegio, con invito alle parti di precisare le conclusioni davanti a sé.
Indubbiamente una costituzione intempestiva non può non essere priva di conseguenze, in quanto il convenuto potrebbe decadere dalla facoltà di sollevare le eccezioni in senso stretto qualora, pur avendole regolarmente sollevate nella comparsa, non le abbia corroborate dalla tempestiva costituzione.
Solamente la tempestiva costituzione in giudizio consente al convenuto di eccepire l’incompetenza per materia, per valore e per territorio, incorrendo diversamente nella decadenza dal potere di proporre le relative eccezioni.

Si ritiene possa essere utile precisare che nel calcolo dei termini a ritroso deve essere calcolato (e dunque considerato come dies a quo) il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale (e, dunque, non è computabile il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione), mentre come dies ad quem è computabile, in quanto termine non libero, il settantesimo giorno precedente l’udienza stessa.

La semplice proposizione dell’eccezione di mancato rispetto del termine a comparire, non accompagnata da una espressa richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto di tale termine, non è idonea ad impedire l’effetto sanante della costituzione del convenuto.

Le modalità di costituzione previste da questa norma attengono essenzialmente al deposito in cancelleria del fascicolo di parte ed in particolare della comparsa di risposta, la quale costituisce l’atto difensivo fondamentale per il convenuto (prima di procedere alla costituzione la parte convenuta ha il potere di esaminare il fascicolo dell’attore).
Non è richiesta per la costituzione del convenuto la nota di iscrizione a ruolo, sebbene tale formalità appaia necessaria nel caso in cui sia il convenuto a costituirsi per primo.

L’accettazione, senza alcun rilievo, da parte del cancelliere degli atti depositati dal convenuto comporta una presunzione di regolarità formale degli stessi.

Massime relative all'art. 166 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 12662/2021

Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/02/2015).

Cass. civ. n. 13879/2020

In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017).

Cass. civ. n. 5980/2020

La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge. (Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/05/2018).

Cass. civ. n. 21675/2018

Al mutare delle circostanze che hanno comportato la mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto (nella specie, revoca della certificazione INAIL di esposizione ultradecennale all'amianto vincolante per l'INPS) deve essere consentita la possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati, purché la modifica dell'atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.

Cass. civ. n. 2299/2017

Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2012).

Cass. civ. n. 18271/2016

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l'eccezione di incompetenza per territorio (così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato (la quale non comporta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza), anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo. (Regola competenza).

Cass. civ. n. 2951/2016

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 09/01/2013).

Cass. civ. n. 22035/2014

Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.

Cass. civ. n. 12266/2014

La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, quale è un altro legale pur privo dello "ius postulandi", trattandosi di formalità meramente esecutiva, che difetta di qualsiasi contenuto volitivo autonomo e nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante. (Rigetta, Trib. Nola, 03/08/2010).

Cass. civ. n. 4215/2014

Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 6601/2012

Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma, c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.

Cass. civ. n. 12044/2010

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.

Cass. civ. n. 18106/2003

In tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già sollevata nei motivi di appello.

Cass. civ. n. 12706/2001

Posto che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione del convenuto in autonomi e separati processi non può che avvenire con separate comparse di risposta, in via eccezionale, qualora dalle risultanze e dagli atti del processo emerga che il convenuto, in relazione al proprio interesse a contraddire, abbia inteso costituirsi a mezzo di un'unica comparsa in più cause oggettivamente riunibili — in quanto connesse per l'oggetto o per il titolo o perché la decisione dipenda dalla soluzione della medesima questione — e già materialmente riunite in sede di cosiddetta “fascicolazione”, indipendentemente da un formale provvedimento del giudice, detta costituzione non è affetta da inesistenza o nullità, mancando, tra l'altro, una disposizione in tal senso, ma costituisce una mera irregolarità non incidente sulla valida costituzione del contraddittorio, ed è comunque sanata dal successivo provvedimento di riunione.

Cass. civ. n. 12363/1998

Il difetto di procura del convenuto non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (nella specie, per la condanna alle spese che l'attore non avrebbe subito se il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio); anche in tal caso, tuttavia, il difetto di procura del convenuto non è equiparabile al difetto di procura dell'attore — da cui dipende la stessa valida costituzione del rapporto processuale — e non può pertanto essere fatto valere nel giudizio di cassazione se non sia stato oggetto di specifica impugnazione, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la censura alla sentenza d'appello consistente nel mancato rilievo del difetto di procura del convenuto determinante pregiudizio per l'attore ove tale censura sia contenuta nella memoria difensiva e non nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.

Cass. civ. n. 4804/1993

La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.

Cass. civ. n. 6905/1992

La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 c.p.c., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.

Cass. civ. n. 1090/1974

Presupposto necessario, perché sorga l'onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è la notifica legale, a lui eseguita, dell'atto introduttivo del giudizio, la quale non può essere surrogata, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscenza che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti. Ne deriva che, non essendo intervenuta nel giudizio di primo grado la sanatoria della nullità della notifica della citazione, per il raggiunto scopo dell'atto con la costituzione del convenuto, l'eccezione di detta nullità, proposta con l'atto di appello, è pur sempre tempestiva.

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Consulenze legali
relative all'articolo 166 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. M. chiede
mercoledì 09/02/2022 - Lombardia
“la mia controparte si è costituita con le risposte due giorni prima della scadenza del termine di 20 giorni cioè:
- udienza in appello 09/12/2019 il mio avversario si è costituito il 07/12/2019
- prossima udienza 22/05/202l l' avversario mio dovrebbe essere escluso in base all art. 166 cpc
vi è qualche cosa che impedisca questa esclusione ?
ringrazio”
Consulenza legale i 16/02/2022
Il mancato rispetto del termine per la costituzione in giudizio del convenuto, stabilito dall’art. 166 c.p.c., non comporta la “esclusione” del convenuto stesso. Infatti nulla vieta al convenuto di costituirsi tardivamente; semplicemente, ciò facendo, subirà delle conseguenze sotto forma di decadenze, ovvero non potrà più compiere determinati atti.
Nel caso descritto nel quesito, trovandoci nel giudizio di appello, dobbiamo fare riferimento all’art. 343 c.p.c., secondo cui l'appello incidentale va proposto, “a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166”. Dunque l’appellato che non si costituisca almeno venti giorni prima dell’udienza non potrà proporre appello incidentale, ma non verrà escluso dal processo.

Diana N. chiede
martedì 22/02/2011 - Campania

“Vorrei sapere se nel giudizio davanti al giudice di pace è consentito al convenuto costituirsi senza comparsa e se egli può fare la chiamata in causa del terzo direttamente in prima udienza cioè senza averla preventivamente formulata in comparsa. Grazie.”

Consulenza legale i 26/02/2011

L'art. 319 del c.p.c., primo comma, stabilisce che dinanzi al Giudice di Pace la costituzione delle parti può avvenire anche in udienza e senza formalità alcuna: pertanto, il convenuto che intenda costituirsi non ha l’onere né di predisporre una comparsa di risposta, né di depositarla entro prefissati termini in cancelleria e può limitarsi a depositare in udienza l’atto di citazione che gli è stato notificato.

L'art. 269 del c.p.c., comma 2, che disciplina la chiamata nel terzo innanzi al Tribunale, non si applica davanti al Giudice di Pace, stante l’assenza del regime delle preclusioni stabilito per il Tribunale e, come anticipato, la mancanza dell'obbligo di costituzione anticipata del convenuto. Pertanto, dinanzi al giudice di pace va applicato l'art. 269 del c.p.c., comma 3, in base al quale il convenuto deve richiedere l'autorizzazione alla chiamata del terzo nella prima udienza ed il giudice, se la concede, fissa una nuova udienza allo scopo di consentirne la citazione.

La Cassazione ha specificato recentemente: "Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, allorquando il convenuto intenda chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e, a pena di decadenza, farne esplicita richiesta nell'atto di costituzione, chiedendo nel contempo un differimento della prima udienza, a cui il predetto giudice deve dare luogo anche nel caso in cui lo stesso convenuto si costituisca direttamente alla prima udienza e si renda necessario provvedervi un base all'attività svolta dalle parti in tale udienza" (Cass. civ., Sez. III, 10 aprile 2008, n. 9350).