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Articolo 137 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Notificazioni

Dispositivo dell'art. 137 Codice di procedura civile

Le notificazioni(1), quando non è disposto altrimenti(2), sono eseguite dall'ufficiale giudiziario(3)(4), su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere(5) [disp. att. 47 e ss.].

L'ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi(6).

Se l’atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l’ufficiale giudiziario invia l’atto notificato anche attraverso strumenti telematici all’indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.

Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.

L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge(7).

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. Della dichiarazione è dato atto nella relazione di notificazione(7).

Note

(1) La norma in commento dispone che l'inizio dell'attività di notificazione sia segnato dall'istanza di parte personalmente o mediante il suo difensore, con la conseguenza che in mancanza dell'indicazione dell'istante, la notificazione risulta del tutto improduttiva di effetti. Tuttavia, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e costante, il vizio conseguente alla sua omissione è sanato ove sia possibile individuare dal contenuto dell'atto la parte istante oppure se è possibile in ogni caso evincersi dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario che l'iniziativa della notificazione è stata presa dal procuratore costituito della parte.
(2) La legge prevede anche altre forme di notificazione degli atti processuali come ad esempio la notifica per pubblici proclami in presenza di un numero indeterminato di destinatari (art. 150) o la notifica eseguita su indicazione del giudice in maniera diversa da quella stabilita dalla legge (art.151).
(3) Il potere di procedere all'attività di notifica degli atti processuali spetta all'ufficiale giudiziario del luogo in cui la notifica va eseguita e a quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa cui attiene la notifica. Quest'ultimo ufficiale giudiziario ha la facoltà di operare anche al di fuori della circoscrizione territoriale di sua competenza, ma solamente a mezzo del servizio postale.
(4) Nonostante il codice faccia riferimento solo alla figura dell'ufficiale giudiziario, è bene precisare che sono previste dall'ordinamento giudiziario anche le figure dell'aiutante ufficiale giudiziario e del messo di conciliazione il quale provvedeva a notificare gli atti relativi ai giudizi davanti al giudice di pace.
(5) L'atto d'impulso di tale fase che consiste nell'istanza o nella richiesta, deve contenere l'indicazione specifica dell'identità del proprio autore. Nella prassi, però, è ormai consentita la formula «ad istanza come in atti», poichè si ritiene sufficiente che sia possibile desumere le generalità dal contesto dell'atto notificato.
(6) Nel caso in cui venga consegnata una copia non conforme all'originale, poichè caratterizzata da mutilazioni o alterazioni, si potrà invocare la nullità della notificazione ex art. 156 comma 2, qualora risulti che a causa di tali incompletezze il destinatario non abbia potuto conoscere il contenuto dell'atto.
Tale secondo comma è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(7) Comma inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Ratio Legis

La norma si occupa dell'attività di notificazione che compete all'ufficiale giudiziario previa richiesta della parte, del p.m. o del cancelliere e consiste nel portare a conoscenza del destinatario un atto determinato mediante la consegna di una copia conforme all'originale. Il servizio delle notifiche, a causa delle difficili condizioni in cui si è svolto, ha subito una modifica ad opera della l. 21-1-1994, n. 53, che ha previsto la possibilità per gli avvocati di eseguire le notifiche senza l'intermediazione degli ufficiali giudiziari, mediante consegna diretta della copia oppure a mezzo del servizio postale. Per svolgere l'attività di notifica, il difensore dovrà essere munito di procura alle liti ex art. 83, essere autorizzato dal Consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto ed infine deve tenere un apposito registro cronologico, regolarmente vidimato, il cui modello è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Pertanto, nell'esercizio di tale funzione, l'avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

Spiegazione dell'art. 137 Codice di procedura civile

Il carattere recettizio degli atti processuali impone che gli stessi per produrre effetti debbano essere portati a conoscenza dei destinatari, il che avviene mediante la loro comunicazione o notificazione.
La notificazione si distingue dalla comunicazione per il fatto che può provenire anche dalle parti e dal pubblico ministero, nonchè per il fatto che si realizza mediante consegna al destinatario di una copia conforme dell’atto.

Si tratta di un atto processuale composito, il quale si articola in due momenti:
a) l’impulso di parte;
b) il compimento di una serie di attività da parte dell’ufficiale giudiziario, prima fra tutte l’attestazione di aver eseguito la notificazione a richiesta di un determinato soggetto (costituendo certificazione di un fatto di immediata e diretta percezione del pubblico ufficiale, fa fede fino a querela di falso).

In relazione al momento della richiesta di notificazione, particolari problemi si pongono quando si tratta di individuare il procuratore legittimato a richiedere la notificazione; costituisce, infatti, opinione costante in giurisprudenza quella secondo cui il procuratore che non risulti munito del mandato per il grado di giudizio successivo non sia legittimato a richiedere la notificazione dell’atto di impugnazione.
In giurisprudenza non vi è univocità di opinioni in ordine alle conseguenze derivanti da una notificazione richiesta da soggetto non legittimato.
Da un lato si è affermato che da tale violazione ne discende l’inesistenza dell’atto; secondo altra tesi, invece, l’inesistenza può essere sanata qualora la riferibilità dell’atto alla parte interessata venga attuata ex post con il compimento da parte sua di una condotta processuale con la quale la parte dimostri di accettare esplicitamente o implicitamente gli effetti già verificatisi.
Di recente si è poi affermato l’orientamento secondo cui l’attività di impulso del procedimento notificatorio (consistente nella consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) può dal soggetto legittimato essere delegata ad altra persona, anche verbalmente; ciò che conta è che dall’atto da notificare risulti egualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata.

Per l’individuazione dell’organo territorialmente competente ad eseguire la notificazione, occorre fare riferimento al DPR 15.12.1959 n. 1229, c.d. Ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.
Dispone l’art. 106 che l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del circondario in cui ha sede l’ufficio al quale è addetto, salva la possibilità di avvalersi del servizio postale ex art. 107 comma 2 ordinamento per la notificazione di atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune in cui ha sede l’ufficio (a meno che la parte non chieda che la notifica venga eseguita di persona, nel qual caso la richiesta deve essere fatta per iscritto, a margine dell’atto da notificare e firmata dal richiedente).
Va aggiunto che sussiste una potestà notificatoria concorrente tra l’ufficiale giudiziario del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione e quello addetto all’autorità giudiziaria competente a conoscere della causa a cui attiene la notificazione; quest’ultimo può operare anche fuori della circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale.

Non esistono, infatti, limitazioni territoriali per la notifica, a mezzo del servizio postale, di atti relativi ad affari di competenza dell’autorità giudiziaria della sede a cui gli ufficiali giudiziari sono addetti o per la notifica di atti stragiudiziali.

Prevede poi l’art. 34 DPR 1229/1959 che, nel caso in cui manchino o siano impediti l’ufficiale giudiziario e l’aiutante ufficiale giudiziario territorialmente competenti, il capo dell’ufficio giudiziario dispone, con decreto scritto sull’atto originale, che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l’atto deve essere notificato.

Nel nostro ordinamento vi è solo un caso in cui la notificazione può essere eseguita, nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, da un soggetto diverso dall’ufficiale giudiziario, ed è quello previsto dalla Legge n. 53/1994, normativa che consente all’avvocato, munito di procura ad litem, di eseguire a mezzo servizio postale e secondo le modalità previste dalla Legge 20.11.1982 n. 890 la notifica di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (la potestà notificatoria dell’avvocato, a differenza di quella dell’ufficiale giudiziario, non incontra alcuna limitazione territoriale).

La situazione fin qui descritta è venuta a mutare per effetto della Riforma Cartabia, con la quale, nell’intento di provvedere al riordino ed all’implementazione del processo civile telematico, si è ritenuto di mantenere la disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati in materia civile e stragiudiziale nella legge n. 53 del 1994, ove formano un corpo normativo unico applicabile anche alle notifiche di atti in materia amministrativa.
In particolare è stato modificato il secondo comma della norma in esame introducendovi espressamente le notifiche effettuate dall’avvocato; sono stati anche introdotti due nuovi commi, il sesto ed il settimo, per dare attuazione, da un lato, alla disciplina in materia di notifiche eseguite dall’avvocato e, dall’altro, per coordinare l’obbligo di notifica telematica da parte dell’avvocato con il divieto all’ufficiale giudiziario, in tali casi, di eseguire la notifica.

Sotto quest’ultimo profilo, si è previsto che l’ufficiale giudiziario possa eseguire la notificazione su richiesta dell’avvocato soltanto se quest’ultimo non è obbligato, in base alla legge, a procedere personalmente mediante posta elettronica certificata o altra modalità prevista dalla legge (quale l’inserimento nell’area web riservata prevista dall’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di cui al nuovo articolo 3 ter della legge n. 53 del 1994).
Tale limitazione, tuttavia, non opera quando vengono meno i presupposti per l’operare del predetto obbligo in capo all’avvocato, ovvero nei casi in cui non è possibile eseguire la notificazione secondo le modalità previste dalla legge, o quest’ultima non ha avuto esito positivo, per cause non imputabili al destinatario.

Per tale ipotesi si prevede che l’avvocato debba formulare una dichiarazione formale, di cui l’ufficiale giudiziario deve dare atto nella relata di notifica (ciò anche in un’ottica di maggior controllo circa la sussistenza dei requisiti per notificare mediante l’ufficiale giudiziario e quindi di controllo della validità della notifica eseguita mediane inserimento nell’area web).

Nel procedimento notificatorio si distinguono tre diverse fasi, che costituiscono una sorta di subprocedimenti, e sono:
a) la richiesta all’ufficiale giudiziario, proveniente dalla parte personalmente o dal suo procuratore;
b) l’attività di consegna materiale dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario. Vanno consegnate, a pena di inesistenza, tante copie quanti sono i soggetti destinatari della notifica;
c) la verbalizzazione delle attività espletate da parte di quest’ultimo, contenuta nella c.d. relata di notifica. L’attestazione così compiuta, in difetto di querela di falso, può essere disattesa solo quando dal contesto dell’atto risulti in modo palese ed inequivoco la ricorrenza di un errore materiale.

In applicazione del principio di ragionevole durata del processo, qualora la notificazione di un atto debba effettuarsi entro un termine perentorio e non vada a buon fine per ragioni non imputabili a colui che l’ha richiesta, quest’ultimo può richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, il quale produrrà effetto dalla data della iniziale richiesta di notificazione, purchè tale richiesta sia intervenuta entro un termine ragionevolmente necessario per conoscere l’esito negativo della precedente notifica ed assumere ulteriori informazioni.

La forma di notifica preferibile è indubbiamente quella eseguita a mani proprie del destinatario, il che si realizza quando l’atto viene ricevuto dal destinatario personalmente, ovunque venga trovato dall’ufficiale giudiziario nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario a cui è addetto; diventa irrilevante in tal caso ogni indagine sulla residenza, domicilio o dimora del medesimo, mentre l’identità personale tra consegnatario dell’atto e destinatario può desumersi dalle dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario al momento della consegna, penalmente sanzionate se mendaci.

Qualora dovesse verificarsi un errore sulle generalità del destinatario, l’atto notificato potrà ritenersi nullo solo se l’errore sia tale da determinare una incertezza assoluta sulla persona a cui la notificazione è diretta (a tal fine occorrerà esaminare l’intero contesto dell’atto, onde verificare se determinate lacune possano essere colmate da altre idonee indicazioni).

Se, invece, dovesse sussistere un contrasto tra più documenti in ordine alla data di notificazione di un atto, per gli effetti a carico del destinatario prevalgono le risultanze della copia consegnata allo stesso destinatario.

In tema di inesistenza, nullità e irregolarità della notificazione esiste un’ampia casistica; si esamineranno adesso i casi più frequenti.
L’ipotesi più ricorrente è quella della notifica di un atto di impugnazione a più parti, tutte domiciliare presso un unico procuratore, mediante consegna allo stesso di una sola copia dell’atto.
In tali casi la giurisprudenza unanime ritiene che la notificazione sia da considerare come inesistente, non potendo individuarsi la parte in cui favore la copia consegnata può considerarsi diretta (non si avrebbe inesistenza, invece, qualora all’unico domiciliatario siano state consegnate tante copie quanti sono i domiciliati, senza che la relata dell’ufficiale giudiziario indichi i loro nomi su ciascuna copia singolarmente).
Il suddetto principio non opera quando una parte stia in giudizio, oltre che in nome proprio, in rappresentanza sostanziale di altro soggetto, che ha rilasciato regolare procura, in quanto in tale caso la notificazione è validamente eseguita con la consegna di una sola copia (è questo il caso del genitore che sia anche rappresentante del figlio minore).

Altre ipotesi ricorrenti sono:
a) notificazione eseguita da ufficiale giudiziario territorialmente incompetente: è stata ritenuta nulla;
b) notifica di un atto incompleto: è stata affermato che l’eccezione di incompletezza della copia notificata per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine debba respingersi allorchè l’originale dell’atto notificato rechi in calce la relata di notifica redatta dall’ufficiale giudiziario e contenente l’attestazione dell’eseguita consegna della copia, ed essa non sia stata impugnata con querela di falso
c) si è parlato di inesistenza della notificazione quando questa venga espletata in luoghi o nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, mentre la stessa notifica è da qualificare come nulla o irregolare qualora essa sia stata effettuata in un luogo o a persona diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano comunque un riferimento con il destinatario della stessa notifica.

In caso di discordanza tra i dati che emergono dall’atto restituito a colui che ha chiesto la notifica e quelli che emergono dalla copia dell’atto consegnato al destinatario, per stabilire se sussista una decadenza a carico del primo si deve fare riferimento all’originale che gli è stato restituito, mentre per stabilire se si verifica una decadenza a carico del secondo ci si deve riferire alla copia a lui consegnata; se vi è una difformità tra i due atti, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte l’onere di proporre querela di falso.

Il terzo comma dell’articolo in esame è stato introdotto dall’art. 45 comma 18 della Legge n. 69/2009 e disciplina la notificazione di un documento informatico e la consegna di copia su supporto informatico, prevedendo anche il caso in cui il destinatario non possieda un indirizzo di posta elettronica certificata.

Massime relative all'art. 137 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 2415/2020

Legittimato a richiedere la notificazione di un atto giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e dell'art. 104, comma 2, del d.p.r. n. 1229 del 1959, non è soltanto la parte personalmente ed il suo difensore munito di procura, ma anche qualunque persona da loro incaricata pure verbalmente, purchè non vi sia incertezza assoluta sull'istante e si possa individuare la parte a richiesta della quale la notifica è eseguita. (Nella specie la S. C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione di un reclamo, in quanto effettuata su istanza di persona diversa dalla parte e dal suo difensore). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 09/03/2018).

Cass. civ. n. 8054/2019

La richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell'interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l'elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall'atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre).

Cass. civ. n. 10102/2017

La legittimazione a presentare istanza di notificazione, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., spetta alla parte, la quale può chiederne l'esecuzione sia personalmente che a mezzo di difensore munito di procura, sicchè l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi soltanto quando essa sia stata richiesta da chi non ha la rappresentanza della parte, non essendo, in tal caso, a questa in alcun modo riferibile l'atto compiuto, mentre, ove essa sia stata domandata da procuratore non abilitato perché esercente "extra districtum" o perché non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti in cassazioneè affetta da nullità della quale è possibile la sanatoria per effetto del conseguimento dello scopo.

Cass. civ. n. 4020/2017

Il principio della distinzione dei momenti di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario dell'atto, con il riferimento, per il primo, a quello della consegna dell'atto per la notifica, trova applicazione solo quando dal protrarsi del procedimento notificatorio possano verificarsi conseguenze negative per il notificante medesimo (come la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibili all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) e non, invece, ove sia previsto che un termine a suo carico debba iniziare a decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal momento dell'avvenuta notificazione, poiché il consolidamento della notifica dipende anche per il notificante dal perfezionamento del procedimento suddetto nei confronti del destinatario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretto il computo della data di iscrizione della causa a ruolo effettuato dal giudice di merito dalla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché da quella di consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario).

Cass. civ. n. 19294/2016

Il principio secondo cui l'attività di impulso del procedimento notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - può essere delegata, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, e cioè dalla parte o dal suo procuratore in giudizio, ad altra persona, opera anche quando la notifica sia eseguita, ai sensi degli artt. 1 e ss. della l. n. 53 del 1994, dall'avvocato domiciliatario su delega del difensore munito di procura alle liti, in quanto la legge citata non esclude espressamente la delegabilità di tale atto ad altro professionista, ove il delegante sia munito di procura, e tanto lui quanto il delegato siano autorizzati dai rispettivi ordini di appartenenza.

Cass. civ. n. 3195/2015

In tema di accertamento delle imposte, non si ha violazione dell'art.137 cod. proc. civ. nel caso in cui più avvisi siano notificati al medesimo contribuente in unico plico, ricorrendo tale violazione soltanto qualora più atti con diversi destinatari, anche con un solo indirizzo, vengano inclusi in unico plico, essendo ragionevole temere che chi riceve l'atto non si faccia parte diligente con gli altri destinatari.

Cass. civ. n. 4933/2014

Per la validità della notificazione tramite ufficiale giudiziario è sufficiente un solo impulso processuale del richiedente, in quanto l'ufficiale giudiziario, a differenza dell'ufficiale postale, non si limita a riscontrare l'effettività dell'indirizzo indicato, ma svolge le ricerche necessarie alla nuova notifica, sicché egli, nell'ambito territoriale di competenza, può eseguire, di sua iniziativa, l'ulteriore notifica presso il nuovo indirizzo del domiciliatario, se le ricerche esperite presso il vecchio ne hanno permesso l'individuazione.

Cass. civ. n. 14355/2013

Ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può eseguire nei confronti di soggetti residenti altrove soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell'autorità giudiziaria della sede cui è addetto.

Cass. civ. n. 13640/2013

Laddove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, da questi apposto su tale atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. citato, fanno fede fino a querela di falso.

Cass. civ. n. 9535/2013

In tema di notificazioni, il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante ed il destinatario, che si impone ogni qual volta dall'individuazione della data di notificazione possano discendere decadenze, o altri impedimenti, distintamente a carico dell'una o dell'altra parte, non opera, esulando da un tale ambito la corrispondente questione, per la determinazione della pendenza della lite rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, che non può che farsi coincidere con il momento in cui il procedimento di notificazione dell'atto introduttivo della causa si è completato, necessariamente corrispondente, quindi, con quello nel quale la notifica si è perfezionata mediante la consegna dell'atto al destinatario o a chi sia comunque abilitato a riceverlo.

Cass. civ. n. 357/2011

Il procuratore che sia semplice domiciliatario è abilitato alla sola ricezione, per conto del difensore, delle notificazioni e comunicazioni degli atti del processo e non anche al compimento di atti di impulso processuale (quale, nella specie, la notifica del controricorso); pertanto, poiché - a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 - solo l'avvocato munito di procura alle liti può eseguire direttamente le notifiche, la notifica eseguita dal procuratore semplice domiciliatario è da ritenere inesistente anziché nulla, con conseguente impossibilità di applicare l'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista per i soli casi di nullità dall'art. 156 c.p.c..

Cass. civ. n. 17352/2009

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello rinotificato - in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo, tempestivamente chiesto - presso il domicilio eletto dall'avvocato e dalla parte nel luogo sede dell'ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte).

Cass. civ. n. 14294/2007

In tema di perfezionamento della notificazione dell'impugnazione, per la prova della tempestività è sufficiente il timbro dell'ufficiale giudiziario apposto sull'atto da notificare, ancorché non firmato, recante l'indicazione della data e del numero cronologico. (Mass. redaz.).

Cass. civ. n. 164/2005

L'attività di impulso del procedimento notificatorio, consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, può dal soggetto legittimato (che l'art. 137 c.p.c. individua nella parte, alla quale peraltro si affianca il procuratore come emerge dall'art. 104 del D.P.R. 1229/1959 e dall'art. 163, comma quarto, c.p.c.) essere affidata anche con semplice delega orale (da presumersi conferita dal soggetto che, avendo il possesso dell'atto, lo consegna all'ufficiale giudiziario) ad altra persona. In tal caso l'omessa menzione nella relazione di notifica della persona che ha materialmente eseguito l'attività suddetta, ovvero la menzione dell'intervento di un soggetto diverso dal legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato dal legittimato, sono irrilevanti ai fini della validità della notificazione se alla stregua dell'atto da notificare (e semprechè che questo abbia natura di atto di parte destinato alla notificazione, come ad esempio la citazione o il ricorso per cassazione) risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi effettuata. E della notificazione di uno di tali atti effettuata senza la necessaria autorizzazione del legittimato è legittimato a dolersi esclusivamente il soggetto cui ex art. 137 c.p.c. gli effetti della attività di impulso in questione vanno imputati.

Cass. civ. n. 20334/2004

Il combinato disposto degli artt. 139 e 148 c.p.c., in base alla interpretazione costituzionalmente orientata di essi ( che emerge anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 28 del 2004) va letto nel senso che le notificazioni si perfezionano, per il notificante, non dalla data di completamento delle formalità poste in essere dall'ufficiale giudiziario e da questi attestate con idonea relata, ma nel momento antecedente della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 19921/2004

La funzione di notificazione degli atti giudiziari civili è assegnata dall'art. 137 c.p.c., quando non è disposto altrimenti, all'ufficiale giudiziario. Ne consegue che la notificazione del ricorso per cassazione al difensore dell'intimato a mezzo di un «commissariato di P.S.», ente non abilitato a tali adempimenti e totalmente estraneo all'organizzazione giudiziaria, determina la inesistenza assoluta dell'atto e rende il ricorso inammissibile.

Cass. civ. n. 16591/2004

I messi comunali, ai quali la legge consente che siano affidate le funzioni di notificazione di atti amministrativi (art. 201 cod. str., art. 10 legge n. 265 del 1999, nonché, per i ricorsi agli organi della giurisdizione amministrativa, art. 8 R.D. n. 642 del 1907) sono del tutto estranei alla categoria dei messi del giudice di pace (già messi di conciliazione), i quali, pur in rapporto di servizio con l'ente locale, sono inseriti nell'ufficio giudiziario per effetto di nomina da parte del presidente del tribunale e, appartenendo a un ruolo transitorio ad esaurimento, partecipano con gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti alla funzione di notificazione degli atti processuali (artt. 12 e 13 della legge n. 374 del 1991, come modificati dal decreto-legge n. 571 del 1994, convertito nella legge n. 673 del 1994, e dalla legge n. 479 del 1999). Pertanto, mentre è nulla (e sanabile con il raggiungimento dello scopo o con l'ordine di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.) la notificazione del ricorso per cassazione eseguita dal messo del giudice di pace in violazione delle regole sulla distribuzione delle competenze con gli ufficiali giudiziari e aiutanti, è giuridicamente inesistente quella eseguita dal messo comunale, collocandosi essa al di fuori delle sue attribuzioni.

Cass. civ. n. 16539/2004

In tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua delle recenti sentenze della Corte costituzionale ai fini del decorrere degli effetti della notifica per il notificante, rileva il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, anche in ipotesi diverse dalla notifica a mezzo del servizio postale.

Cass. civ. n. 14094/2004

L'obbligo di notificare gli atti processuali (nella specie, l'atto introduttivo del giudizio di primo grado) in numero di copie corrispondente al numero dei destinatari non sussiste qualora una persona fisica stia in giudizio in nome proprio e, nel contempo, in veste di legale rappresentante di altro soggetto (nella specie, società a responsabilità limitata), essendo in tale ipotesi sufficiente la notificazione dell'atto in una sola copia, attesa la unicità, sul piano processuale della persona che agisce contemporaneamente in proprio e nella veste di legale rappresentante di altro soggetto.

Cass. civ. n. 10268/2004

La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., alla parte, ad un suo procuratore, al difensore munito di mandato. Ne consegue che risulta affetta da inesistenza la notificazione effettuata ad istanza del domiciliatario (la cui funzione è limitata alla semplice sostituzione della parte nella ricezione degli atti ad essa notificati), salvo che lo stesso sia stato delegato, anche verbalmente, dal soggetto legittimato, ovvero abbia anche semplicemente speso la sua qualità di incaricato dal legittimato e le dette qualità risultino esplicitamente dalla relata di notifica o da altro atto utile in tal senso.

Cass. civ. n. 6928/2003

L'art. 137, primo comma, c.p.c. demanda l'attività di impulso del procedimento notificatorio – consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario – alla parte personalmente o al suo procuratore, che la rappresenta in giudizio in ragione del suo ufficio di difensore. La citata disposizione codicistica, peraltro, non disciplina le modalità di conferimento dell'incarico all'ufficiale giudiziario, che restano irrilevanti rispetto al destinatario, in quanto il presupposto del procedimento notificatorio si realizza con la consegna dell'atto e lo scopo della notificazione deve ritenersi raggiunto quando è certo il soggetto cui essa va riferita. Pertanto, ove nella relazione di notifica si faccia riferimento, quale persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto da notificare, a soggetto diverso da quello legittimato, senza indicare la sua veste di incaricato di quest'ultimo, tale carenza non inficia di per sè la notifica, che può risultare inutilmente eseguita solo se alla stregua dell'atto notificato non sia possibile individuare il soggetto ad istanza della quale la notifica stessa deve ritenersi effettuata.

Cass. civ. n. 14767/2001

La notifica, eseguita dal messo di conciliazione, anziché dall'ufficiale giudiziario, senza la specifica autorizzazione del capo dell'ufficio e in assenza delle deroghe previste dall'art. 34, comma primo, D.P.R. n. 1229/1959, è affetta da nullità che, ove detta forma di notifica sia stata eseguita in relazione ad atti amministrativi, segnatamente al decreto di espropriazione, non può essere sanata per il fatto che comunque l'atto abbia raggiunto il suo scopo, non trovando applicazione nell'ambito del procedimento amministrativo la sanatoria prevista in via esclusiva per gli atti processuali dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (Nella specie la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato tempestiva l'opposizione alla stima, proposta oltre il termine di legge, avendo accertato che il provvedimento contenente la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio era stato notificato al proprietario del bene espropriato dal messo di conciliazione in assenza di autorizzazione).

Cass. civ. n. 5262/2001

La notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita sia dall'ufficiale giudiziario del luogo in cui deve avvenire la notificazione; sia da quello addetto all'autorità giudiziaria competente a conoscere della causa.

Cass. civ. n. 1242/2000

L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.

Cass. civ. n. 1938/2000

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla legge n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che — a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale — nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per cassazione).

Cass. civ. n. 10630/1999

La mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica della sentenza, o l'uso di formule generiche quali «ad istanza come in atti», non determinano la nullità della notifica né la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a condizione che nell'atto notificato sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha richiesto il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule (nella specie, dalla relata di notifica risultava che questa era stata effettuata «ad istanza come in atti» e dall'atto notificato emergeva che ne avevano richiesta copia il procuratore del notificato, una parte personalmente ed il procuratore che rappresentava la stessa e altre parti, di modo che la notifica poteva ritenersi effettuata da quest'ultimo procuratore per tutte le parti rappresentate).

Cass. civ. n. 7782/1999

Con riguardo alla notifica di atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, attività alla quale provvedono, ai sensi dell'art. 11 bis del decreto legge n. 571 del 1994, convertito in legge n. 673 del 1994, (anche) i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza, si applicano i principi già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di notifica effettuata dal messo di conciliazione al di fuori dell'ambito territoriale dell'ufficio di conciliazione cui egli è addetto, principi alla stregua dei quali in dette ipotesi la notifica è nulla, in quanto, a norma dell'art. 175, ultimo comma, dell'allegato n. 1 al R.D. n. 2271 del 1924, gli uscieri degli uffici di conciliazione (denominati «messi di conciliazione» a norma dell'art. 1 della legge n. 16 del 1957) esplicano esclusivamente le loro funzioni per gli affari di competenza del conciliatore nel territorio della sua giurisdizione, mentre, per il disposto dell'art. 34 del D.P.R. n. 1229 del 1959, ove manchino o siano impediti l'ufficiale giudiziario e l'aiutante ufficiale giudiziario e ricorrano motivi di urgenza, il capo dell'ufficio può disporre che le notificazioni siano eseguite dal messo di conciliazione del luogo in cui l'atto deve essere notificato. Tale nullità, che si verifica anche se la notifica è effettuata a mezzo del servizio postale (essendo applicabile solo nei confronti degli ufficiali giudiziari la disposizione dell'art. 107 del D.P.R. n. 1229 del 1959, che prevede la possibilità di eseguire per posta, senza limitazioni territoriali, la notificazione di atti relativi ad affari di competenza dell'autorità giudiziaria della sede alla quale sono addetti), è relativa, e, pertanto, sanabile con la costituzione della parte intimata, o con la rinnovazione dell'atto, che il giudice è tenuto a disporre d'ufficio ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Cass. civ. n. 770/1999

Stante l'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione contenuta nell'art. 34 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non è inesistente ma è affetta da nullità, che è sanabile non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.

Cass. civ. n. 9972/1996

La legittimazione a presentare l'istanza di notificazione di un atto spetta, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., alla parte e, quindi, ad un procuratore della medesima, ovvero, in via meramente alternativa, al difensore munito di mandato; con la conseguenza che è affetta da inesistenza - e non soltanto da nullità - esclusivamente la notificazione effettuata ad istanza del semplice domiciliatario, privo, in quanto tale, di poteri di impulso e di rappresentanza e munito soltanto della funzione di sostituire la parte nella ricezione di atti ad essa notificati.

Cass. civ. n. 952/1996

L'attività d'impulso dell'atto notificatorio - consistente essenzialmente nella consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario - è riservata, nel caso in cui la notificazione venga richiesta dalla parte, a lei personalmente o al suo difensore munito di procura, il quale, in virtù di essa, la rappresenta in giudizio. Peraltro, sia la parte che il procuratore possono delegare l'atto, anche verbalmente, ad un terzo e non rileva, ai fini della validità della notificazione, l'omessa indicazione, nella relata, della persona che ha materialmente eseguito la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, ovvero della sua qualità di incaricato dal legittimato, se, alla stregua dell'atto da notificare, sia certa la parte cui la notificazione va riferita.

Cass. civ. n. 13115/1995

Quando la stessa persona fisica sta in giudizio in proprio e nella qualità di rappresentante legale di altri soggetti, ai fini della ritualità della notifica dell'impugnazione è sufficiente la consegna dell'atto in una sola copia.

Cass. civ. n. 9471/1995

Il principio secondo cui la notificazione di un atto a più parti rappresentate in giudizio dallo stesso procuratore ad litem deve essere effettuata, a pena di inesistenza, mediante consegna di tante copie quante sono le parti rappresentate, non applicabile nel caso in cui una persona fisica cumuli in sé la qualità di rappresentante sul piano sostanziale di più parti, non riguarda a maggior ragione l'ipotesi in cui una parte venga evocata in giudizio sia in proprio che in qualità di erede, essendo in tal caso sufficiente la notificazione di un solo atto attesa l'unicità del soggetto sul piano sostanziale.

Cass. civ. n. 957/1995

Deve ritenersi valida la notificazione che sia stata chiesta da difensore, munito di procura, abilitato all'esercizio dell'attività procuratoria nell'ambito del distretto della corte d'appello ove ha sede l'autorità giudiziaria adita e non nel distretto in cui opera l'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione, considerato che l'istanza di notificazione è valida quando sia riferibile alla parte — che può provvedervi anche personalmente — nel cui interesse la notificazione è destinata ad essere eseguita.

Cass. civ. n. 2922/1976

La notificazione della sentenza a più parti presso un unico domiciliatario o procuratore deve essere eseguita mediante consegna di un numero di copie pari a quello dei destinatari; se le copie sono di numero inferiore, non essendo possibile stabilire la persona cui esse furono dirette, la notificazione deve considerarsi inesistente. (Applicazione in tema di decorrenza del termine di impugnazione).

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Luca M. chiede
mercoledì 25/03/2015 - Veneto
“Salve. Espongo qui il mio quesito. Premetto che sono un militare.
Settimana scorsa si presenta all'entrata della caserma, un funzionario Unep della corte di appello di ..., il quale avrebbe dovuto notificarmi un atto di pignoramento.
Quest'ultimo, ha chiesto a coloro che erano in servizio alla guardiola, se fossi presente ma questi, non sapendolo hanno chiesto di aspettare in modo che verificassero. Nel contempo, senza aspettare la suddetta verifica, l'addetto Unep, ha chiesto il nome di uno dei militari presenti e ha lasciato nelle sue mani il suddetto atto senza chiedere al militare stesso se fosse addetto alla ricezione di suddetti atti.
La cosa che più mi ha dato fastidio è che ha lasciato quest'atto nelle mani di queste persone, senza inserirlo e sigillarlo in una busta adatta e senza che questi gli riferissero che non era loro intenzione ricevere l'atto. In sostanza ha lasciato l'atto aperto su davanzale della finestra ed è andato via senza dire null'altro.
Questi sono andati da un mio superiore per rendergli noto di quanto successo. Il mio superiore mi telefona al cellulare e la gli dico che lascino l'atto nelle mani di quei militari per andarlo a ritirare io in persona il prima possibile.
Ora i quesiti sono i seguenti: Vi è la violazione dei miei diritti di privacy ? preciso oltremodo che i militari alla guardiola, non hanno rilasciato dichiarazione di avvenuta ricezione dell'atto, proprio perchè l'addetto unep, ha lasciato l'atto ed è andato via.
Oltremodo preciso che i militari in questione sono miei sottoposti e quindi l'operato del su descritto addetto, ha rovinato la mia reputazione nei confronti dei miei sottoposti. Oltretutto questi militari si sono comportati secondo il codice di disciplina militare ed hanno informato il mio superiore. E quindi, sempre il predetto operato mi ha messo in cattiva luce con il mio superiore stesso.
Aggiungo che quando accaduto, potrebbe comportare l'applicazione del codice di disciplina militare e quindi far sì che mi si applicano sanzioni di carattere disciplinare , da parte del comandante del mio ente di appartenenza.
Colgo l'occasione per porgerVi cordiali saluti.”
Consulenza legale i 31/03/2015
La notifica, così come descritta, è una notificazione "a mani", non eseguita direttamente nei confronti del destinatario (art. 138 del c.p.c.).
Riguardo ad essa possono farsi diverse riflessioni.

1. Innanzitutto, i militari in servizio alla guardiola potrebbero essere equiparati a una delle persone descritte nel secondo comma o nel terzo comma dell'art. 139 del c.p.c.: "Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla
".

Nelle notifiche "a mani" e non a mezzo posta, solitamente l'ufficiale giudiziario scrive direttamente sull'atto il nome della persona che ha ricevuto (se è una delle persone indicate al secondo comma dell'art. 139), mentre non è necessario che questa firmi una ricevuta. La firma per ricevuta va invece fatta fare al portiere dello stabile o al vicino di casa.

Nel caso di specie, l'ufficiale giudiziario avrà probabilmente eseguito una notifica ai sensi del secondo comma, indicando il nome del militare presente alla guardiola come addetto alla casa o all'ufficio (la giurisprudenza sul punto è abbastanza permissiva, considerando sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario, idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, cfr. Cass. civ., Sezioni Unite, 19.11.1999, n. 793). Il destinatario dell'atto può, però, provare, che non esisteva una relazione tale nel caso della specifica notificazione.

2. Una particolarità molto importante di questa notifica è, poi, che essa è diretta ad un militare in servizio.
Dice l'art. 146 che, quando la notificazione di un atto di citazione a militare in servizio non è eseguita in mani proprie, vanno osservate le disposizioni di cui all'art. 139 c.p.c. e seguenti; inoltre, va eseguita la formalità della consegna di una copia al Pubblico Ministero per l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene - secondo le modalità stabilite nell'art. 49 disp. att. c.p.c. Quest'ultimo costituisce un adempimento necessario, la cui omissione importa la nullità della notificazione, senza che sia consentita alcuna distinzione fra militari di carriera e militari in servizio di leva o richiamati alle armi ed indipendentemente dalla conoscenza che di tale particolare stato abbia potuto avere colui su istanza del quale la notifica viene effettuata. La giurisprudenza ha sottolineato che "tale adempimento è infatti, posto a tutela del destinatario della notificazione, in considerazione degli imprevedibili, improvvisi e più frequenti spostamenti a cui possono essere soggetti gli appartenenti ai corpi militari - indipendentemente dalla circostanza che essi siano o meno militari di carriera - le cui destinazioni debbono talvolta essere mantenute segrete per motivi di sicurezza connessi alla più efficiente realizzazione dei compiti loro affidati" (Cass. civ., 11 gennaio 2007, n. 372).

Quindi, nel caso di specie, il fatto che il comandante sia venuto a conoscenza della notifica al suo sottoposto non è di per sé illegittimo (il problema è che ha avuto la possibilità di leggere l'atto: vedi punto 3.), anzi: se l'ufficiale giudiziario non avesse provveduto a notificare l'atto anche al PM (il quale deve inoltrarlo al comandante), la notificazione sarebbe nulla.

3. Vi è, però, un profilo formale evidenziato nel quesito: l'atto è stato consegnato a persona diversa dal proprietario aperto, non chiuso in una busta. Tale condotta costituisce violazione dell'art. 137 - modificato sul punto proprio ad opera del Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) - il quale stabilisce: "Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell’articolo 143, l’ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto".
La violazione di questa modalità di consegna dell'atto non comporta, per la giurisprudenza prevalente, nullità della notifica (nel caso di specie, il pignoramento è comunque perfezionato), bensì configura una violazione della privacy, con possibilità per il destinatario dell'atto di agire in sede di giudizio ordinario per ottenere il risarcimento del danno.
Trattandosi di una azione ordinaria di illecito civile, il danneggiato sarà tenuto a dare prova del danno subito, che può consistere naturalmente anche in un danno di immagine.