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Articolo 118 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Ordine d'ispezione di persone e di cose

Dispositivo dell'art. 118 Codice di procedura civile

Il giudice può ordinare (1) alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti della causa [disp. att. 93], purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare uno dei segreti previsti negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale (2).

Se la parte rifiuta di eseguire tale ordine senza giusto motivo (3), il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 e può da questo rifiuto desumere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma(4).

Se rifiuta il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 ad euro 1.500(5).

Note

(1) L'ispezione viene disposta discrezionalmente dal giudice con ordinanza revocabile e modificabile ex 177. L'ordinanza de quo deve essere comunicata alle parti costituite solamente se viene pronunciata fuori udienza e deve essere motivata in maniera adeguata, indicando i presupposti di ammissibilità, del tempo, del luogo e delle modalità di esecuzione dell'ispezione (si cfr. per le concrete modalità di attuazione l'art. 258 del c.p.c. e ss.).
(2) L'ispezione viene disposta solo se è indispensabile per la conoscenza dei fatti di causa, quando non è suscettibile di arrecare un danno grave alla parte o al terzo e quando non comporti la violazione del segreto professionale, d'ufficio o di Stato.
(3) Nel caso in cui l'ispezione possa essere fonte di un grave danno alla riservatezza o si concretizzi nella violazione di segreti penalmente tutelati, il soggetto è legittimato a impedirla adducendo quindi un "giusto motivo".
(4) Tale articolo è stato modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(5) L'ultimo comma della norma in esame è stato modificato ad opera della legge 69/2009 con il chiaro intento di rendere efficace il deterrente rappresentato dalla pena pecuniaria a carico del terzo renitente.

Ratio Legis

La norma descrive l'istituto dell'ispezione, quale mezzo riservato all'organo giudicante per acquisire al processo tutti quegli elementi come persone, cose, luoghi, che per motivi diversi non possano essere assunti con i normali strumenti di prova. In relazione al suo oggetto, l'ispezione può essere reale o personale; nel secondo caso spiccano le prove genetiche ed ematologiche finalizzate all'accertamento giudiziale o al disconoscimento della paternità.

Spiegazione dell'art. 118 Codice di procedura civile

L’ispezione è un atto processuale in forza del quale il giudice acquisisce direttamente e immediatamente il proprio convincimento in ordine a fatti controversi attraverso la percezione del fatto da provare.
Con il termine ispezione si intende, infatti, l’osservazione che, nel corso del processo, il giudice compie dello stato o condizione di cose, luoghi e persone, ossia di oggetti che, non essendo processualmente acquisibili nella loro entità fisica, possono soltanto essere osservati in modo tale da acquisire al processo il risultato di tale osservazione.

La dottrina si è preoccupata di analizzare il rapporto che intercorre tra ispezione ed esibizione delle prove (istituto previsto dall’art. 210 del c.p.c.): parte di essa sostiene che tra i due istituti intercorra un rapporto di strumentalità, mentre secondo altra tesi (maggioritaria) deve negarsi l’esistenza di un nesso teleologico tra gli stessi, affermandosi la loro autonomia sia sotto il profilo strutturale che funzionale.
In particolare, la loro autonomia si ricava da:
a) differente regime dell’iniziativa istruttoria, essendo l’ispezione esperibile d’ufficio, mentre l’esibizione richiede l’istanza di parte;
b) oggetto di ispezione possono essere sia persone che cose, mentre l’esibizione può avere ad oggetto solo cose;
c) l’esibizione è volta a far acquisire al processo la fonte di prova, mentre con l’ispezione si conseguono soltanto i risultati dell’esame della stessa da parte del giudice.

Si tende generalmente ad escludere che oggetto di ispezione possano essere i documenti, in relazione ai quali, invece, è possibile chiedere l’esibizione in giudizio ad istanza di parte.
In relazione all’ispezione personale, hanno assunto particolare importanza le indagini ematologiche e genetiche, a cui generalmente si ricorre in sede di accertamento del rapporto di filiazione.

Il provvedimento con il quale si dispone l’ispezione ne deve predeterminare l’oggetto materiale, mediante la preventiva determinazione del fatto da provare e l’individuazione esatta del fatto materiale da cui la prova deve scaturire (è, infatti, inammissibile un’ispezione avente scopi puramente esplorativi).

La norma prevede che i beni oggetto dell’ispezione debbano essere in possesso delle parti o di un terzo, discutendosi se la nozione di possesso debba intendersi in senso stretto, o se soggetto passivo dell’ispezione possa anche essere il mero detentore della cosa.

Il giudice può ordinare l’ispezione solo se appare indispensabile per conoscere i fatti della causa o se costituisce il solo mezzo disponibile per accertare tali fatti, una volta esperiti infruttuosamente gli altri mezzi istruttori.
Secondo parte della dottrina, invece, il requisito della indispensabilità deve essere valutato con riferimento al presumibile danno che può arrecarsi alla parte o al terzo soggetti all’ispezione, con la conseguenza che essa può essere disposta quando, secondo la previsione del giudice, il danno risulta minimo ed anche se appare semplicemente utile per la conoscenza dei fatti.
Generalmente il grave danno viene individuato nella lesione del diritto alla riservatezza (tutelato dagli artt. 13 e 14 cost.), lesione che può essere conseguenza della pubblicizzazione di fatti di carattere strettamente personale, che i soggetti hanno interesse a mantenere riservati.
L’ispezione, ancora, non deve costringere la parte o il terzo a violare un segreto professionale, d’ufficio o di Stato, ovvero uno dei segreti di cui agli artt. 200-202 c.p.p.: si tratta di una indicazione tassativa, la quale non può essere estesa né al segreto bancario e neppure all’obbligo del segreto derivante da leggi o convenzioni che riguardano soggetti esercenti professioni diverse da quelle previste dalle norme penali che vengono qui richiamate.

Diverse sono le conseguenze del rifiuto ingiustificato di consentire l’ispezione disposta dal giudice, distinguendosi a seconda che il rifiuto provenga dalla parte o dal terzo.
Nel caso in cui provenga dalla parte, mentre prima della Riforma Cartabia il giudice poteva soltanto desumere da tale rifiuto argomenti di prova secondo il disposto di cui al secondo comma dell’art. 116 del c.p.c., adesso, invece, la prima parte del secondo comma della norma in esame è stata modificata inserendovi la previsione che, anche in caso di rifiuto della parte, è applicabile una sanzione pecuniaria, determinata in una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 3.000, da versarsi a favore della cassa delle ammende.

Se, invece, il rifiuto proviene dal terzo, quest’ultimo può essere dallo stesso giudice condannato ad una pena pecuniaria la cui entità va, a seguito della riforma operata dalla Legge 69/2009, da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1.500.
Ai fini dell’applicazione della sanzione, non occorre che il rifiuto venga manifestato in modo esplicito ed espresso, potendo essere desunto da fatti concludenti ed univoci.

Per quanto concerne la possibilità di dare esecuzione coattiva all’ordine di ispezione rimasto inattuato, vi è in dottrina unanimità di opinioni in ordine alla esclusione della sua coercibilità nelle ipotesi di ispezione corporale, mentre sussistono dei dubbi per l’ispezione di cose e luoghi.

L’ispezione viene disposta d’ufficio dal giudice istruttore con ordinanza revocabile ex art. 177 del c.p.c., la quale non è più reclamabile al collegio; il relativo provvedimento deve fissare tempo, luogo e modo della sua esecuzione e deve essere congruamente motivato, con indicazione di quelli che sono i presupposti di ammissibilità dell’ispezione.
Poiché viene disposta d’ufficio, per essa non operano le preclusioni previste dall’art. 183 del c.p.c. per il primo grado di giudizio e dall’art. 345 del c.p.c. per il grado di appello (ciò comporta che il giudice può disporla in ogni momento di essi).

Secondo la dottrina maggioritaria essa va comunicata o notificata alla parte contumace o al terzo soggetti passivi dell’ispezione, mentre se essa riguarda la parte costituita in giudizio, la relativa ordinanza deve essere comunicata se emessa fuori udienza (se emessa in udienza si reputa conosciuta dalla parte ex art. 176 del c.p.c..).

Massime relative all'art. 118 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13431/2007

Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa. (Rigetta, App. Napoli, 26 Febbraio 2002).

Cass. civ. n. 15430/2006

In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità.

Cass. civ. n. 8526/2003

La motivazione di rigetto dell'istanza relativa a una ispezione giudiziale dei luoghi non deve essere data necessariamente in maniera espressa ma può desumersi implicitamente anche dalla stessa ratio decidendi della sentenza sulla base della valutazione dei fatti ritenuti già provati.

Cass. civ. n. 2716/1998

Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del non accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli non ne ha ravvisato la necessità.

Cass. civ. n. 3260/1997

L'ispezione è prevista dal legislatore del processo al fine di permettere al giudicante di conseguire la cognizione - in funzione di un'esigenza particolarmente qualificata che si riassume nel concetto di indispensabilità - di quegli elementi che per diverse ragioni possono essere oggetto solo di osservazione e non anche di acquisizione mediante i normali mezzi di prova, ed è affidata al potere discrezionale del giudice, da esercitarsi in via di eccezionalità. Tra le «cose», di cui può chiedersi l'ispezione, rientrano in sé stessi anche i documenti, ma se la legge prevede l'acquisizione al processo con un determinato mezzo istruttorio, è a questo che occorre fare ricorso e, poiché in tema di esibizione sono menzionate come oggetto di essa le scritture contabili dell'imprenditore (art. 2711 c.c. e art. 212 c.p.c.), di queste è ammissibile soltanto l'esibizione quale mezzo di acquisizione di tale prova documentale.

Cass. civ. n. 2760/1996

Ogni qualvolta la parte abbia la possibilità di richiedere l'esibizione dei documenti che interessano, ai sensi degli artt. 210 ss. c.p.c. (in relazione all'art. 2711, secondo comma, c.c.), questo è sufficiente ad escludere che il giudice possa disporre del potere d'ordinare d'ufficio un'ispezione avente ad oggetto quei medesimi documenti, atteso che l'ordine d'ispezione ex art. 118 c.p.c. rientra tra i poteri d'ufficio del giudice, il cui esercizio è perciò stesso logicamente subordinato alla mancanza di idonei mezzi dei quali possa avvalersi la parte sulla quale grava l'onere della prova.

Cass. civ. n. 7953/1990

L'ordine, impartito nel corso di un giudizio civile ad un istituto di credito, di esibire copia di un assegno bancario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito, anche in relazione all'accertamento del necessario requisito della indispensabilità, e non trova limiti nel rispetto del segreto bancario, in quanto l'unico limite opponibile a detto provvedimento è quello posto per l'ispezione di cose dall'art. 118 c.p.c. (espressamente richiamato dal citato art. 210 c.p.c.), costituito dalla mancanza di un grave danno per la parte o per il terzo e della esigenza di non violare uno dei segreti previsti negli artt. 351 e 352 c.p.p. (tra i quali non è ricompreso quello bancario).

Cass. civ. n. 2225/1976

L'ispezione di persone o di cose rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui esercizio non è condizionato dall'impulso di parte. Essa non è, pertanto, compresa nel generale divieto di nuovi mezzi istruttori nel giudizio di merito. Il comma 1 dell'art. 118 c.p.c. riserva al giudice del merito uno strumento estremo di conoscenza, esperibile (non per sopperire all'inerzia della parte onerata della prova, ma) per acquisire alla realtà del processo, mediante indagine diretta, elementi essenziali del fatto controverso, già ben determinati nella dialettica processuale, che egli ritenga di non poter altrimenti valutare, in un senso o nell'altro, nell'emettere il giudizio a cui non può sottrarsi. Il mancato esperimento di tale mezzo istruttorio non ha, di per sé, rilevanza nel giudizio per cassazione, salvo che il giudice del merito abbia motivato il mancato avvalersi dei relativi poteri adducendo impedimenti giuridicamente inesistenti od inapplicabili, oppure quando non abbia motivato affatto sul tema, ed, in entrambi i casi, egli stesso abbia, in fondo, manifestato nella sua sentenza che esigenze di giustizia in realtà concorrevano a rendere concretamente necessaria quell'istruttoria.

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Mario P. chiede
venerdì 08/04/2011 - Campania

“Buongiorno, sono un CTU incaricato dal Giudice di Pace di Napoli per una consulenza con ispezione comparativa dei veicoli in un sinistro Rca.
Vorrei sapere se il convenuto, che è stato regolarmente da me invitato al primo accesso, non si presenta, è possibile chiedere al Giudice un accompagnamento coattivo a mezzo delle forze dell'ordine ?
Grazie”

Consulenza legale i 08/04/2011

La relazione peritale va esperita nel contraddittorio di tutte le parti interessate. Quindi il CTU deve informare le parti e i loro consulenti tecnici del giorno in cui avranno inizio e si svolgeranno le operazioni peritali. Le parti a norma dell’art. 194 del c.p.c. possono intervenire personalmente e a mezzo dei propri CTP. Quindi, qualora nonostante l’avviso del CTU, nessuno si presenti la relazione peritale rimarrebbe validamente esperita.

Se il consulente è nominato al fine di procedere alla consulenza con l’ispezione anche sul veicolo, cioè sul bene in possesso del convenuto, deve poter accedere alla cosa in proprietà e può quindi avvalersi, ove il proprietario non si presti a favorire l'accesso, anche dell'ausilio della forza pubblica, trattandosi di attività eseguita su disposizione della autorità giudiziaria.

Il rifiuto della parte a consentire sulle cose gli accertamenti necessari ordinati dal giudice per conoscere i fatti di causa, può esser valutato, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 116 del c.p.c..