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Articolo 41 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Regolamento di giurisdizione

Dispositivo dell'art. 41 Codice di procedura civile

Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado [277], ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37 [374, 382](1). L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367 (2).

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere (3) in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato [324] (4).

Note

(1) Per ciò che concerne il difetto di giurisdizione è bene precisare che questo può essere sollevato dalle parti fino a quando la causa non sia decisa nel merito. Per tale ragione il regolamento di giurisdizione non consiste in un mezzo di impugnazione. Diversamente, se la causa è già decisa nel merito anche con sentenza non definitiva, la questione di giurisdizione sarà risolta con i normali mezzi di impugnazione, come l'appello e il ricorso per Cassazione.
La pronuncia della Cassazione che statuisce sulla giurisdizione sopravvive all'estinzione del processo (art. 310 del c.p.c.).
(2) La precedente formulazione dell'art. 367 del c.p.c.prevedeva la sospensione automatica del processo di merito in caso di presentazione di un'istanza di regolamento, con il risultato di un uso pretestuoso e dilatorio dello strumento del regolamento di giurisdizione. La l. 26-11-1990, n. 353 ha modificato l'art. 367 c.p.c., 1° comma, stabilendo che il giudice sospenda il processo solo se non ritiene l'istanza manifestamente infondata o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata (in vigore dal 1°-1-1993).
(3) Nella fattispecie in esame, legittimato alla proposizione del regolamento in nome e per conto della P.A. è il prefetto del luogo ove pende il giudizio di merito, a norma dell'art. 368 c.p.c., in ogni stato e grado del processo fino al giudicato formale ex art. 324, a differenza del regolamento di giurisdizione di cui al comma precedente che invece può essere proposto entro il primo grado e solo da chi sia parte nel giudizio pendente.
(4) Più che di una vera questione di giurisdizione, si tratta di un caso di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (poteri giudiziario ed amministrativo), sorto per l'improponibilità assoluta della domanda, vertente su materie riservate al potere amministrativo, nelle quali il giudice ordinario non può ingerire (ad es. nel caso di richiesta di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi o di interessi semplici o di fatto non tutelabili innanzi al giudice ordinario).

Ratio Legis

Il regolamento di giurisdizione è uno strumento che permette di risolvere le questioni attinenti alla giurisdizione di cui all'art. 37 del c.p.c. in breve tempo. Il fine di tale strumento è quello di evitare che il processo si svolga inutilmente davanti ad un giudice privo di giurisdizione, richiedendo alle SS.UU. della Cassazione (alle quali spetterebbe in sede di impugnativa ordinaria, comunque, l'ultima parola sulla sussistenza della giurisdizione), di pronunciarsi in modo definitivo e vincolante in punto giurisdizione del giudice adito. Si tratta di un rimedio preventivo, che possono proporre tutte le parti in causa, compreso il pubblico ministero. In tal modo si evita il rischio di pronunce sulla giurisdizione dei giudici di primo e secondo grado, successivamente vanificabili con impugnazioni ordinarie, anche nel processo del lavoro e davanti ad un giudice speciale.

Spiegazione dell'art. 41 Codice di procedura civile

Il difetto di giurisdizione può essere fatto valere da ciascuna delle parti (compreso il pubblico ministero e la parte attrice) mediante la proposizione del regolamento di giurisdizione; le questioni che vi si possono far rientrare sono quelle previste dall’art. 37 del c.p.c., ossia quelle nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali.
Per parte si intende colui nei confronti del quale sia stata contestata la lite nel cui ambito viene sollevata la questione di giurisdizione, a prescindere dalla sua legittimazione effettiva rispetto al merito.

E’ controverso se sia sufficiente la mera pendenza della causa ovvero se sia necessaria anche l’iscrizione a ruolo (l’onere di provare la pendenza del giudizio di merito grava sulla parte istante); la giurisprudenza di legittimità ha comunque affermato che, qualora il processo di merito si estingua, il ricorso con cui è stato proposto il regolamento di giurisdizione deve essere dichiarato inammissibile.
Trattasi di una previsione tassativa che, in quanto tale, non può esser estesa ad ipotesi non previste dal suddetto art. 37 c.p.c., ciò che attribuisce a tale istituto natura straordinaria ed eccezionale.

La relativa istanza si propone, con atto avente la forma del ricorso, davanti alle Sezioni unite della Cassazione ex art. 364 e ss c.p.c., prima che la questione di giurisdizione sia decisa in primo grado nel merito.
L’istanza va depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione a pena di improcedibilità ex art. 369 del c.p.c., nonché presso il giudice del processo di merito (va precisato che l’omissione di quest’ultimo adempimento non determina l’improcedibilità del ricorso).
Il ricorso va notificato a tutte le parti presso il procuratore costituito; si ritiene, infatti, che il regolamento debba svolgersi nel contraddittorio di tutte le parti del merito, comprese quelle che non si siano costituite e che, in difetto, dovrà essere ordinata l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 del c.p.c..
Il provvedimento che la Corte di Cassazione emette a seguito di tale istanza è incontestabile e vincola il giudice dinanzi al quale il procedimento dovrà proseguire.

Il regolamento di giurisdizione di cui si occupa questa norma non può qualificarsi come mezzo di impugnazione, in quanto suo unico presupposto è la sussistenza di una contestazione sulla giurisdizione; si tratta soltanto di uno strumento con il quale il legislatore ha voluto consentire alle parti di ottenere, già nel corso del giudizio di primo grado, una pronuncia definitiva sulla giurisdizione, evitandosi un inutile dispendio di attività processuale.
Esso, infatti, è richiesto solo allo scopo di vedere risolta la questione di giurisdizione prima di quella del giudice adito, ed è per tale ragione che può essere proposto anche da chi non è legittimato a proporre autonoma impugnazione.
Si tratta di uno strumento processuale di cui non ci si può avvalere nei processi esecutivi, ove eventuali questioni attinenti alla giurisdizione possono solo formare oggetto di opposizione all’esecuzione.

Il regolamento di giurisdizione, avendo natura preventiva e carattere incidentale, va proposto prima che il giudice adito statuisca nel merito; se il giudice ritiene che il ricorso non sia manifestamente infondato o inammissibile, sospende il giudizio in corso.
Nell’ipotesi in cui, invece, il procedimento davanti al giudice adito non venga sospeso, può accadere che la sentenza di merito venga pronunciata prima di quella della Cassazione, ed in tal caso si avrà che:
  1. se la Corte dichiara esistente la giurisdizione del giudice adito, allora la sentenza emessa da quest’ultimo sarà valida;
  2. se, al contrario, la Corte nega la giurisdizione, anche la sentenza di merito verrà caducata.
E’ possibile risolvere la questione di giurisdizione anche successivamente alla pronuncia, da parte del giudice adito, di sentenza di rito, definitiva o meno, avvalendosi dei normali mezzi di impugnazione, dei quali il regolamento di giurisdizione costituisce un mezzo alternativo.
Secondo quanto previsto al primo comma, l’esercizio di tale strumento processuale è soggetto ad un termine di preclusione, ossia finchè la causa non sia decisa nel merito in primo grado; sul punto sono intervenute le sezioni unite della Corte di cassazione chiarendo che l’art. 41 comma 1 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che la preclusione all’esperibilità del regolamento si verifica dal momento in cui, esauritasi l’attività processuale delle parti, la causa viene trattenuta a sentenza (così Cass. 27441/2017).

Al secondo comma viene prevista la facoltà della pubblica amministrazione, che non sia parte in causa, di chiedere in qualunque momento il regolamento di giurisdizione, agendo in persona del Prefetto.
Nell’esercizio di tale facoltà la pubblica amministrazione agisce come autorità a tutela del proprio potere, sul presupposto che un altro potere dello Stato stia invadendo il suo campo di azione senza osservare i limiti istituzionali; infatti, la differenza tra l’istituto di cui al secondo comma e quello regolato dal primo comma è netta, poiché il primo costituisce un mezzo per dirimere un conflitto di attribuzione.
In queste ipotesi, il regolamento di giurisdizione perde la sua prerogativa di prevenzione, tant’è che non ci sono preclusioni e può essere proposto ex art. 368 del c.p.c. in qualunque stato e grado del processo, ivi inclusa la fase di legittimità; unico limite è costituito dalla formazione del giudicato.

Massime relative all'art. 41 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 27890/2021

La controversia insorta a seguito di opposizione ad ordinanza ingiunzione, emessa ex art. 3 del R.d. n. 639 del 1910 nei confronti di un dirigente della regione Sicilia per il rimborso dei compensi da quest'ultimo percepiti quale compenso per incarichi ritenuti aggiuntivi, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. n. 10 del 2000, in attuazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico della dirigenza di cui alla l.r. n. 19 del 2008, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che in tale caso l'ente locale non ha promosso azione di responsabilità per danno erariale, rimessa alla giurisdizione contabile, ma ha agito per l'adempimento di un'obbligazione gravante sul lavoratore che trova fondamento nel rapporto di lavoro, non rilevando il danno e la colpa del dipendente medesimo, ma la mera percezione di quanto andava devoluto al bilancio regionale. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 25480/2021

In tema di rilascio della certificazione di regolarità fiscale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda cautelare per il rilascio d'urgenza della relativa attestazione, atteso che il petitum sostanziale dedotto in giudizio si identifica nel diritto soggettivo all'accertamento della posizione fiscale del contribuente, senza che assuma rilevanza il procedimento amministrativo nell'ambito del quale il predetto certificato è destinato a essere utilizzato. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 21767/2021

In tema di litispendenza internazionale, l'ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all'identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest'ultima fosse "sub judice" in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all'estero dei figli medesimi). (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TIVOLI).

Cass. civ. n. 5513/2021

In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà del fondo occupato - oggetto della domanda riconvenzionale proposta dalla P.A. -, quale conseguenza non già riconducibile al pregresso esercizio del potere autoritativo bensì meramente occasionale, atteso che, tra quel potere e questo effetto intercorre, necessariamente, la "interversio possessionis", dalla detenzione qualificata al possesso, dell'occupante, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulla domanda, anche risarcitoria, relativa all'occupazione preordinata all'espropriazione. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 16459/2020

Le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate, in materia di concessioni amministrative, alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione ad una controversia avente ad oggetto la domanda di annullamento, proposta da una società di gestione del servizio idrico integrato per diversi Comuni di una Provincia, sia della deliberazione della Giunta regionale con la quale era stato approvato il nuovo tariffario relativo all'occupazione permanente del suolo pubblico, sia, in via consequenziale, del provvedimento del direttore del servizio di viabilità contenente l'invito a versare l'importo dovuto in base alla tariffa). (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 6690/2020

La proposizione, in sede civile, di azione risarcitoria diretta contro un magistrato per fatti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziaria, configura - ai sensi dell'art. 2 della l. n. 117 del 1988, in forza del quale l'azione diretta di danno può essere proposta unicamente nei confronti dello Stato, salva l'ipotesi disciplinata dall'art.13 della stessa legge - una fattispecie di improponibilità assoluta e definitiva della domanda, in quanto concernente un diritto non configurato in astratto a livello normativo dall'ordinamento; ne consegue che la relativa questione integra una deduzione di difetto assoluto di giurisdizione, sindacabile in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (o come motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.), poiché attiene al perimetro, in astratto delimitato dall'ordinamento, della cognizione giurisdizionale. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 1720/2020

Le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura degli assegni vitalizi per gli ex parlamentari, avendo ad oggetto un istituto che - in quanto proiezione economica dell'indennità parlamentare per la vita successiva allo svolgimento del mandato - rientra nella normativa di "diritto singolare" prevista per il Parlamento e per i suoi membri a presidio della peculiare posizione di autonomia riconosciuta dagli artt. 64, comma 1, 66 e 68 Cost., sono devolute alla cognizione degli organi di autodichia, in relazione alla quale è, tuttavia, ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento di carattere non impugnatorio diretto a verificare il fondamento costituzionale per l'esercizio del potere decisorio da parte dei predetti organi e, quindi, ad accertare se esiste un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica; tale rimedio può essere utilizzato dalla stessa parte che ha scelto il giudice, allorché, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, abbia un interesse giuridicamente rilevante ad una preventiva soluzione della questione da parte delle Sezioni Unite, in ragione dell'eventualità che il giudice adito possa declinare la giurisdizione, rendendo inutile l'attività processuale già svolta e frustrando l'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 415/2020

L'azione ex art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, esercitata dal Procuratore della Corte dei conti nei confronti di dipendente della P.A. che abbia omesso di versare alla propria Amministrazione i corrispettivi percepiti nello svolgimento di un incarico non autorizzato, rimane attratta alla giurisdizione del giudice contabile, anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all'introduzione del comma 7 bis del medesimo art. 53, giacché tale norma non ha portata innovativa, vertendosi in ipotesi di responsabilità erariale, che il legislatore ha tipizzato non solo nella condotta, ma annettendo, altresì, valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno, al fine di tutelare la compatibilità dell'incarico extraistituzionale in termini di conflitto di interesse e il proficuo svolgimento di quello principale in termini di adeguata destinazione di energie lavorative verso il rapporto pubblico; una volta che il procuratore contabile abbia promosso l'azione di responsabilità in relazione alla tipizzata fattispecie legale, è precluso alla P.A. l'esercizio di quella volta a far valere l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, dovendosi escludere - stante il divieto del "bis in idem" - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico "petitum" in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 32608/2019

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, dalla nozione di società "in house providing" sono escluse le società partecipate non già da una pubblica amministrazione (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. A), del d.lgs. n. 175 del 2016) bensì da un soggetto (nella specie, la fondazione ENPAM) che, pur svolgendo un'attività pubblicistica ed essendo sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale opera all'esterno. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 28212/2019

Spetta al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 39 "bis" del d.l. n. 159 del 2007, aggiunto dalla legge di conversione n. 222 del 2007, la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal concessionario della gestione di un aeroporto per il pagamento delle tasse e dei diritti aeroportuali, non ravvisandosi momenti di valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in gioco, ma esclusivamente l'applicazione di un parametro di natura normativa, mentre il giudice amministrativo ha giurisdizione sulla domanda avente ad oggetto il pagamento di somme a titolo di corrispettivo per la prestazione di servizi concernenti l'uso delle infrastrutture e dei beni dell'aerostazione, la quale rientra nella previsione dell'art. 133, comma primo, lett. c), del codice del processo amministrativo, venendo necessariamente in questione anche l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione dell'"an" e del "quantum" delle relative tariffe e non semplicemente l'accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali da cui esse possano essere condizionate. (Regola giurisdizione).

Cass. civ. n. 22575/2019

L'istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla "potestas iudicandi" del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, sia pure in funzione della sola questione di giurisdizione da decidere.

Cass. civ. n. 5454/2019

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende la causa. Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.

Cass. civ. n. 29879/2018

Il regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c., per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, è ammissibile non solo allorché il convenuto nella causa di merito sia domiciliato o residente all'estero, ma anche quando lo stesso, pur domiciliato e residente in Italia, contesti la giurisdizione italiana in forza di una deroga convenzionale a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero.

Cass. civ. n. 23143/2018

In tema di regolamento di giurisdizione d'ufficio ai sensi dell'art. 59 della l. n. 69 del 2009, il regime delle spese processuali del giudizio davanti alla S.C. e di quelli svoltisi davanti alle giurisdizioni confliggenti è ispirato al principio della soccombenza, collegato a quello della causalità, assumendo rilievo la concreta attività difensiva espletata da ciascuna delle parti. Ne consegue che, con riferimento all'attività processuale dinanzi alla S.C. nel procedimento per conflitto, può dirsi vittoriosa, e ha pertanto diritto alla rifusione delle spese, la parte che abbia preso posizione sull'esercizio del potere officioso da parte del giudice e che, nel farlo, abbia sostenuto l'avviso poi espresso dalle Sezioni Unite in sede di risoluzione del conflitto, non potendosi invece procedere alla regolazione delle spese nell'ipotesi in cui le parti si siano rimesse alla decisione della Corte; con riferimento invece ai procedimenti davanti alle giurisdizioni confliggenti, ove le Sezioni Unite accolgano il conflitto e dichiarino la giurisdizione del giudice che l'aveva declinata, si configura una soccombenza reciproca, dovendosi ritenere che entrambe le parti, omettendo di impugnare la declinatoria che precedette la riassunzione davanti alla giurisdizione confliggente, abbiano dato causa all'inutile svolgimento del processo davanti al plesso giurisdizionale che aveva declinato la giurisdizione.

Cass. civ. n. 22433/2018

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato disciplinato dalla l. n. 218 del 1995, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione proposta dal convenuto residente o domiciliato in Italia è sempre ammissibile, purché l'istante dimostri l'esistenza di uno specifico interesse a ricorrere a questo specifico strumento al fine di escludere la giurisdizione nazionale davanti al quale sia stato convenuto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento proposto da una società avente sede in Italia, che invocava il patto teso a devolvere ad un arbitrato straniero la lite promossa in via monitoria nei suoi confronti davanti al giudice italiano).

Il regolamento preventivo di giurisdizione è ammissibile anche in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché l'adozione del provvedimento monitorio non costituisce decisione nel merito ai sensi dell'art. 41 c.p.c..

Cass. civ. n. 20045/2018

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, essendo soggetto alle regole generali del giudizio di legittimità, deve essere sottoscritto da avvocato munito di valida procura speciale, in difetto della quale deve essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 19045/2018

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, c.p.a. (e dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009), in tanto il conflitto può essere sollevato dal giudice successivamente adito, in quanto - oltre a ricorrere gli altri requisiti (la tempestività della riproposizione della domanda; il non superamento del termine preclusivo della prima udienza; la mancanza di pronuncia delle Sezioni Unite nel processo, sulla questione di giurisdizione) - la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. Ove, invece, si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, il giudice adito successivamente, non può investire direttamente le Sezioni Unite della S.C. ai fini della risoluzione della questione di giurisdizione, ma è, se del caso, tenuto a statuire sulla stessa. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice in una fattispecie in cui gli attori avevano dapprima chiesto al giudice ordinario il riconoscimento in proprio favore del diritto a un indennizzo, a seguito della ingiustificata reiterazione, oltre qualsiasi ragionevole termine, sui terreni di loro proprietà, di un vincolo di inedificabilità e la condanna del Comune al relativo pagamento e successivamente, a seguito della declaratoria del difetto di giurisdizione, al giudice amministrativo l'annullamento o la revoca del vincolo di inedificabilità imposto dal Comune, con contestuale condanna al pagamento dell'indennizzo dovuto a causa dell'ingiustificata reiterazione del vincolo di inedificabilità e al risarcimento del danno subito).

Cass. civ. n. 4997/2018

Ai fini della verifica della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nella pendenza del giudizio di primo grado, e della sua conseguente ammissibilità, assume rilievo la data della notifica e non del deposito del ricorso ad esso finalizzato.

Cass. civ. n. 4235/2018

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario ove le parti di un contratto di compravendita immobiliare contraddicano sull'adempimento dell'obbligazione assunta da una di esse al fine di realizzare un progetto stabilito da una convenzione urbanistica attuativa del Piano Regolatore Generale. In tale ipotesi, infatti, la violazione della convenzione è invocata unicamente per contestare un inadempimento privatistico produttivo di danno patrimoniale, ed i diritti azionati riguardano la sfera giuridica di soggetti privati e non sono condizionati dal potere amministrativo, il cui esercizio non è posto in discussione e la cui cognizione sul vincolo conformativo del territorio ha mero carattere incidentale, costituendo uno dei parametri di valutazione ed accertamento dell'inadempimento e della responsabilità fatta valere. (Fattispecie relativa a compravendita di terreno immobiliare con previsione, a carico di una parte, dell'obbligo di asservimento - poi rimasto inadempiuto - di alcune particelle, nell'ottica della realizzazione di un centro commerciale previsto della convenzione urbanistica).

Cass. civ. n. 2144/2018

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall'art. 41, comma 1, c.p.c. - che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione - non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell'art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione.

Cass. civ. n. 21185/2017

È inammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione affermi o neghi la propria competenza, dato che, in virtù della specialità della disciplina del processo esecutivo, i vizi dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione nell'esercizio dei suoi poteri di gestione possono essere fatti valere, oltre che attraverso l'istanza di revoca, solo attraverso il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ. n. 18977/2017

Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il regolamento ex art. 41 c.p.c. proposto dalla stessa parte che aveva introdotto due procedimenti identici, l’uno davanti al tribunale superiore delle acque pubbliche e l’altro davanti al giudice amministrativo, per ottenere l’annullamento di un provvedimento dell’Autorità di bacino dei laghi d’Iseo, Moro ed Endine).

Cass. civ. n. 14649/2017

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, comma 1, c.p.c., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento.

Cass. civ. n. 11983/2017

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si configura il litisconsorzio necessario processuale relativamente a tutte le parti del processo cui si riferisce la richiesta di regolamento.

Cass. civ. n. 9283/2017

Il regolamento preventivo di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, segnando tale momento l’inizio dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all’attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza e nella conseguente impossibilità che, dopo quel momento, il regolamento suddetto possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo. Ne consegue che il menzionato regolamento non è precluso dalla circostanza che la causa, precedentemente introitata per la decisione del merito, sia rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, venendo meno, in siffatta ipotesi, la stretta correlazione tra il trattenimento in decisione e la decisione stessa, e neppure quando la questione di giurisdizione sia stata delibata, in via incidentale, in un provvedimento privo di natura decisoria ed avente carattere meramente istruttorio.

Cass. civ. n. 4219/2017

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione qualora, nel corso del giudizio di primo grado, il giudice abbia statuito negativamente sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni, atteso che un tale provvedimento ha natura meramente ordinatoria e, pertanto, non preclude la proposizione del regolamento suddetto.

Cass. civ. n. 3557/2017

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, la ricorrente, in difetto di contestazione sulla giurisdizione del giudice ordinario, adito per il riconoscimento di "compensazioni per obblighi di servizio" nell'ambito di un contratto di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale, aveva motivato il proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. sulla base della diversa qualificazione, in termini di concessione anziché di appalto, data dalla controparte al rapporto, per giustificare la propria facoltà di riduzione "ex post" delle somme dovute per dette compensazioni, e che avrebbe potuto ingenerare un dubbio nel giudice di merito sulla giurisdizione, nonostante questa, pur accedendo a tale ricostruzione, avrebbe dovuto essere comunque radicata in capo al giudice ordinario, ex art. 133, comma 1, lett. c], del d.l.vo n. 104 del 2010).

Cass. civ. n. 23224/2016

In tema di conflitti di giurisdizione, per potersi ravvisare un conflitto negativo denunciabile ai sensi dell'art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., occorre che vi sia una doppia declinatoria di giurisdizione - l'una del giudice ordinario e l'altra del giudice amministrativo - emessa con decisioni di piena cognizione, sicchè il conflitto è inammissibile ove anche una sola di esse sia stata pronunciata in sede cautelare. (Nella specie, si è ritenuto inammissibile il regolamento di giurisdizione, sollevato d'ufficio dal TAR, in un giudizio ivi riassunto dopo che il giudice ordinario, si era dichiarato carente di giurisdizione a conoscere un ricorso ex art. 700 c.p.c. avverso l'inerzia del comune su alcune richieste di emissione di ordinanza ex art. 50, comma 7, del d.lgs n. 267 del 2000).

Cass. civ. n. 15539/2016

Il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello in cui l'attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicché, ove sia prevista l'udienza di discussione di quest'ultima, esso coincide con la sua chiusura, mentre, in assenza della stessa, occorre fare riferimento allo scadere dei termini per lo scambio degli scritti conclusionali.

Cass. civ. n. 15200/2015

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto, nell'ambito di una procedura concorsuale, in pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto del giudice delegato che abbia ammesso o escluso, in tutto o in parte, la pretesa creditoria ex art. 95, terzo comma, legge fall., non essendo più utilizzabile lo strumento di cui all'art. 41, primo comma, cod. proc. civ., quando il giudice del merito abbia reso una decisione anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, laddove il suddetto provvedimento del giudice delegato ha natura decisoria, è idoneo, ove non tempestivamente opposto, ad acquisire efficacia di giudicato endoprocedimentale e l'eventuale successiva opposizione instaura un giudizio diverso da quello concluso mediante esso.

Cass. civ. n. 15155/2015

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nel corso del procedimento possessorio, ancorché, nella fase sommaria o in sede di reclamo, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione, trattandosi di provvedimento che mantiene carattere di provvisorietà ed essendo comunque possibile richiedere la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art 703, comma 4, c. p.c., per la rivalutazione della stessa questione. In difetto, tuttavia, di istanza di parte per la fissazione del giudizio di merito, non è proponibile il ricorso ex art. 41 c.p.c., in quanto l'interesse a promuovere l'accertamento sulla giurisdizione postula necessariamente la pendenza di un processo.

Cass. civ. n. 14345/2015

Qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente esistente, la contestazione della giurisdizione sollevata dal convenuto anche in uno solo dei giudizi fonda l'interesse della parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo ad entrambi i processi, trattandosi della medesima questione, il cui apprezzamento è unitario e riguarda ambedue i giudizi pendenti.

Cass. civ. n. 11131/2015

Il regolamento di giurisdizione è esperibile anche in relazione ad un giudizio (nella specie, amministrativo) sospeso per incidente di costituzionalità, poiché la sospensione non esclude la pendenza del giudizio e il divieto di compiere attività processuale durante la sospensione impedisce il compimento di atti propri del giudizio sospeso, ma non il promovimento di un'autonoma fase processuale diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.

Cass. civ. n. 10092/2015

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., qualora non esponga gli estremi della controversia necessari alla definizione della questione di giurisdizione e alla verifica di proponibilità del mezzo, cioè le parti, l'oggetto e il titolo della domanda, il procedimento cui si riferisce l'istanza e la fase in cui esso si trova.

Cass. civ. n. 19674/2014

E ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto nella prima fase del procedimento di impugnativa di licenziamento, di cui all'art. 1, commi 47 e segg., della legge 28 giugno 2012, n. 92, la quale, pur caratterizzata da sommarietà dell'istruttoria, ha natura semplificata e non cautelare in senso stretto, non riferendosi la sommarietà anche alla cognizione del giudice, né sussistendo un'instabilità dell'ordinanza conclusiva di tale fase, che è idonea al passaggio in giudicato in caso di omessa opposizione.

Cass. civ. n. 14041/2014

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Cass. civ. n. 10823/2014

Proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la sentenza emessa, nelle more, dal giudice di merito (nella specie, dichiarativa del fallimento) è condizionata alla conferma del potere giurisdizionale e, dunque, non preclude la decisione sul regolamento medesimo in quanto inidonea a far venire meno l'interesse del ricorrente a coltivare il regolamento.

Cass. civ. n. 7179/2014

In sede di regolamento di giurisdizione si configura il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale relativamente a tutte le parti del processo, cui si riferisce la richiesta di regolamento, e in tale giudizio trova applicazione la norma l'art. 331 cod. proc. civ., in ordine alla integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo fissato (con conseguente declaratoria di inammissibilità qualora tale ordine sia rimasto inosservato), essendo il regolamento di giurisdizione soggetto ai principi delle impugnazioni per quanto riguarda l'instaurazione del contraddittorio. La finalità di garantire la presenza di tutte le parti necessarie per il regolamento della giurisdizione, peraltro, può essere assicurata anche attraverso la notifica del controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto da tale istanza. Ne consegue che, ove il ricorso per regolamento non risulti notificato ad una delle parti del giudizio "a quo", ma a detta parte sia stato notificato il controricorso proposto da uno dei soggetti costituiti nel procedimento introdotto dall'istanza di regolamento, tale ultima notifica è di per sé sufficiente a consentire l'intervento della stessa parte nel giudizio per regolamento preventivo e ad escludere la necessità di ordinare l'integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 4432/2014

Nel caso in cui una delle parti eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice adito, proponendo il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ., il giudice del merito deve disporre la sospensione del processo (salvo il caso di contestazione manifestamente infondata), che impedisce qualsiasi ulteriore pronuncia, anche declinatoria della giurisdizione. Né rileva l'eventuale sopravvenuto accordo tra le parti sull'avvenuto difetto di giurisdizione, che non determina l'inammissibilità del regolamento per carenza di interesse, prospettabile solo quando non sia mai sorto contrasto sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito.

Cass. civ. n. 584/2014

La pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione.

Cass. civ. n. 24155/2013

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile, per carenza di interesse ad agire, quando non sussista alcun elemento, di fatto o di diritto, che possa far dubitare della giurisdizione del giudice adito e nessuna delle parti ne contesti la corretta individuazione. (Nella specie, il ricorrente, in difetto di qualsivoglia contestazione delle controparti sulla giurisdizione del giudice ordinario, da lui adito per il risarcimento del danno asseritamente subito essendogli stato tardivamente riconosciuto lo "status" di rifugiato, aveva giustificato il proposto regolamento ex art. 41 c.p.c. con la mancanza di precedenti specifici delle Sezioni Unite in tema di giurisdizione su una tale domanda, sospettandone la attraibilità nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché era coinvolto l'esercizio di un potere discrezionale del questore).

Cass. civ. n. 24153/2013

In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.

Cass. civ. n. 3237/2012

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., il difetto di giurisdizione va rilevato d'ufficio, rispetto a quei profili e domande per cui esso non risulti specificamente denunciato dalle parti, e salva la ricorrenza di preclusioni di carattere processuale, poiché detto regolamento, pur non essendo un mezzo di impugnazione, configura comunque, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. civ., uno "stato" del processo, conformandosi tale doverosità anche al canone della ragionevole durata ex art. 111 Cost.

Cass. civ. n. 22382/2011

Il regolamento preventivo di giurisdizione non può essere richiesto dopo che sia stata resa una decisione idonea a definire il giudizio, come quella attinente alla giurisdizione o ad altra questione pregiudiziale o preliminare, preclusiva o meno dell'ulteriore corso del giudizio nel grado. (Nella specie, le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento proposto ex art. 41 c.p.c. in un giudizio per resa del conto dinanzi alla Corte dei conti, sezione regionale, dopo che tale giudice, nel contraddittorio della parte e decidendo sulla questione di giurisdizione da essa sollevata, si era pronunciato in modo espresso su di essa, in motivazione e in dispositivo, con provvedimento, sottoscritto da presidente e relatore, avente natura di sentenza ex art. 279 c.p.c.).

Cass. civ. n. 13639/2011

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in una controversia tra privati, ancorché il giudice adito debba vagliare aspetti di pubblico interesse, disapplicare provvedimenti amministrativi, ovvero valutarne in via meramente incidentale la legittimità, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, le suddette questioni attengono al merito e non alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 24417/2010

La rinuncia al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ove non accettata dalla controparte, la quale abbia fatto propria l'istanza di regolamento, resta priva di effetti, imponendo alla Corte di cassazione pronunciare sulla giurisdizione, giacché rimane efficace l'atto di impulso processuale contenuto nel controricorso.

Cass. civ. n. 23596/2010

In tema di "translatio iudicii", il processo che, dopo la pronuncia declinatoria della giurisdizione, si instaura, per effetto della tempestiva riassunzione, davanti al giudice indicato come munito di giurisdizione non è un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio; ne consegue che non può essere proposto regolamento preventivo di giurisdizione poiché la sentenza declinatoria emessa nella prima fase integra una decisione sulla giurisdizione assunta nell'unitario giudizio, in quanto tale impeditiva della proposizione del regolamento preventivo, potendo tale strumento essere usato nella prima fase del giudizio, mancando ancora una decisione nella giurisdizione.

Cass. civ. n. 19256/2010

In tema di regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - ma anche in costanza della disciplina processuale antecedente - il giudice adito sulla controversia non può investire direttamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione della risoluzione di una questione di giurisdizione, ma è tenuto a statuire sulla stessa ai sensi dell'art. 37 c.p.c., giacché il citato art. 59 impone che già altro giudice abbia declinato la propria giurisdizione a favore di quello successivamente investito mediante "translatio iudicii", potendo solo quest'ultimo rimettere d'ufficio la questione alla decisione delle Sezioni Unite fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito, sempre che, nelle more, le medesime Sezioni Unite non abbiano già statuito al riguardo. Ne consegue che ove il difetto di giurisdizione sia stato dichiarato dal giudice ordinario in sede cautelare, il giudice amministrativo successivamente adito non può sollevare d'ufficio il regolamento di giurisdizione atteso che, avendo il provvedimento cautelare ancorché emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., natura strumentale rispetto al giudizio di merito a cognizione piena anche dopo la riforma processuale introdotta con la legge n. 80 del 2005, il procedimento davanti al giudice amministrativo è il primo giudizio di merito ai fini del rilievo del difetto di giurisdizione. Pertanto, tale giudice, ancorché successivamente adito non può essere considerato quello dinanzi al quale, ai sensi del terzo comma dell'anzidetto art. 59, la "causa è riassunta", né in tal caso può parlarsi di "successivo processo" ai sensi del secondo comma dello stesso art. 59, ma detto giudice è da considerarsi il giudice della causa di merito, tenuto, a statuire sulla questione di giurisdizione ex art. 37 c.p.c..

Cass. civ. n. 19255/2010

È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso.

Cass. civ. n. 18052/2010

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione col quale il ricorrente alleghi che né il giudice amministrativo, né quello ordinario, né alcun altro giudice statale sia competente a conoscere della controversia, in quanto la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione non di giurisdizione, ma di merito. (Nella specie era stato dedotto il difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice statale a conoscere della legittimità dell'estromissione dall'attività di un arbitro decisa dalla Associazione Italiana Arbitri e dalla Federazione Gioco Calcio).

Cass. civ. n. 16193/2010

Nelle ipotesi in cui la tutela giurisdizionale sia chiesta per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti. Ne consegue che, dopo che sia stata pronunciata condanna generica al risarcimento del danno, non è ammissibile neppure il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso del giudizio diretto alla liquidazione del danno stesso, restando irrilevante altresì l'entrata in vigore di uno "jus superveniens" determinante un nuovo criterio di riparto della giurisdizione (nella specie, per la trasformazione del debitore da soggetto pubblico a privato), che non dispiega alcun effetto di fronte ad un giudicato sostanziale, il quale, comportando che sul medesimo rapporto non abbiano a pronunciare giudici appartenenti ad ordini diversi di giurisdizione, prevale sull'applicabilità del diritto sopravvenuto.

Cass. civ. n. 14828/2010

Nell'attuale quadro normativo processuale, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 (contenente la disciplina sulla decisione delle questioni di giurisdizione), si è venuta a realizzare la sostanziale riduzione ad unità del processo dalla fase della domanda a quella della decisione, con la connessa esclusione di ogni rilevanza impeditiva dell'eventuale errore iniziale della parte nella individuazione del giudice provvisto di giurisdizione. Ne consegue che la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione non può più essere limitata all'ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, applicandosi tale preclusione anche nel caso in cui il regolamento venga formulato a seguito della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato dal primo come quello fornito di "potestas iudicandi", per effetto del giudicato implicito sulla giurisdizione, che si determina in mancanza dell'impugnazione della decisione di difetto di giurisdizione del primo giudice ed in conseguenza della realizzata riassunzione avanti al giudice individuato nella stessa pronuncia.

Cass. civ. n. 4553/2010

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, determinando l'apertura di una fase incidentale nell'ambito del giudizio nel corso del quale è stato proposto, va notificato presso il procuratore della controparte costituito in giudizio; tuttavia, la notifica alla parte personalmente non dà luogo alla sua inammissibilità, trattandosi di atto nullo e non inesistente, con la conseguente sanatoria della nullità, ove la controparte si sia costituita, avendo l'atto raggiunto il suo scopo.

Cass. civ. n. 2716/2010

Il principio, secondo cui l'art. 41, comma primo, c.p.c. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato, anche se solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, è rimasto fermo anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha disciplinato la " translatio iudicii", risultandone anzi da quest'ultima rafforzato, sia perché le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione sono rimaste immutate in virtù del comma terzo, ultima parte, del suddetto art. 59, sia perché, anche nel nuovo sistema processuale in materia di giurisdizione, il legislatore ha inteso conservare la natura non impugnatoria del rimedio del regolamento preventivo, la cui funzione continua ad essere proprio quella di prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione, e, quindi, quella di soddisfare un'esigenza di rispetto della compresenza nell'ordinamento di ordini giudiziali distinti

Cass. civ. n. 2224/2010

Anche in sede di regolamento preventivo di giurisdizione trova applicazione il principio secondo cui l'ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto da una società, non può essere contestata, sotto il profilo della mancanza di prove circa i poteri di rappresentanza della persona che ha conferito il mandato al difensore, qualora nelle pregresse fasi di merito la medesima persona sia stata in giudizio nella qualità di rappresentante dell'ente, senza che fosse formulata al riguardo tempestiva eccezione.

Cass. civ. n. 25798/2009

Il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni, sicché, il provvedimento che abbia emesso in difetto di detto invito assume natura meramente ordinatoria. Ne consegue che la pronuncia con cui il giudice di pace abbia statuito (come nella specie) sull'eccezione di difetto di giurisdizione senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni ha natura di ordinanza e non è, come tale, preclusiva del regolamento di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

Cass. civ. n. 25256/2009

La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, momento che, segnando il radicamento dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone in via preventiva la Suprema Corte. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione notificato lo stesso giorno in cui il giudice di merito aveva trattenuto la causa per la decisione per decidere sull'eccezione di difetto di giurisdizione).

Cass. civ. n. 21747/2009

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si applica la disposizione di cui all'art. 369, comma secondo, n. 4, c.p.c., a tenore della quale il ricorrente è tenuto, a pena d'improcedibilità, a depositare insieme al ricorso "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" non potendosi considerare sufficiente, a tale scopo, la mera allegazione dell'intero fascicolo di parte del giudizio di merito.

Cass. civ. n. 12252/2009

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato sia presso l'Avvocatura generale dello Stato sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa (che è tenuta a rimettere il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all'Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione). Infatti, dalla natura e dalle funzioni del regolamento di giurisdizione, quale procedimento incidentale ed eventuale che sorge all'interno del giudizio di primo grado in corso, consegue che la notifica del ricorso va effettuata a norma del secondo comma dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611; ciò non esclude che la notifica possa validamente effettuarsi ai sensi del primo comma dello stesso articolo, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia.

Cass. civ. n. 6061/2009

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non può convertirsi in denuncia di conflitto, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., qualora nessuno dei due giudici aditi abbia adottato una pronuncia sulla giurisdizione, trattandosi di conflitto virtuale.

Cass. civ. n. 6057/2009

Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, allorché, successivamente alla sua proposizione e nelle more del procedimento di cassazione, il giudice amministrativo abbia, nel relativo giudizio, pronunciato sentenza di primo grado. (Nel caso di specie il giudice aveva dichiarato il ricorso improcedibile ed inammissibile, anche respingendo nel merito).

Cass. civ. n. 28537/2008

La riunione d' ufficio di procedimenti pendenti dinanzi allo stesso giudice in ordine alla medesima causa (art. 273 c.p.c. ), trova applicazione anche davanti alla Corte di cassazione nel caso di ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, con la conseguenza che ove si prospettino, in entrambi i ricorsi, le medesime ragioni, il regolamento proposto con atto notificato in epoca successiva dev'essere dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, atteso che, pur non applicandosi al regolamento preventivo il principio di consumazione del gravame, non trattandosi di un mezzo di impugnazione, ciò non ne esclude l'assoggettabilità alla disciplina di cui all'art. 100 c.p.c.

Cass. civ. n. 19601/2008

Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile in pendenza di un processo di esecuzione, è invece proponibile nell'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, che, pur essendo occasionato da un procedimento esecutivo, si configura come un vero e proprio giudizio di cognizione sull'esistenza del credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato, in quanto risponde all'esigenza di certezza sull'ammontare del credito stesso, si svolge secondo le regole normali del giudizio di cognizione (art. 548 c.p.c. ) e si conclude con una sentenza di accertamento dell'esistenza del credito (art. 549 c.p.c. ), soggetta ai normali rimedi impugnatori.

Cass. civ. n. 16540/2008

Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione fra i giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari presuppone, per la sua applicazione, che giudici appartenenti ad ordini giurisdizionali diversi abbiano emesso una pronuncia (nella specie declinatoria ) del proprio potere di decidere la causa sulla base degli elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati ; pertanto, ricorre tale ipotesi anche allorchè la pronuncia declinatoria del giudice (nella specie del giudice ordinario ) sia stata preceduta dall'acquisizione di documenti, sempre che tale circostanza non abbia comportato alcun accertamento del medesimo giudice riguardo al merito della domanda.

Cass. civ. n. 10828/2008

Quando il giudice del merito pronunzia sulla propria giurisdizione affermandola e, contemporaneamente, declini la propria competenza, la parte che accetti la pronunzia di incompetenza, ma non anche la decisione sulla giurisdizione, deve, se vuole mettere in discussione l'affermata giurisdizione, appellare tale pronuncia dinanzi al giudice superiore o proporre autonomo regolamento di giurisdizione (se ammissibile ), rimanendo altrimenti la questione di giurisdizione preclusa dal giudicato, qualificabile come interno a seguito della translatio iudicii conseguente alla riassunzione della causa davanti al giudice competente.

Cass. civ. n. 8738/2008

È ammissibile il regolamento di giurisdizione proposto in relazione ad una causa che successivamente sia stata riunita ad altre, anche se in una di queste sia stata emessa sentenza parziale, non essendo quest'ultima ostativa, in quanto con il ricorso si chiede una pronuncia definitiva sulla giurisdizione da determinarsi, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda, che è quella dell'atto di citazione della causa originaria e non degli atti introduttivi delle cause riunite.

Cass. civ. n. 8266/2008

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto nell'ambito del giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza di merito per incompletezza del contraddittorio; poiché, infatti, l'art. 41 c.p.c. consente tale regolamento finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, non rileva che in sede di rinvio siano stati chiamati in causa altri soggetti, poiché la pronuncia cassata è pur sempre una pronuncia di merito.

Cass. civ. n. 26109/2007

A seguito della formulazione dell'art. 367 c.p.c., così come introdotta dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990, il disposto dell'art. 41 c.p.c. deve essere interpretato nel senso dell'inammissibilità del regolamento di giurisdizione proposto in pendenza di un processo di esecuzione, dovendo l'ambito di applicazione del detto rimedio processuale ritenersi circoscritto entro i confini del processo di cognizione, rispetto al quale soltanto è possibile riconoscere l'esistenza di un giudice istruttore e di un collegio, mentre nel processo esecutivo esiste solo un giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, neppure nei giudizi di opposizione che si inseriscono nel corso dell'esecuzione risulta ammissibile il suddetto regolamento giacché la decisione che può essere chiesta con l'istanza atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell'opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui.

Cass. civ. n. 17823/2007

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile, finché la causa non sia decisa nel merito, da chiunque risulti munito della qualità di parte. (Nella specie, a seguito d'intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, essendo inidonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo ogni deduzione circa la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto che tale mezzo ha proposto.

Cass. civ. n. 14389/2007

È inammissibile il regolamento di giurisdizione proposto successivamente alla reiezione di un'istanza cautelare per difetto di giurisdizione del giudice ordinario non seguita dall'instaurazione di una causa di merito, non potendo proporsi il regolamento in relazione ad una vertenza ipotetica.

Cass. civ. n. 10941/2007

Il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non ha carattere definitivo e decisorio ed è inidoneo a contenere una statuizione sulla giurisdizione su cui possa formarsi il giudicato; esso, pertanto non preclude la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 1141/2007

Ove, in caso di giudizi proposti innanzi a giurisdizioni diverse, la declinatoria della giurisdizione pronunziata da un giudice venga appellata, è ammissibile, nel giudizio innanzi all'altra giurisdizione, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, attesa l'efficacia della sentenza regolatrice nel giudizio nel quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione, quale effetto normale del carattere vincolante extraprocessuale della pronunzia delle Sezioni Unite sulla giurisdizione, che determina – ove sia affermata la giurisdizione negata dalla pronunzia appellata – che il processo venga rimesso al giudice di primo grado ex art. 353 c.p.c., ponendosi solo il problema se detta rimessione debba essere disposta dal giudice di appello ovvero direttamente dalle Sezioni Unite, e nel caso in cui il giudice di appello abbia, nel frattempo, confermato con sentenza la declinatoria della giurisdizione, anche tale pronunzia resterà travolta da quella delle Sezioni Unite.

Cass. civ. n. 22521/2006

Ogni volta che il giudice ordinario ed il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c.) ma di un conflitto reale negativo di giurisdizione che, ai sensi dell'art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte — con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione — in «ogni tempo» e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto sia o meno passata in giudicato.

Cass. civ. n. 20504/2006

Il regolamento preventivo di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte, e quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito (nella specie, originati da un provvedimento di rigetto di un'istanza proposta in via cautelare), la sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in via definitiva ed immodificabile, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole.

Cass. civ. n. 15204/2006

È ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione diretto ad individuare, a seguito della proposizione di analoghe impugnazioni dinanzi alla corte d'appello e al Consiglio di Stato, quale sia il giudice, ordinario o amministrativo, cui è devoluta la cognizione dell'impugnazione del lodo arbitrale (emesso, nella specie, in controversia concernente diritti soggettivi che sarebbe stata affidata, se non fosse stata deferita in arbitri, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Cass. civ. n. 10315/2006

L'intervenuta pronuncia della sentenza con la quale sia stata negata la giurisdizione del giudice adito preclude la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, consentita solo con riguardo a giudizio di merito che sia pendente e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione.

Cass. civ. n. 6578/2006

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile fino a quando non sia intervenuta una pronuncia di merito, nello stesso o anche in altro giudizio tra le parti vertente sulla medesima questione sostanziale, ed è quindi inammissibile il regolamento promosso in una causa avente ad oggetto la determinazione del prezzo di affrancazione di un bene concesso in enfiteusi dopo che, tra le medesime parti, era stata definita la causa per la determinazione del relativo canone.

Cass. civ. n. 21592/2005

La natura di procedimento incidentale del regolamento di giurisdizione rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza è stata proposta, comporta che il litisconsorzio necessario cosiddetto processuale si configuri relativamente a tutte le parti, costituite e non, del procedimento principale, mentre resta escluso il controllo di integrità del contraddittorio rispetto a quest'ultimo, non potendo essere diverse le parti del processo incidentale. Infatti, la statuizione sulla giurisdizione, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., identifica il giudice che deve conoscere del rapporto controverso, senza alcun pregiudizio, oltre che per il merito, anche per la problematica attinente all'ammissibilità ed alla proponibilità della domanda, nella quale è incluso il quesito dell'eventuale esigenza di integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 20340/2005

Il soggetto, che non abbia, anche in senso formale, la qualità di parte in causa, non può esperire il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, né intervenire in sede di regolamento da altri proposto – tranne che nel caso in cui, benché non si sia costituito nel giudizio a quo la lite gli sia stata contestata – dato che il regolamento medesimo configura un procedimento non autonomo, ma meramente strumentale ed incidentale, nel quale non sono consentite questioni non attinenti alla giurisdizione, ivi incluse quelle sulla legittimazione di un terzo a partecipare al giudizio a quo ovvero sulla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni per un suo intervento.

Cass. civ. n. 12792/2005

Ove — pendente tra le stesse parti, dinanzi ad un giudice straniero, una domanda asseritamente avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo ovvero una causa ipotizzata come pregiudiziale senza che il processo dinanzi al giudice italiano sia stato sospeso ai sensi dell'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato — il giudizio dinanzi al giudice straniero si sia nel frattempo concluso con sentenza passata in giudicato, la valutazione dell'efficacia di tale sentenza si pone come pregiudiziale rispetto alla decisione sulla giurisdizione del giudice italiano di cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione siano investite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, gli effetti di detta sentenza potendo rivelarsi preclusivi (quanto meno in parte) dell'ulteriore corso del giudizio e, in quanto tali, ostativi alla pronuncia di statuizioni sulla giurisdizione. Peraltro, allorchè la ricorrenza dei requisiti stabiliti dall'art. 64 della citata legge n. 218 del 1995, cui è subordinato il riconoscimento «automatico» dell'efficacia delle sentenze straniere, non sia pacifica tra le parti, essa non può essere accertata dalle Sezioni Unite (tale indagine involgendo l'esame di questioni diverse da quelle specificamente contemplate dall'art. 41 c.p.c. e richiedendo il ricorso a mezzi istruttori incompatibili con la struttura e le caratteristiche del giudizio di cassazione, di cui le parti possono invece avvalersi con pienezza di poteri nelle fasi di merito), con conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo.

Cass. civ. n. 8212/2005

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di fronte al TAR, dinanzi al quale pende il giudizio di merito, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare è privo di carattere decisorio ed è inidoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 4807/2005

Nel vigente sistema di diritto internazionale privato, di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218, è inammissibile l'istanza di regolamento preventivo proposta dal convenuto residente in Italia. (Nel caso di specie, l'azione civile era stata esercitata in Italia in sede penale da cittadini stranieri residenti in Germania contro soggetti italiani residenti in Italia; enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno escluso che il soggetto residente in Italia fosse abilitato a proporre istanza di regolamento preventivo di giurisdizione).

Cass. civ. n. 18263/2004

Quando, dopo la proposizione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, intervenga la sentenza del giudice di primo grado (il quale non abbia ritenuto di sospendere il giudizio di merito) e tale sentenza sia impugnata, con atto rituale e tempestivo, dalla parte interessata, la quale nuovamente proponga con il ricorso ordinario, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c., la questione di giurisdizione che ha formato oggetto della detta istanza di regolamento, l'impugnazione ordinaria non è preclusa per la pendenza del procedimento incidentale di cui all'art. 41 c.p.c., ma è ammissibile e fa sorgere il potere-dovere della Corte di cassazione di pronunciare sulle censure addotte e, tra queste, anche su quella concernente la giurisdizione. Posto che non è configurabile una doppia pronuncia del giudice di legittimità sulla stessa questione, ne consegue che, con la proposizione dell'impugnazione ordinaria ad opera della stessa parte che ha proposto l'istanza di regolamento e che faccia valere la questione di giurisdizione già sollevata con detta istanza, viene meno l'interesse della parte medesima al regolamento.

Cass. civ. n. 12880/2004

Nei procedimenti nei quali, come in quello che si svolge dinanzi al Commissario agli usi civici, non è tenuta l'udienza di discussione della causa, il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è costituito dal provvedimento con il quale, precisate dalle parti le conclusioni, il giudice assume la causa a decisione, assegnando alla parte termine per deposito di memorie.

Cass. civ. n. 12191/2004

È inammissibile il regolamento preventivo proposto in altra causa tra le stesse parti, fondata sul medesimo rapporto giuridico per il quale la Suprema Corte ha già regolato la giurisdizione. (Fattispecie relativa ad azioni promosse dal pubblico impiegato per ottenere il compenso relativo ad attività professionale svolta in favore dell'amministrazione nel medesimo arco temporale).

Cass. civ. n. 10183/2004

La circostanza della contemporanea pendenza di due procedimenti dinanzi a giudici diversi (nella specie, giudice amministrativo e giudice ordinario) non esclude l'ammissibilità di un unico regolamento di giurisdizione, allorché le controversie pendenti davanti ai due diversi giudici siano assolutamente identiche per soggetti, petitum e causa petendi sì da potersi ritenere come un'unica causa fra le stesse parti.

Cass. civ. n. 9802/2004

Il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga «nei confronti dello straniero» (così disponendo il secondo comma dell'art. 37 c.p.c., il quale, nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l'ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d'inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio); ne consegue che deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, il regolamento di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorché le parti della causa di merito siano cittadini italiani, residenti e domiciliati in Italia.

Cass. civ. n. 9532/2004

Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile con riguardo a giudizio di merito che sia pendente, e prima che in esso sia stata emessa una sentenza, anche soltanto sulla giurisdizione; non costituisce pertanto circostanza ostativa alla proponibilità del regolamento, nell'ambito di un giudizio possessorio, il fatto che il giudice abbia provveduto su una richiesta di provvedimento interdittale, atteso che tale provvedimento non costituisce sentenza, pur se, ai fini della relativa adozione, sia stata risolta, in senso affermativo o negativo, una questione attinente alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 5184/2004

La contemporanea pendenza di due giudizi di identico oggetto davanti a giudici appartenenti ad ordini diversi non elimina l'incertezza circa la questione di giurisdizione, ma la rende maggiore, mentre la questione stessa può ritenersi superata solo qualora uno dei due giudizi dovesse concludersi con decisione di merito passata in giudicato, cui segue l'incontestabilità, con efficacia panprocessuale, della giurisdizione di provenienza della decisione medesima. (Nella specie, essendosi il ricorrente limitato a segnalare l'esistenza di una pronuncia del giudice amministrativo, senza documentare la formazione del giudicato, la S.C. ha rigettato la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dal ricorrente per tale ragione).

Cass. civ. n. 3948/2004

In caso di giudizio a litisconsorzio facoltativo promosso da più attori nei confronti della P.A. (nella specie, per l'annullamento di atti istitutivi di una procedura selettiva per progressione in carriera), la proposizione di regolamento preventivo di giurisdizione da parte di alcuni degli attori non determina la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri.

Cass. civ. n. 19667/2003

Ancorché il regolamento di giurisdizione non costituisca mezzo di impugnazione, esso comporta nondimeno la necessità di concentrare in un unico giudizio tutte le questioni attinenti alla giurisdizione, con la conseguenza che l'intimato, il quale intenda proporre a sua volta tale regolamento, deve farlo nelle forme e nel termine del ricorso incidentale ai sensi dell'art. 371 c.p.c., al quale rinvia l'art. 41 dello stesso codice.

Cass. civ. n. 17301/2003

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione è preclusa dalla circostanza che il giudice amministrativo abbia dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, l'istanza di condanna, in via provvisionale, al pagamento di somme di denaro, proposta ex art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (il quale richiama l'art. 186 bis c.p.c.), atteso che, in tal caso, la pronuncia sulla giurisdizione si riconnette ad un provvedimento che, a differenza di quello cautelare, non ha natura provvisoria e strumentale, ma definisce direttamente una parte del merito, per cui la statuizione sulla giurisdizione non è sottratta ad impugnazione (come sarebbe, invece, nella ipotesi di provvedimento cautelare).

Cass. civ. n. 15843/2003

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice adito abbia, con ordinanza, affermato la propria giurisdizione, atteso che tale provvedimento, modificabile e revocabile, non costituisce la decisione finale del giudizio di primo grado, unico elemento ostativo alla proponibilità del mezzo preventivo; del resto, diversamente opinando, ed in palese contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., da un lato sarebbe vanificata l'esigenza di una pronta regolazione della giurisdizione (esigenza costituente il fondamento razionale dell'art. 41 c.p.c.), e dall'altro si lascerebbe la parte interessata sfornita di qualsiasi altro mezzo di tutela, anche di natura impugnatoria.

Cass. civ. n. 13741/2003

Il ricorso per cassazione non è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., allorché, pur non avendo il ricorrente prodotto copia autentica del provvedimento impugnato, quest'ultimo sia inserito in originale nel fascicolo di ufficio debitamente trasmesso dall'ufficio del giudice a quo su richiesta, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 369, del ricorrente.

Cass. civ. n. 11585/2003

La pronuncia resa dalle S.U. della Corte di Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione, non contenendo alcuna statuizione sul merito della pretesa azionata, è idonea a divenire cosa giudicata solo sulla questione di giurisdizione, non anche su alcun altro profilo concernente la fondatezza o meno della domanda, con la conseguenza che, ove per giungere alla decisione sulla giurisdizione le S.U. abbiano dovuto procedere alla qualificazione del rapporto dedotto, la suddetta qualificazione, oltre a non acquisire efficacia vincolante per il giudice al quale la giurisdizione sia attribuita, non può assumere neppure un'efficacia lato sensu “persuasiva”, ossia non può costituire per tale giudice neppure un referente o un contributo da valutare liberamente ai fini della formazione del convincimento in ordine alla natura del rapporto dedotto, atteso che la decisione sulla giurisdizione e determinata dall'oggetto della domanda in relazione al petitum sostanziale introdotto dall'attore e pertanto l'accertamento delle S.U. è necessariamente fondato su elementi allegati dalla parte e ancora non accertati, non potendo la giurisdizione essere determinata secondum eventum litis.

Cass. civ. n. 11526/2003

Il soggetto convenuto dinanzi al giudice italiano e rimasto contumace è legittimato a proporre regolamento preventivo per sentir negare la giurisdizione di detto giudice, prescindendo la legittimazione al regolamento dalla costituzione dell'istanza nel giudizio di merito e profilandosi, al riguardo, del tutto irrilevante l'eventuale nullità della notificazione dell'atto di citazione, nei cui confronti il ricorso per regolamento spiega, peraltro, effetti sananti.

Cass. civ. n. 8701/2003

Il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce, non già un'impugnazione in senso proprio, bensì una fase incidentale del procedimento nel corso del quale viene proposto, sicché la relativa istanza, qualora le controparti siano rappresentate in giudizio da un unico difensore, può essere notificata a quest'ultimo mediante consegna di una sola copia a norma dell'art. 170, secondo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 1127/2003

Nel procedimento previsto dall'art. 28 della legge n. 300 del 1970, l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza del giudizio di opposizione avverso il decreto adottato dal giudice sull'istanza di repressione della condotta antisindacale, posto che tale decreto, fino al momento in cui è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio, che non può contenere una statuizione implicita, concernente la giurisdizione, sulla quale possa formarsi il giudicato.

Cass. civ. n. 6954/2003

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare non costituisce sentenza, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 6695/2003

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile per essere stata emanata una qualsiasi decisione dal giudice presso il quale il processo è radicato, può essere convertita in ricorso ordinario per cassazione ove ne ricorrano i presupposti. Ne consegue che tale conversione è inammissibile qualora la sentenza di cui trattasi sia stata pronunciata in primo grado e sia appellabile, come avviene nel caso in cui, pur prevedendo la legge (nella fattispecie, art. 196 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di sanzioni per i promotori finanziari ) l'applicabilità del rito speciale di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, la parte interessata non abbia in concreto utilizzato tale rito speciale, bensì quello ordinario, con la conseguenza di imporre, per il principio di ultrattività del rito, l'utilizzazione del mezzo di impugnazione dell'appello e non di quello – proprio di detto rito speciale – del ricorso diretto per cassazione.

Cass. civ. n. 6690/2003

Perché sia configurabile un conflitto reale di giurisdizione, che può essere denunziato alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, è necessario che entrambe le decisioni in contrasto siano emesse in funzione conclusiva del giudizio in punto di giurisdizione, del che è di norma prova l'adozione della forma della sentenza, ancorché non passata in giudicato, mentre, in presenza di un provvedimento avente la forma dell'ordinanza, l'operatività del principio di prevalenza della forma sulla sostanza è condizionata dall'onere di allegazione e dimostrazione dell'effettiva realizzazione della funzione suddetta, la quale, in caso di pronuncia declinatoria della giurisdizione, postula la cessazione del procedimento davanti al giudice che abbia emesso la pronuncia medesima.

Cass. civ. n. 6349/2003

Il principio dell'inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitro estero (e ciò sul rilievo dell'insorgenza, in tal caso di una questione, non già di giurisdizione, ma di merito), opera anche nel sistema risultante dalla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e ratificata con la L. 19 gennaio 1968, n. 62, atteso che l'art. II, terzo comma, di detta Convenzione non impone che il rinvio agli arbitri debba avvenire attraverso una declinatoria di giurisdizione, ma rimette agli ordinamenti degli Stati contraenti il meccanismo attraverso il quale il giudice adito si spoglia della causa, così consentendo che la questione sulla validità ed operatività della clausola arbitrale sia considerata dall'ordinamento processuale interno come attinente alla proponibilità della domanda, e non alla giurisdizione; detta norma convenzionale, d'altra parte, attribuendo a qualunque giudice adito il potere-dovere di verificare, in via assolutamente preliminare, la validità e l'operatività della clausola, esclude altresì che possa porsi un problema di giurisdizione del giudice italiano adito, rispetto al giudice straniero, a conoscere di detta questione.

Cass. civ. n. 3144/2003

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio a cognizione piena non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito (nella specie, una commissione tributaria) abbia provveduto su un'istanza di sospensione dell'esecuzione, ancorché, in occasione ed ai fini dell'emanazione di tale provvedimento avente carattere non definitivo (e quindi privo di attitudine al giudicato), la questione di giurisdizione sia stata risolta in un più ampio contesto, riferibile anche alla domanda di merito.

Cass. civ. n. 2062/2003

All'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, la quale è preclusa dal momento in cui la causa viene discussa e trattenuta per la decisione di merito, non è di ostacolo il fatto che la causa sia stata riservata per l'adozione di provvedimenti provvisori, quali quelli interdittali nel giudizio possessorio in esito alla fase sommaria, destinati ad essere assorbiti dalla decisione di merito.

Cass. civ. n. 1125/2003

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con unico atto in riferimento a separati procedimenti pendenti davanti a giudici diversi, salvo che questi si svolgano, nonostante tale diversità, fra le medesime parti ed abbiano altresì ad oggetto le medesime questioni, sì da richiedere l'esame di un unico giudice e la decisione in un unico giudizio.

Cass. civ. n. 342/2003

La preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c., per effetto di una decisione nel merito in primo grado, si verifica non dal momento della pubblicazione mediante deposito di tale decisione, ma da quello, precedente, in cui la causa viene trattenuta per la sentenza, il quale, segnando l'iter dei poteri decisori del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendono per saltum la Suprema Corte.

Cass. civ. n. 157/2003

In tema di azione risarcitoria aquiliana proposta nei confronti della Pubblica Amministrazione, la già avvenuta qualificazione – in sede di regolamento preventivo di giurisdizione – in termine di interesse legittimo, della posizione giuridica soggettiva di cui venga lamentata la lesione, non preclude – di per sé – al giudice di merito ordinario l'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi a lui.

Cass. civ. n. 16430/2002

Un ricorso inammissibile quale istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è suscettibile di conversione in ricorso per denuncia di conflitto negativo, ex art. 362, secondo comma, n. 1, c.p.c., ove ne presenti i presupposti ed i requisiti formali; pertanto, con riferimento ad un'istanza di repressione di condotta antisindacale proposgta, ai sensi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, nei confronti della pubblica amministrazione, sulla quale sia il giudice ordinario che quello amministrativo abbiano, con rispettivi decreti, declinato la propria giurisdizione, il regolamento preventivo proposto in assenza di opposizione avverso i predetti decreti, inammissibile come regolamento ex art. 41 c.p.c., per carenza del presupposto della pendenza del giudizio di merito, ben può convertirsi in ricorso per denuncia di conflitto negativo (una volta che sia stato correttamente notificato all'Avvocatura Generale dello Stato), posto che gli anzidetti decreti, divenuti inoppugnabili per difetto di opposizione, costituiscono altrettante decisioni declinatorie della potestas judicandi, non più revocabili dai diversi giudici che li hanno pronunziati e idonei, perciò, ad integrare gli estremi del conflitto reale negativo di giurisdizione. (Nella specie, relativa all'istanza proposta dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia per la dichiarazione di antisindacabilità del procedimento disciplinare promosso nei confronti di un funzionario di polizia per sue dichiarazioni rilasciate alla stampa, la S.C. ha altresì rilevato che alla conversione del regolamento preventivo non ostava la trattazione con il rito camerale, quest'ultimo dovendo comunque trovare applicazione anche per la denuncia di conflitto, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., in ragione della sua manifesta fondatezza, in relazione alla avvenuta attribuzione al giudice ordinario, ex art. 4 legge n. 83 del 2000, di una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale delle pubbliche amministrazioni).

Cass. civ. n. 16044/2002

Non comporta una questione di giurisdizione la deduzione della esistenza di un compromesso o di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da essa derivando, invece, l'improponibilità della domanda per rinuncia all'azione, atteso che, con l'arbitrato irrituale, è demandato agli arbitri lo svolgimento di una attività negoziale in sostituzione delle parti, e non certo l'esercizio di una funzione giurisdizionale.

Cass. civ. n. 14769/2002

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia emesso una decisione sulla validità della citazione introduttiva, atteso che tale provvedimento ha natura, non di sentenza, ma di ordinanza.

Cass. civ. n. 13918/2002

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile anche in relazione a procedimento oggetto di sospensione necessaria derivante dalla rimessione alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, posto che il giudizio di regolamento si svolge, ancorché fra le medesime parti, davanti a giudice diverso da quello che ha proposto la questione di legittimità costituzionale e, pur configurandosi come incidentale rispetto al giudizio a quo, introduce nondimeno un'autonoma fase del processo.

Cass. civ. n. 12248/2002

La questione relativa all'assoggettabilità o meno al fallimento di un imprenditore attiene al merito e non alla giurisdizione, non potendo essa implicare un ipotetico difetto di giurisdizione del tribunale fallimentare adito nemmeno nel caso in cui si prospetti l'assoggettabilità dell'imprenditore stesso a liquidazione coatta amministrativa, poiché l'eventuale fondatezza di tale ipotesi sarebbe destinata ad incidere soltanto sul contenuto della pronuncia del tribunale - che, anziché di fallimento, sarebbe dichiarativa, sic et simpliciter, dello stato di insolvenza della società, ex art. 195 legge fall. -. A tanto consegue, da un canto, l'inammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in tali termini proposti, dall'altro, la condanna, per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., dell'istante, atteso il principio secondo cui costituisce causa di responsabilità ex art. 96 cit. la proposizione di un regolamento di giurisdizione privo del riscontro preventivo (nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza) dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e dello stato della giurisprudenza, integrando tale difetto di diligenza gli estremi di un comportamento processuale tanto funzionale ad un uso distorto del regolamento - evidentemente introdotto a fini meramente dilatori - quanto gravido di conseguenze pregiudizievoli per la controparte.

Cass. civ. n. 10723/2002

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione rivolto a far valere la carenza di giurisdizione del giudice adito, così come di ogni altro giudice della Repubblica Italiana, a fronte della presenza di un compromesso, o di una clausola compromissoria, che prevedano il ricorso ad un arbitrato estero, determinandosi in tal caso l'insorgere di una questione, non già di giurisidizione (posto, che il dictum arbitrale è un atto di autonomia privata, non esercitando gli arbitri funzioni giurisidizionali), ma di merito, inerente all'accertamento, da effettuarsi dal giudice fornito di giurisdizione secondo i normali criteri di sua determinazione, della validità del patto prevedente l'arbitrato estero, il quale comporta la rinuncia ad ogni tipo di giurisidzione, sia essa italiana o straniera.

Cass. civ. n. 10691/2002

Il provvedimento con il quale il giudice disponga per l'ulteriore corso del processo, dopo aver dichiarato ammissibile un mezzo istruttorio, non è suscettibile di identificare un provvedimento con attitudine al giudicato sulla questione di giurisdizione precedentemente sollevata e non decisa dal medesimo giudice, stante la natura ordinatoria di detto provvedimento e la sua revocabilità ed atteso che, per aversi pronuncia definitiva sulla giurisdizione, è necessario un provvedimento irretrattabile da parte del giudice che lo ha emesso.

Cass. civ. n. 8157/2002

Il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche quando miri alla statuizione del difetto di giurisdizione di qualsiasi giudice.

Cass. civ. n. 6040/2002

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall'art. 41, primo comma, c.p.c. è operante solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, mentre non opera in ipotesi di sentenza pronunciata dal giudice starniero, la quale fa scattare meccanismi di raccordo affidati al altri istituti.

Cass. civ. n. 3385/2002

Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è un istituto di natura straordinaria ed eccezionale e può, pertanto, essere esperito limitatamente alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c.p.c., e si rende conseguentemente inammissibile in una controversia tra privati nella quale non sia coinvolta la P.A., ancorché il giudice adito debba vagliare situazioni di pubblico interesse ovvero disapplicare provvedimenti amministrativi, in quanto, attesa l'estraneità della P.A. al giudizio, tali vicende processuali attengono al merito del procedimento e non alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 2521/2002

Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, petitum e causa petendi.

Cass. civ. n. 1945/2002

Mentre non è ammissibile, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, l'intervento in causa di soggetti che non siano parti, anche in senso formale, della causa in pendenza della quale il regolamento viene proposto, i soggetti che hanno tale veste devono intervenire nelle forme dell'ordinario procedimento per cassazione, cui rinvia l'art. 41, primo comma, c.p.c., e, quindi, a mezzo di controricorso notificato nel termine di legge.

Cass. civ. n. 9650/2001

La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito sia stato richiesto anche di un provvedimento cautelare urgente di tutela del diritto azionato. (Nella specie, il giudice del lavoro, adito con ricorso per il merito contenente anche la richiesta di un provvedimento di urgenza, aveva respinto quest'ultima).

Cass. civ. n. 8745/2001

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, non opera nel caso in cui il giudice, nel sollevare, con ordinanza, questione pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità europee, abbia esaminato, al solo fine di giustificare la rilevanza di tale questione, anche il profilo pregiudiziale di rito relativo alla propria giurisdizione, senza tuttavia pronunciare alcuna statuizione al riguardo; con la conseguenza che, in siffatta ipotesi, è ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 8744/2001

L'eccezione di difetto di giurisdizione fondata sull'esistenza di clausola compromissoria per arbitrato internazionale ai sensi della Convenzione di New York del 1958, non richiede l'adozione di formule sacramentali né la proposizione di un'espressa istanza di rinvio delle parti all'arbitrato, essendo implicita, nell'eccezione con cui si invoca l'applicazione di una clausola compromissoria, la richiesta di rinvio all'arbitrato, che il giudice adotta quale automatica conseguenza dell'accoglimento dell'eccezione

Cass. civ. n. 7859/2001

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione – il quale, a differenza del ricorso ordinario per cassazione, investe la Suprema Corte non dell'intera controversia (sia pure nei limiti delle censure proposte), ma della sola questione di giurisdizione – resta precluso ogni possibilità di indagine sulla permanenza o meno dell'interesse delle parti al giudizio principale, anche al fine del riscontro dell'eventuale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la cui declaratoria postula un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto il ricorso per regolamento.

Cass. civ. n. 174/2001

Il ragionevole dubbio in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice adito, determinato dalla eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dal convenuto, legittima l'attore del giudizio di merito pendente a proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 102/2001

Atteso che la decisione sulla giurisdizione si caratterizza dal fatto che l'apprezzamento affidato al giudice, col correlativo potere di qualificazione giuridica, deve essere esercitato in riferimento ad elementi dedotti ed allegati dalla parte, ma non ancora effettivamente accertati, un reale conflitto di giurisdizione può configurarsi quando le decisioni contrastanti conseguano a valutazioni di dati omogenei, nel senso che entrambe presuppongano l'esercizio del suddetto potere in modo astratto e con esclusivo riferimento a quelle deduzioni ed allegazioni. Situazione alla quale non può essere assimilata quella nella quale uno dei giudici emetta, secondo l'esposto criterio, una pronuncia declinatoria del proprio potere di giudicare, mentre l'altro provveda all'accertamento postulato dalla domanda e, all'esito di esso, neghi in concreto (ossia, in relazione alle modalità della situazione controversa effettivamente riscontrate sulla base delle risultanze istruttorie) l'esistenza di quel medesimo rapporto la cui configurabilità astratta (cioè, in base alla domanda) sia stata posta a fondamento dell'anzidetta pronuncia. Caso quest'ultimo, in cui il conflitto di giurisdizione è inesistente (la S.C. ha così dichiarato inammissibile il proposto regolamento di giurisdizione, in una fattispecie in cui l'A.G.O. aveva negato la giurisdizione sulla base dell'oggetto della domanda, mentre il G.A. aveva riconosciuto la propria giurisdizione, pur preliminarmente precisando che tale riconoscimento avveniva a prescindere dalla statuizione in concreto circa la sussistenza dei requisiti necessari per poter affermare l'effettiva configurabilità di un rapporto di pubblico impiego).

Cass. civ. n. 125/2000

A norma dell'art. 669 terdecies c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994, avverso i provvedimenti di accoglimento o di rigetto della misura cautelare è ammesso il reclamo al giudice processualmente sovraordinato, anche per motivi attinenti alla giurisdizione. Ne consegue che avverso detti provvedimenti è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, sia perché trattasi di provvedimenti di natura provvisoria e strumentale contro i quali, non essendo consentito il ricorso ex art. 111 Cost., non può neppure ammettersi quello per regolamento, non potendo logicamente ritenersi che il giudice di legittimità possa per tal via risolvere a norma del citato art. 111 Cost.; sia perché la definizione del relativo procedimento nei tempi brevi fissati dall'art. 739 c.p.c. fa venir meno l'esigenza di una pronta decisione sulla questione della giurisdizione al di fuori di tale procedimento.

Cass. civ. n. 1205/2000

A norma dell'art. 41 c.p.c. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione; peraltro, il ricorso per regolamento può essere convertito in ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, qualora ne contenga ogni requisito (nella specie la sentenza era stata resa su una domanda di opposizione agli atti esecutivi, suscettibile di essere impugnata ai sensi dell'art. 111 Cost. con ricorso per cassazione per violazione di legge e quindi per motivi attinenti la giurisdizione).

Cass. civ. n. 1129/2000

Il ricorso per regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla potestas iudicandi del giudice adito, può non contenere i motivi specifici di ricorso, e cioè l'indicazione del giudice che ha la giurisdizione o delle norme e delle regioni di fatto o di diritto su cui è sostenuto, ma deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa per consentire alla Suprema Corte di conoscere dal ricorso, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo, e delle posizioni in esso assunte dalle parti, pur se in funzione della sola questione di giurisdizione che essa è chiamata a decidere.

Cass. civ. n. 1124/2000

Il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto in pendenza e nell'ambito di un processo di esecuzione deve essere dichiarato inammissibile, non potendosi più ritenere applicabile, in subiecta materia, per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, il principio secondo il quale, in qualsivoglia tipo di processo, al potere-dovere del giudice di rilevare il proprio difetto di giurisdizione corrisponde la speculare facoltà delle parti di chiedere alle Sezioni Unite della Suprema Corte una statuizione sulla questione relativa alla giurisdizione stessa. Pur costituendo l'esecuzione forzata uno degli aspetti della tutela giurisdizionale dei diritti, difatti, il disposto degli artt. 41, nuovo testo, c.p.c. («finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado ciascuna parte può chiedere alle Sezioni Unite della Corte che risolvano la questione di giurisdizione») e 367, primo comma, nuovo testo, stesso codice («una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41 è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile — il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza»), non sembra, oggi, consentire interpretazione diversa da quella che ricostruisca il regolamento di giurisdizione come meccanismo strutturato per il solo processo di cognizione — postulando la prima delle due norme citate un processo evidentemente destinato a svolgersi per gradi, onde pervenire a decisioni aventi natura di sentenza; ed impiegando la seconda di esse nomenclature (giudice istruttore e collegio) anch'esse proprie del processo di cognizione, al fine di individuare il giudice cui spetta la decisione circa la sospensione del processo —, atteso che il processo esecutivo non conosce sviluppo «per gradi» o pronunce avanti natura di sentenza, né è diretto da un giudice che le relative disposizioni designino come «giudice istruttore» (bensì come giudice dell'esecuzione); con la conseguenza che il difetto di giurisdizione assume, in seno a detto processo, il ruolo di quelle situazioni che, nell'impedire al processo stesso di proseguire per la realizzazione del suo scopo, da un lato risultano costantemente rilevabili d'ufficio dal giudice, dall'altro non sono suscettibili di sanatoria e, perciò, legittimamente denunciabili dalla parte interessata mercé il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi proposto avverso qualsiasi, successivo provvedimento del giudice volto alla realizzazione della pretesa esecutiva, mentre il provvedimento che il giudice stesso adotti sul presupposto del proprio difetto di giurisdizione, assumendo, come contenuto, la dichiarazione che il processo non può proseguire, e, come natura giuridica, quella dell'atto esecutivo, è del pari suscettibile di opposizione agli atti. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una istanza di regolamento di giurisdizione proposta in relazione alla asserita incompetenza del giudice ordinario a dare esecuzione ad una sentenza di condanna al deposito dell'indennità dovuta, a titolo di espropriazione, da un ente pubblico: le Sezioni Unite della Corte hanno, nell'occasione, ulteriormente chiarito che la decisione che può essere chiesta con l'istanza di regolamento proposta nei giudizi di opposizione atterrebbe, in astratto, solo alla giurisdizione a conoscere dell'opposizione, che, peraltro, non può che spettare al giudice ordinario una volta che il processo esecutivo sia iniziato dinanzi a lui).

Cass. civ. n. 558/2000

Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando irrilevante che taluna di esse abbia sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, per asserita estraneità al rapporto controverso, poiché tale eccezione pone una questione di titolarità del rapporto, e quindi di merito, rilevante esclusivamente nella relativa fase e non anche in quella di individuazione del giudice dotato della potestas judicandi.

Cass. civ. n. 527/2000

Anche nell'arbitrato rituale, la pronunzia arbitrale ha natura di atto di autonomia privata e correlativamente il compromesso si configura quale deroga alla giurisdizione. Pertanto, il contrasto sulla non deferibilità agli arbitri di una controversia per essere questa devoluta, per legge, alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo costituisce questione, non già di giurisdizione in senso tecnico, ma di merito, in quanto inerente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria. Consegue che rispetto a siffatta questione è inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c. sia nell'ambito del processo arbitrale che del giudizio d'impugnazione ex art. 828 c.p.c., essendo il relativo mezzo proponibile con esclusivo riferimento alle questioni di giurisdizione in senso tecnico giuridico riconducibili al paradigma dell'art. 37 c.p.c.

Cass. civ. n. 508/2000

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione quando la richiesta dichiarazione del difetto di giurisdizione implica un giudizio di fatto e di diritto intorno ad una vicenda concreta (le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno così dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da un magistrato il quale aveva presentato le dimissioni, accettate con conseguente collocamento in pensione, ed aveva successivamente impugnato tale provvedimento di accettazione e collocamento a riposo davanti al giudice amministrativo, per poi vedersi respingere l'istanza di revoca delle dimissioni da parte del Consiglio Superiore della Magistratura ed essere sottoposto a provvedimento disciplinare; le Sezioni Unite hanno stabilito che la questione circa il perdurare dell'appartenenza del magistrato all'ordine giudiziario, con riferimento alla complessa vicenda amministrativa che lo riguarda, ha natura di merito ed esclude l'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione).

Cass. civ. n. 58/2000

A norma dell'art. 41 c.p.c. il regolamento preventivo di giurisdizione deve intendersi precluso se è intervenuta una qualsiasi decisione in sede di merito, anche se limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale; a tal fine non rileva quindi lo svolgimento di accertamenti tecnici preventivi, neanche se è avvenuta l'acquisizione dei relativi atti nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 15/2000

In presenza di compromesso, o clausola compromissoria, che prevedano il ricorso all'arbitrato, rituale o irrituale, la deduzione della devoluzione della controversia insorta al collegio arbitrale, e non al giudice ordinario, non configura una questione di giurisdizione, bensì, nel primo caso (arbitrato rituale), di competenza, nel secondo, di proponibilità della domanda, con la conseguenza che, in entrambi i casi, il regolamento di giurisdizione eventualmente proposto è inammissibile.

Cass. civ. n. 905/1999

La proposizione di istanza di regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 367 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 61 L. n. 353 del 1990, non produce più la sospensione del processo pendente, potendo questa essere disposta dal giudice dinanzi al quale il processo pende solo all'esito di un giudizio sommario in ordine alla non manifesta inammissibilità o infondatezza dell'istanza medesima, con la conseguenza che, non essendo stata disposta la sospensione, il processo può proseguire ed essere definito in primo grado prima che la questione di giurisdizione sia decisa; il dovere delle Sezioni Unite della Corte di cassazione di pronunciare sulla proposta questione di giurisdizione non trova tuttavia ostacolo nella sentenza del giudice di primo grado che contenga od implichi una decisione anche in ordine alla giurisdizione, né nel fatto che, a seguito di tale sentenza, non impugnata, si sia formato il giudicato sulle questioni decise, giacché la sentenza del giudice nel processo pendente deve considerarsi alla stregua di una sentenza condizionata, nel senso che, ove la decisione della Corte Suprema di cassazione sia di segno contrario a quello ritenuto o presupposto dal giudice di merito, la sentenza di quest'ultimo, sia sulla giurisdizione che sulle questioni logicamente successive, risulterà priva di effetto, a nulla rilevando che tale sentenza non sia stata impugnata, atteso che imporre alla parte di impugnarla solo per conservare il diritto alla decisione sulla questione di giurisdizione significherebbe costruire la disciplina del regolamento su di un uso strumentale dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 298/1999

La censura con la quale si assuma il difetto di giurisdizione, ancorché inammissibile come motivo di ricorso per cassazione ordinario, in ragione del carattere non decisorio del provvedimento impugnato, può ritenersi convertita in istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 41 del c.p.c. ed in particolare quello dell'assenza di qualsiasi decisione nel giudizio di merito nel quale risulti pronunciato il provvedimento impugnato. (Alla stregua di questo principio le Sezioni Unite hanno convertito d'ufficio in istanza di regolamento preventivo il motivo del ricorso ordinario, con il quale si erano impugnati per difetto di giurisdizione provvedimenti del Commissario Liquidatore degli Usi Civici, privi del carattere della decisorietà, mentre hanno dichiarato inammissibili gli ulteriori motivi di ricorso non afferenti alla giurisdizione).

Cass. civ. n. 274/1999

Nell'ambito del sistema delineato dall'art. 21 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ratificata in Italia con legge 21 giugno 1971, n. 804, come modificato dall'art. 8 della Convenzione di San Sebastian, mirante ad evitare la formazione di decisioni parallele e parzialmente contrastanti, in grado di ostare al riconoscimento e all'esecuzione reciproci, nel caso di domande proposte anche davanti al giudice di altro Stato contraente, non si pone alcune spazio per il profilarsi di una questione di giurisdizione e per la conseguente proponibilità di un regolamento preventivo di giurisdizione. Ed infatti, in tali ipotesi, il giudice italiano, sulla base di quanto stabilito dal citato art. 21, deve innanzitutto accertare se ricorra un'ipotesi di litispendenza — nella più ampia accezione, rispetto a quella dei singoli ordinamenti nazionali, elaborata dalla Corte di giustizia della CEE con sentenza 8 dicembre 1987 in causa 144/86 — e, in caso affermativo, quale delle due cause sia stata instaurata per prima. Quindi, ove accerti che il giudice preventivamente adito sia quello dell'altro Stato contraente, egli deve sospendere il procedimento davanti a sé in attesa che la competenza di detto giudice sia stata effettivamente accertata dallo stesso, e solo dopo di ciò potrà e dovrà dichiarare la propria «incompetenza» a favore di quello adito in prevenzione. Da ciò discende — appunto — che anteriormente allo svolgimento delle suindicate fasi, quella che si pone non è già una questione di giurisdizione, ma solo di litispendenza internazionale ai fini della prescritta sospensione.

Cass. civ. n. 100/1999

La pronuncia, da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento amministrativo impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza di sospensione (nella specie accogliendola) sia stata delibata la questione di giurisdizione con l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 53/1999

Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione, non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile.

Cass. civ. n. 45/1999

La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza (anche soltanto) limitata alla giurisdizione opera con esclusivo riferimento al regolamento proposto nell'ambito del medesimo processo, e non anche nel caso in cui esso venga richiesto nel corso del (diverso) giudizio successivamente instaurato per effetto della precedente pronuncia sulla giurisdizione. (Nella specie, a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.O., l'attore aveva introdotto il nuovo giudizio presso il giudice amministrativo, dinanzi al quale il convenuto proponeva, a sua volta, ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ritenuto ammissibile dalla S.C. che ha, conseguentemente, enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Cass. civ. n. 6/1999

Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma, c.p.c. da parte dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, poiché il rinvio dell'art. 41 c.p.c. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, cioè un tipo di rinvio, largamente utilizzato nell'ambito di un medesimo testo normativo, avente lo scopo di inserire nella norma «rinviante», le disposizioni contenute nelle norme di rinvio; d'altra parte, l'art. 11 della L. n. 218/1995 non apporta significative innovazioni a quanto già disposto dall'art. 37, secondo comma, c.p.c. per quanto riguarda le modalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l'ambito delle materie alle quali si applica l'art. 41 citato.

Cass. civ. n. 590/1999

Il regolamento di giurisdizione può essere chiesto nel procedimento possessorio anche prima della conclusione della fase sommaria; tuttavia la questione di giurisdizione che in tal modo si sottopone alle Sezioni Unite della Corte di cassazione non riguarda il potere del giudice di provvedere nell'ambito di tale fase sommaria, bensì quello di conoscere, nella fase di merito, del diritto dedotto in giudizio e pertanto la proposizione del ricorso per regolamento preventivo non sospende il dovere del giudice di pronunciare sulla domanda intesa ai provvedimenti interdittali.

Cass. civ. n. 12618/1998

Qualora non vi sia stata una pronuncia esplicita sulla giurisdizione, o anche implicita (per essere passata in giudicato almeno una parte della pronuncia di merito) è ammissibile ricorrere alle Sezioni Unite civili avverso una sentenza d'appello, sollevando, ancorché per la prima volta, la questione della mancanza di giurisdizione del giudice che ha emesso la suddetta sentenza.

Cass. civ. n. 11548/1998

Attesa la natura oggettiva dell'interesse alla retta soluzione del problema della competenza giurisdizionale, il regolamento di giurisdizione è proponibile anche dalla parte che, avendo instaurato il giudizio, abbia poi dubitato – ancorché spontaneamente, e, tanto più in presenza di contestazioni della controparte – della giurisdizione del giudice da essa stessa adito.

Cass. civ. n. 11351/1998

Il regolamento di giurisdizione è proponibile nel giudizio di merito finché non sia stata pronunciata sentenza, e dunque anche qualora, nel giudizio possessorio, esaurita la fase volta all'adozione dei provvedimenti immediati, la causa sia proseguita per la decisione nel merito, in quanto il provvedimento reso sull'istanza cautelare, positivo e negativo che sia, non costituisce sentenza pur se ai fini della sua pronuncia sia stata risolta in senso affermativo o negativo una questione attinente alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 7342/1998

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, nel caso in cui dopo la sua proposizione sia cessata la pendenza della controversia cui il regolamento si riferisce.

Cass. civ. n. 7131/1998

Il regolamento preventivo di giurisdizione, inammissibile nei procedimenti cautelari stante la reclamabilità del provvedimento, positivo o negativo, adottato a conclusione degli stessi, è invece ammissibile nei procedimenti possessori quando esso venga proposto prima di qualsivoglia decisione sul merito con lo scopo di accelerare e di anticipare le questioni di giurisdizione tramite la definitiva individuazione del giudice cui sia devoluta la controversia.

Cass. civ. n. 2526/1998

La decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di regolamento di giurisdizione avente ad oggetto unicamente la giurisdizione (nella specie, conseguente alla natura autonoma o subordinata di un rapporto di lavoro intercorso con un ente pubblico), non contenendo alcuna statuizione sul merito della pretesa azionata, è idonea a formare giudicato solo sulla stessa giurisdizione, ma non anche su alcun profilo attinente alla fondatezza, o meno, della domanda.

Cass. civ. n. 12654/1997

L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che la causa, introitata per la decisione del merito, venga rimessa sul ruolo istruttorio per ulteriori adempimenti, non potendo trovare applicazione in tal caso il principio per cui il regolamento di giurisdizione non può più proporsi dal momento in cui la causa sia stata trattenuta per la decisione di merito, atteso che l'anticipazione a tale momento della preclusione (testualmente fissata dalla legge con riferimento a quello della decisione) trova ragion d'essere nel fatto che esso segna l'inizio dell'iter dei poteri decisori del giudice, con apertura di una fase, inibita all'attività delle parti, che si conclude nella pubblicazione della sentenza, e nella conseguente impossibilità che dopo tale momento il regolamento preventivo possa assolvere la sua funzione di favorire una sollecita definizione del processo; laddove qualora la fase così apertasi si concluda con una decisione non conforme alla previsione normativa dell'art. 41 (in quanto, come nella specie, per un verso di carattere processuale, siccome relativa a diniego di sospensione del procedimento, e per altro verso di carattere cautelare, in quanto resa su reclamo avverso provvedimento di sequestro conservativo) viene meno la stretta correlazione fra il trattenimento in decisione e la decisione stessa e quindi la ragione di quella anticipazione, onde in tale ipotesi il momento preclusivo del regolamento preventivo deve individuarsi nel termine della ulteriore udienza di discussione fissata a seguito dell'esaurimento della fase istruttoria riapertasi.

Cass. civ. n. 6228/1997

La proposizione del regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il giudice adito per il merito abbia provveduto su una richiesta di provvedimento cautelare, declinando, solo con riferimento ad esso, la propria giurisdizione. (Nella specie il pretore del lavoro, adito con ricorso per il merito contenente anche la richiesta di un provvedimento di urgenza, nel denegare quest'ultimo, aveva rimesso le parti davanti a sé per la trattazione nel merito).

Cass. civ. n. 3125/1997

Nel procedimento cautelare riformato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione non solo nel caso in cui il suddetto procedimento sia stato introdotto ante causam, ma anche nelle ipotesi in cui esso sia stato instaurato in pendenza del processo di merito, ovvero contestualmente a questo, atteso che in ogni caso il provvedimento emesso all'esito del procedimento cautelare è soggetto a reclamo, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Cass. civ. n. 2739/1997

La statuizione pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 41 c.p.c. per il regolamento preventivo di giurisdizione costituisce giudicato con efficacia vincolante nel processo nel corso del quale tale statuizione sia stata domandata sicché – dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito – il giudizio innanzi a quest'ultimo si esaurisce definitivamente con conseguente preclusione dello svolgimento di ogni ulteriore attività, ancorché successivamente la questione della giurisdizione risulti diversamente regolata per effetto di una sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale che, pur avendo efficacia retroattiva, è comunque inidonea a rimuovere il giudicato già formatosi. (Nella specie la S.C. – dopo che in precedenza era stato dichiarato il difetto di giurisdizione di un Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici – ha dichiarato l'inammissibilità del successivo ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione del medesimo Commissario proposto dopo che la Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 1995 aveva dichiarato incostituzionale l'art. 29, comma secondo, legge 16 giugno 1927, n. 1766, nella parte in cui non consente la permanenza del potere del Commissario agli usi civili di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione pur dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative previste dal primo comma della stessa norma).

Cass. civ. n. 9533/1996

La dichiarazione di inammissibilità di un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non impedisce la reiterazione dell'istanza medesima, ove non sia scaduto il termine previsto dalla legge per proporla, in quanto il regolamento preventivo non è un mezzo di impugnazione e ad esso non è, pertanto, applicabile il principio di consumazione del gravame.

Cass. civ. n. 9336/1996

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla pendenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che il decreto ingiuntivo opposto costituisce, fino al momento in cui esso venga confermato e reso esecutivo, ovvero revocato, un atto processuale provvisorio ed insuscettibile di passare in giudicato, che non può pertanto contenere alcuna implicita statuizione concernente la giurisdizione su cui possa formarsi la cosa giudicata.

Cass. civ. n. 5571/1996

Nei giudizi che iniziano con ricorso, ai fini della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, è sufficiente il deposito del ricorso, al quale è connessa la pendenza del giudizio di merito cui inerisce, senza che occorra anche la notifica del medesimo ricorso e del decreto di convocazione del convenuto. Conseguentemente, il soggetto che nel ricorso depositato è indicato come «convenuto» risulta legittimato, per ciò solo, alla proposizione del regolamento, a prescindere dalla notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, posto che la legittimazione al regolamento prescinde dalla costituzione dell'istante nel giudizio di merito, e ciò anche nell'ipotesi del regolamento proposto dal convenuto straniero, atteso che, con la proposizione del ricorso, per regolamento, costui manifesta, in via principale, l'intenzione di non accettare la giurisdizione del giudice italiano.

Cass. civ. n. 5098/1996

Pur dopo la modifica apportata al testo dell'art. 367 c.p.c., dall'art. 61 della legge n. 353 del 1990 – secondo cui il giudice, davanti al quale pende la causa di merito, non deve necessariamente sospenderla in caso di proposizione del regolamento di giurisdizione, ma solo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata – il ricorso per regolamento di giurisdizione può essere proposto da ciascuna parte e, quindi, anche dall'attore nel giudizio di merito, in quanto è sufficiente l'insorgere in questi di dubbi ragionevoli concernenti i limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, senza che sia indispensabile la contestazione della giurisdizione medesima ad opera delle altre parti.

Cass. civ. n. 4220/1996

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è ammissibile in riferimento ai procedimenti cautelari, poiché contro i provvedimenti di natura provvisoria e strumentale emessi a conclusione degli stessi, sia in caso di concessione della misura cautelare che (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 669 terdecies c.p.c. di cui a Corte cost. n. 253 del 1994) di rigetto del ricorso, è ammesso il reclamo a un giudice processualmente sovraordinato, cioè un mezzo di impugnazione con cui la parte interessata può ottenere in tempi brevi anche il riesame della questione di giurisdizione. D'altra parte, non essendo consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi dei procedimenti cautelari, non può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Corte di cassazione. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un regolamento preventivo di giurisdizione proposto nella pendenza di un procedimento diretto all'emissione di un provvedimento possessorio interdittale).

Cass. civ. n. 3031/1996

Anche nel regolamento preventivo di giurisdizione la mancata richiesta della trasmissione del fascicolo d'ufficio determina l'improcedibilità del ricorso, quando senza l'anzidetto fascicolo non sia possibile valutare la natura e la fondatezza della pretesa fatta valere. (Nella specie mancavano l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice amministrativo e il provvedimento ivi impugnato dalla controparte).

Cass. civ. n. 1473/1996

Il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 41 c.p.c.) è previsto con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 del codice di rito, cioè alle questioni attinenti alla giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della P.A. ed alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero; tale previsione, attesa la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto è tassativa e non può essere estesa ad ipotesi non contemplate dall'indicato art. 37. Pertanto, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un giudizio di nunciazione del quale non sia parte la P.A. e nel quale uno dei contendenti privati deduce l'impossibilità, per il giudice adito, di imporre la realizzazione di un giunto tecnico, trattandosi di questione attinente al merito della decisione, non prospettabile con il regolamento medesimo.

Cass. civ. n. 11298/1995

Il principio secondo cui il provvedimento per il regolamento preventivo di giurisdizione deve svolgersi nei confronti delle parti del giudizio di merito si applica anche nei confronti della parte che sia intervenuta in tale ultimo giudizio dopo la notificazione del ricorso per regolamento all'originario contraddittore del giudizio di merito, sempreché, all'atto dell'intervento, questo giudizio non risulti quiescente a seguito di emanazione del provvedimento di sospensione dello stesso.

Cass. civ. n. 8305/1995

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è improcedibile ai sensi dell'art. 369 c.p.c. qualora l'istante non abbia provveduto a chiedere la trasmissione del fascicolo d'ufficio del procedimento in pendenza del quale il ricorso medesimo viene proposto, nonché a depositare la relativa richiesta, ove l'inottemperanza del suddetto obbligo si traduca nell'impossibilità di individuare gli elementi indispensabili per la definizione della questione di giurisdizione.

Cass. civ. n. 6597/1995

L'estinzione del processo di merito (nella specie, per rigetto dell'istanza di fallimento) comporta il venir meno del presupposto del regolamento di giurisdizione, che è strutturato come fase incidentale del processo per l'individuazione del giudice investito della competenza giurisdizionale e di conseguenza determina la improcedibilità dell'istanza di regolamento di giurisdizione proposta.

Cass. civ. n. 6595/1995

In tema di domanda di reintegrazione nel possesso ex art. 703 c.p.c. ed avverso il provvedimento con cui il pretore dichiara che il giudice difetta di giurisdizione, così definendo l'intero giudizio, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 367, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 61 della L. 26 novembre 1990, n. 353 — il quale consente al giudice di non sospendere il processo quando ritenga l'istanza manifestamente inammissibile la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata — comporta che il regolamento di giurisdizione non possa essere ammesso dopo che il giudizio di primo grado si sia concluso con una sentenza che declina la giurisdizione, perché ormai manca una causa pendente davanti ad un giudice che ne possa disporre la sospensione. Né rileverebbe in contrario una riconduzione del provvedimento allo schema dell'ordinanza a contenuto negativo, poiché, una volta che il procedimento cautelare si sia concluso davanti al giudice di primo grado cautelare, l'art. 669 terdecies c.p.c. (nel testo risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità di cui alla sentenza n. 253 del 23 giugno 1994 della Corte Costituzionale) consente il reclamo avverso il procedimento del pretore senza limitazione alcuna, e quindi anche per ottenere che il giudice del reclamo dichiari sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice ed emetta egli il provvedimento di accoglimento della misura cautelare.

Cass. civ. n. 7154/1994

La sentenza che statuisca esclusivamente sui presupposti processuali ed in particolare sulla competenza, sia pure compiendo un'indagine di merito nei limiti necessari alla qualificazione della domanda ai fini dell'accertata incompetenza, non può considerarsi pronuncia di merito, ai sensi dell'art. 41, comma 1, c.p.c., e, pertanto, non preclude l'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 10999/1993

La sospensione del giudizio per effetto di rimessione alla Corte di giustizia della CEE, ex art. 177 del Trattato di Roma, di una questione interpretativa di norme comunitarie, non preclude la proponibilità del regolamento di giurisdizione, poiché non esclude la pendenza del processo e, mentre impedisce il compimento di atti propri di quel giudizio, non è di ostacolo al promovimento di un'autonoma fase processuale, diretta alla verifica del potere giurisdizionale del giudice adito.

Cass. civ. n. 7632/1993

Il pubblico dipendente che abbia già ottenuto il riconoscimento del proprio credito per stipendi ed accessori, quali gli interessi e la rivalutazione monetaria, dal giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva sul rapporto di impiego, può, in concorrenza col giudizio di ottemperanza per l'emanazione del titolo di spesa, procedere, per la realizzazione coattiva del credito fatto valere, ad esecuzione forzata, destinata a svolgersi davanti al giudice ordinario, senza che la questione — proponibile con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. — dell'esistenza o meno del titolo esecutivo ovvero della carenza dei requisiti di liquidità o esigibilità del credito si ponga come questione di giurisdizione denunciabile col rimedio del regolamento ex art. 41 c.p.c., essendo la giurisdizione stessa attribuita sempre al giudice ordinario nell'esecuzione forzata per crediti di somme di denaro, qualunque sia l'origine di tali crediti, salve soltanto le eccezioni espressamente previste dalla legge, come nel caso delle imposte.

Cass. civ. n. 1617/1993

Al procedimento instaurato con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a controversia di lavoro, è applicabile la deroga alla sospensione dei termini del cosiddetto periodo feriale, prevista per le controversie di lavoro dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, stante il carattere incidentale del procedimento di regolamento rispetto a quello di merito in cui s'innesta e del quale condivide la natura, e le esigenze di celerità, al cui soddisfacimento quella deroga è predisposta.

Cass. civ. n. 1308/1993

Nel procedimento di estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art. 147 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, è ammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto il procedimento medesimo comporta l'esercizio di potestà giurisdizionale e l'esperibilità del regolamento non trova ostacolo nella precedente dichiarazione di fallimento, alla cui fase il detto socio è estraneo.

Cass. civ. n. 13313/1992

Decisione nel merito, preclusiva, a norma dell'art. 41 primo comma c.p.c., del regolamento preventivo di giurisdizione, è quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volontà di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, sia pure con riferimento solo ad alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari attinenti al merito o questioni pregiudiziali, come la sentenza che pronuncia sulla irricevibilità della domanda per tardività, in quanto la decadenza per inosservanza del termine implica non solo impossibilità per il giudice adito di pronunciarsi sul merito della lite, ma anche e soprattutto la definitiva sistemazione del rapporto sostanziale nei termini in cui è stato costituito del provvedimento impugnato, per modo che su tale rapporto non è più possibile alcun intervento della giurisdizione.

Cass. civ. n. 13082/1992

Il rigetto (ante causam) dell'istanza di concessione di provvedimento di urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., comportando il sopravvenuto difetto di pendenza del procedimento di merito rispetto al quale avrebbe dovuto operare il proposto regolamento di giurisdizione, fa anche venir meno ogni ragione del regolamento stesso, il quale deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 12405/1992

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da avvocato (iscritto nell'apposito albo) munito di procura speciale cioè conferitagli (prima del ricorso medesimo) con specifico riferimento alla fase processuale da instaurare innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 12200/1992

Il presidente del comitato di gestione di una unità sanitaria locale, al quale tale comitato, con delibera emanata in via d'urgenza e dichiarata immediatamente esecutiva, abbia conferito autorizzazione a proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo, non è legittimato, in difetto di esplicita autorizzazione al riguardo, a proporre istanza di regolamento di giurisdizione nel giudizio conseguente all'opposizione, essendo, comunque, ulteriore motivo d'inammissibilità dell'istanza il difetto di documentazione attestante la sottoposizione di detta delibera al controllo del CO.RE.CO ai sensi dell'art. 49 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e degli artt. 55 e ss. della L. 10 febbraio 1953, n. 62.

Cass. civ. n. 12078/1992

Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 c.p.c. con limitato effetto alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 è, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, inammissibile ove proposto in una controversia fra privati per far valere l'improponibilità della domanda sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento proposto da una loggia massonica nella causa di impugnazione di delibera di espulsione di un associato, deducendosi essere stata questa adottata a seguito di apposito procedimento previsto da norme statutarie, liberamente accettate al momento dell'adesione all'associazione e di contenuto incompatibile con la persistente potestà dell'associato medesimo di ricorrere all'autorità giudiziaria).

Cass. civ. n. 12077/1992

La proponibilità del regolamento di giurisdizione non è preclusa dalla pronuncia di sentenza declinatoria della giurisdizione dal giudice adito, non costituendo essa decisione di merito, neanche se, essendo stata resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si accompagni al provvedimento, meramente conseguenziale, di revoca di decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 5794/1992

L'affermazione dell'infondatezza della domanda, svolta ad abundantiam nella motivazione della sentenza di primo grado dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice adito, non costituisce – in quanto non tradotta nel dispositivo ed effettuata, comunque, nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale – decisione sul merito preclusiva della proponibilità del regolamento di giurisdizione.

Cass. civ. n. 3203/1991

In tema di regolamento preventivo di giurisdizione, il ricorso ed il controricorso, in quanto soggetti alle regole di cui agli artt. 364 e ss. c.p.c., devono essere sottoscritti da avvocato munito di valida procura speciale, e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ove proposti in forza di procura non speciale, ovvero di procura speciale conferita da soggetto all'uopo non abilitato (quale il mandatario generale ad lites).

Cass. civ. n. 380/1991

Con riguardo a pretesa creditoria nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si verifica una situazione d'improponibilità, o, se proposta, d'improseguibilità, della domanda, fino a quando il credito stesso non sia fatto valere nella fase amministrativa di verificazione dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura, non di difetto temporaneo di giurisdizione, trattandosi di un differimento che investe l'esercizio del potere giurisdizionale, non la sua spettanza, con la conseguenza che le questioni attinenti all'osservanza dell'indicato divieto non sono deducibili con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 12218/1990

Stante la peculiare natura dell'istanza di regolamento di giurisdizione, che non è un mezzo d'impugnazione e non presuppone una situazione di soccombenza, ma è uno strumento esperibile indifferentemente da ciascuna delle parti, l'inammissibilità della istanza proposta da una di esse (per la mancanza, nella specie, della procura speciale all'avvocato che ha sottoscritto l'istanza) non preclude alla Suprema Corte la decisione della questione di giurisdizione ove, la controparte, in sede di controricorso, non abbia dedotto l'inammissibilità dell'istanza predetta, ma abbia preso posizione sulla questione medesima, configurandosi tale atteggiamento come impulso processuale idoneo perché sia pronunciata la decisione al riguardo.

Cass. civ. n. 7935/1990

Ai sensi dell'art. 41 c.p.c., che richiama gli artt. 365 ss. c.p.c., il ricorso per regolamento di giurisdizione ed il relativo controricorso debbono essere sottoscritti da avvocato munito di procura speciale, con conseguente inidoneità allo scopo del mandato generale alle liti rilasciato anteriormente alla proposizione del regolamento e di quello, pur speciale, conferito da parte del titolare di tale mandato, che non sia anche procuratore ad negotia.

Cass. civ. n. 3020/1990

La sentenza, con cui il giudice di primo grado afferma la propria competenza, non osta a che la giurisdizione venga contestata con istanza di regolamento preventivo, in quanto non configura pronuncia «nel merito», ai sensi ed agli effetti dell'art. 41 c.p.c., né contiene un'implicita affermazione della giurisdizione medesima, suscettibile di acquistare autorità di giudicato, la quale è ravvisabile solo nella decisione sul merito della domanda, in quanto presupponente necessariamente la giurisdizione del giudice che l'ha emessa.

Cass. civ. n. 2335/1988

Nel procedimento per convalida di sfratto, di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., i provvedimenti resi dal pretore nella fase preliminare, in quanto di carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito, e, pertanto, non ostano alla proponibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c.

Cass. civ. n. 1681/1988

L'omesso deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio, vistata dal cancelliere del giudice del merito, non determina la improcedibilità del ricorso per regolamento di giurisdizione soltanto se dagli atti e documenti inseriti nei fascicoli di parte sia possibile ricavare gli elementi indispensabili per la decisione della questione di giurisdizione prospettata con il ricorso.

Cass. civ. n. 3005/1986

La sentenza non definitiva del giudice di primo grado, la quale, nel dichiarare manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale, circa una norma riguardante il merito della pretesa attrice, interpreti la norma medesima, sia pure al limitato fine della rilevanza di detta questione, vieppiù se in termini che investano il fondamento della pretesa stessa (nella specie, con l'implicito riconoscimento dell'an debeatur), configura decisione nel merito, ed osta, pertanto, all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell'art. 41 c.p.c.

Cass. civ. n. 2100/1986

L'esperibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione postula, oltre la mancanza di una decisione nel merito in primo grado, che la questione della giurisdizione sia ancora suscettibile di esame e decisione, in quanto non preclusa dalla formazione in proposito del giudicato. Pertanto, qualora il giudice di primo grado abbia affermato con sentenza non definitiva la propria giurisdizione, e tale pronuncia non sia più impugnabile con appello immediato, per decorso del relativo termine, né sia stata oggetto di riserva di appello differito, a norma dell'art. 340 c.p.c., resta esclusa la possibilità di proporre il regolamento di giurisdizione, in considerazione del passaggio in giudicato della suddetta pronuncia, essendo altresì irrilevante un'eventuale precedente «riserva di regolamento», non prevista dalle norme processuali, e comunque non equiparabile alla riserva di impugnazione, stante la diversa funzione e struttura del regolamento preventivo di giurisdizione.

Cass. civ. n. 1857/1986

Qualora il processo di merito, in relazione al quale è stata proposta istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, venga dichiarato estinto (nella specie, per rinuncia agli atti), si determina l'inammissibilità del regolamento, per sopravvenuto difetto d'interesse.

Cass. civ. n. 1560/1986

La cessazione della materia del contendere, che determina l'inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, postula, pure nel procedimento dinanzi al giudice amministrativo, un accertamento di carattere sostanziale, nonché una pronuncia sulle spese, e, pertanto, può essere rilevata e dichiarata solo nel giudizio in pendenza del quale è proposto detto ricorso, non anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte in sede di regolamento.

Cass. civ. n. 6448/1985

I provvedimenti immediati emessi dal pretore nella fase preliminare dei procedimenti per convalida di sfratto (artt. 665 e 666 c.p.c.), in considerazione del loro carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito in primo grado, e non ostano, pertanto, alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione a norma dell'art. 41 c.p.c.

Cass. civ. n. 4963/1985

La sopravvenuta morte della parte costituita, nel corso del processo di merito, non vale ad escludere la regolarità della successiva notificazione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel domicilio eletto presso il procuratore della parte medesima, ove la dichiarazione di tale evento, davanti al giudice di quel processo, non sia stata resa dal suddetto procuratore, a norma dell'art. 300 c.p.c. (ma dal difensore dell'avversario).

Cass. civ. n. 3097/1985

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile da chi risulti munito della qualità di parte (nella specie, a seguito di intervento volontario) nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, mentre ogni deduzione circa la ritualità e validità dell'assunzione di detta qualità (nella specie, sotto il profilo della tardività dell'intervento) non può interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo, restando affidata alla decisione del giudice a quo, ove riconosciuto munito di giurisdizione.

Cass. civ. n. 2182/1985

L'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, che venga proposta, in pendenza del giudizio promosso davanti al pretore in funzione del giudice del lavoro, per sostenere la devoluzione della controversia al giudice specializzato, è inammissibile, in quanto investe una questione di ripartizione di attribuzioni fra organi della giurisdizione ordinaria, cioè una questione di competenza, e non è suscettibile di conversione in ricorso per regolamento di competenza, difettando una pronuncia in proposito del giudice adito.

Cass. civ. n. 1170/1985

Qualora, in pendenza di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, si verifichi il venir meno di ogni ragione di contesa fra le parti, come nel caso di rinuncia all'azione, con accordo sulle spese del giudizio, deve affermarsi l'inammissibilità del ricorso medesimo, per difetto di interesse ad una pronuncia sulla giurisdizione.

Cass. civ. n. 5998/1984

In pendenza di espropriazione forzata, in relazione alla quale il giudice dell'esecuzione abbia respinto l'istanza di sospensione, non è esperibile il regolamento preventivo di giurisdizione, per sostenere che detto giudice aveva l'obbligo di concedere la sospensione, non avendo il potere di rilevare l'intervenuta estinzione di una causa pregiudiziale vertente sull'effettiva appartenenza dei beni pignorati, in quanto tale questione non investe le attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo, ma il corretto esercizio di esse, anche in relazione alla competenza trattandosi di ripartizione dei compiti, nell'ambito dello stesso ordine giurisdizionale, fra giudice del processo di esecuzione e giudice del processo di cognizione.

Cass. civ. n. 5836/1984

L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ad opera anche della parte che ha adito il giudice, postula un interesse concreto ed attuale a sentire definire la questione di giurisdizione, e, pertanto, deve essere negata qualora, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, non sia profilabile l'eventualità di una declinatoria della giurisdizione di detto giudice e di una conseguente inutilità dell'attività processuale già svolta.

Cass. civ. n. 5585/1984

Il principio fissato dall'art. 390 c.p.c., secondo il quale la rinuncia al ricorso ordinario per cassazione opera anche se non accettata dalla controparte, implicando essa il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e quindi il venir meno dell'interesse dell'avversario a contrastare l'impugnazione, non è applicabile con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Questo, infatti, non è un mezzo d'impugnazione, né, correlativamente, presuppone una situazione di soccombenza, ma è uno strumento esperibile da ciascuno dei contendenti per conseguire, in esito ad un procedimento di tipo incidentale, la definizione della questione di giurisdizione in via prioritaria. Ciò comporta che la rinuncia al regolamento preventivo, quando l'avversario non si sia limitato a sostenerne l'inammissibilità od improcedibilità, ma abbia contrapposto la propria tesi sulla questione di giurisdizione, non può implicare, in difetto di accettazione, l'estinzione del procedimento incidentale, in quanto l'insistere del controricorrente, per la trattazione e definizione del contrasto sul punto della giurisdizione, configura un impulso processuale idoneo a tale fine, e quindi preclusivo di detta estinzione.

Cass. civ. n. 5369/1984

In pendenza di opposizione all'esecuzione, promossa ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non è esperibile il regolamento preventivo, per sostenere che il provvedimento, costituente il titolo esecutivo, sia stato erroneamente reso dal giudice ordinario in materia devoluta al commissario regionale per gli usi civici, trattandosi di questione di giurisdizione che non riguarda detto giudizio di opposizione, ma il distinto procedimento cognitivo, ormai concluso con quel provvedimento.

Cass. civ. n. 5244/1984

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in pendenza di procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense (la cui esperibilità deve essere riconosciuta in relazione al carattere giurisdizionale del procedimento stesso nell'indicata fase) va notificato, al pari del ricorso per cassazione contro le decisioni rese dal suddetto Consiglio nazionale, tanto al Consiglio dell'ordine locale, che ha adottato il provvedimento disciplinare, quanto al procuratore generale presso la Corte Suprema, nell'unico termine all'uopo fissato, con la conseguenza che la mancata notificazione ad uno di tali contraddittori necessari rende inammissibile il ricorso, essendo esclusa la possibilità di successiva integrazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 5026/1984

In sede di regolamento preventivo di giurisdizione, avente ad oggetto esclusivamente le questioni attinenti alla giurisdizione, o le questioni che sono in funzione di essa (ivi compresa la ammissibilità del regolamento medesimo), non possono essere dedotti vizi attinenti alla costituzione del contraddittorio davanti al giudice a quo (nella specie, nullità della procura alla lite rilasciata dall'attore all'estero per difetto di legalizzazione), il cui esame spetta a detto giudice, salvo che si verta in tema di inesistenza del contraddittorio stesso, rilevabile prima facie, difettando, in tal caso, il presupposto per l'esperibilità del regolamento, cioè la pendenza di un processo.

Cass. civ. n. 1977/1984

Non può costituire materia di regolamento di giurisdizione, che, se proposto, dev'essere dichiarato inammissibile, l'asserito conflitto fra due autorità provviste egualmente di giurisdizione, e costituenti entrambe organi della giurisdizione ordinaria. (Nella specie, essendo stata proposta azione di reintegrazione per preteso spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario, perpetrato mediante l'illegittima esecuzione di un sequestro giudiziario, è stato chiesto il regolamento di giurisdizione, tra il pretore, adito con la domanda di reintegrazione, ed il giudice competente a conoscere della convalida del sequestro).

Cass. civ. n. 3954/1984

Con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, l'omessa produzione dell'atto introduttivo del giudizio, in relazione al quale viene sollevata la questione di giurisdizione, e la mancanza di una diversa acquisizione dell'atto medesimo, indispensabile per la soluzione in concreto di detta questione, comportano la improcedibilità del ricorso stesso.

Cass. civ. n. 2851/1984

La dichiarazione d'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., non osta all'ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; ed a tal fine non è rilevante che sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l'irrilevanza dell'adozione di una forma processuale non utilizzabile nell'ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell'atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte sulla questione di giurisdizione.

Cass. civ. n. 2329/1984

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, proposto in relazione a procedimento instaurato per l'adozione di provvedimenti d'urgenza a norma dell'art. 700 c.p.c., deve essere dichiarato inammissibile in conseguenza della sopravvenuta definizione di quel procedimento con il rigetto dell'istanza attrice, senza la fissazione di un termine per l'inizio del giudizio di merito e senza che questo giudizio sia stato in concreto promosso, implicando ciò il venire meno dell'interesse al regolamento medesimo per la mancanza di un processo pendente.

Cass. civ. n. 883/1984

La cessazione della materia del contendere nel giudizio di merito, in pendenza del quale è stato proposto il regolamento preventivo di giurisdizione, implica l'inammissibilità del regolamento medesimo, difettando l'interesse ad una pronuncia sulla giurisdizione.

Cass. civ. n. 7373/1983

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, il quale indichi le parti del processo cui si riferisce in termini generici, non sufficienti alla loro identificazione (nella specie, in giudizio promosso da più parti, aggiungendo al nome della prima l'espressione «ed altri»), è inammissibile, per inosservanza dell'obbligo fissato dall'art. 366 primo comma n. 1 c.p.c. (applicabile in virtù del richiamo dell'art. 41 c.p.c.), mentre resta a tal fine irrilevante che la suddetta identificazione sia possibile utilizzando atti autonomi e distinti, quale la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 6917/1983

Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in relazione ad una pluralità di procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi, è proponibile con unico atto, qualora le pretese rispettivamente fatte valere in detti procedimenti siano inscindibilmente connesse, sì da dover essere necessariamente esaminate e decise in unico processo e dallo stesso giudice. (Nella specie, a fronte degli atti di un comune, rivolti a conseguire il rilascio di un immobile adibito a teatro e delle relative attrezzature, il privato, gestore di detto teatro, aveva impugnato tali atti davanti al giudice amministrativo, ed aveva altresì chiesto la disapplicazione degli stessi, davanti al giudice ordinario, al fine di mantenere il godimento di quei beni e di poter proseguire la propria attività. La Suprema Corte, rilevando la unitarietà della vicenda processuale, ha ritenuto esperibile il regolamento di giurisdizione con un solo atto, alla stregua del principio di cui sopra).

Cass. civ. n. 6417/1983

Il regolamento di giurisdizione, in relazione a due giudizi pendenti fra le stesse parti, in ordine alla stessa domanda, davanti a giudici diversi (nella specie, giudice ordinario e commissione tributaria), è proponibile con un'unica istanza.

Cass. civ. n. 6175/1983

La sopravvenienza della rinuncia agli atti del giudizio, in relazione al quale sia stata proposta istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non preclude l'esame e la decisione sull'istanza medesima, in difetto di una formale declaratoria di estinzione del processo, resa a norma degli artt. 306 e 308 c.p.c.

Cass. civ. n. 4509/1983

L'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del comune, rilasciata dai competenti organi municipali con riguardo al procedimento di merito, non abilita il sindaco medesimo alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, in pendenza di detto procedimento, occorrendo a tal fine una distinta autorizzazione.

Cass. civ. n. 3234/1983

L'art. 41 secondo comma c.p.c., il quale conferisce alla pubblica amministrazione, che non sia parte in causa, il potere di chiedere che sia dichiarato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del difforme trattamento rispetto alle parti in causa, tenuto conto che queste trovano adeguata tutela nella facoltà di richiedere il regolamento preventivo, ovvero di proporre impugnazione ordinaria anche sul punto della giurisdizione, il riscontro della cui sussistenza, peraltro, resta in primo luogo ed anche d'ufficio affidato al giudice.

Cass. civ. n. 3013/1983

La sanzione dell'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., per mancato deposito nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, trova applicazione anche con riguardo al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, in forza del rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 41 c.p.c.

Cass. civ. n. 1206/1983

Il vizio di notificazione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per l'erronea identificazione dell'organo munito di rappresentanza organica, deve considerarsi sanato per effetto della costituzione in giudizio dell'organo legittimato a rappresentare l'ente, senza che possa farsi questione dell'avvenuta scadenza del termine per proporre il ricorso, non costituendo il regolamento preventivo di giurisdizione un mezzo di impugnazione ad essendo esso precluso soltanto dalla decisione della causa nel merito in primo grado.

Cass. civ. n. 6653/1982

Qualora la causa, relativamente alla quale sia stata presentata istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, anziché essere sospesa, venga decisa nel merito con sentenza passata in giudicato, il regolamento medesimo deve essere dichiarato improponibile per sopravvenuto difetto d'interesse.

Cass. civ. n. 5318/1982

La notificazione della domanda giudiziale determina la pendenza della lite. Dopo tale notificazione, pertanto, è proponibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 41 c.p.c., restando a detto fine irrilevante che non sia ancora avvenuta la costituzione delle parti nel giudizio di merito.

Cass. civ. n. 5231/1982

L'ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, che sia diretto a contestare la giurisdizione del giudice adito limitatamente a domanda cautelare inserita nel processo di merito (nella specie, istanza di sospensione dell'atto amministrativo impugnato davanti al Tar), resta esclusa in conseguenza dell'esaurimento di detto processo, tenuto conto che il procedimento cautelare ne costituisce una fase incidentale e non autonoma, per l'adozione di provvedimenti inidonei a sopravvivere alla definizione del processo stesso.

Cass. civ. n. 3474/1982

La deduzione, da parte del convenuto, della propria estraneità alla lite non incide sull'interesse del convenuto medesimo a contestare la giurisdizione del giudice davanti al quale è stato citato, e non gli preclude la facoltà di esperire ricorso per regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 c.p.c.

Cass. civ. n. 1280/1982

Il ricorso per regolamento di giurisdizione è inammissibile, quando venga proposto in relazione ad un processo di merito in cui si sia verificata una causa di estinzione (nella specie, estinzione per mancata riassunzione del processo interrotto nel termine perentorio dell'art. 305 c.p.c.) tempestivamente eccepita dalla controparte, ancorché l'estinzione stessa non sia stata ancora dichiarata, atteso che la proponibilità di tale ricorso postula la pendenza del procedimento sul quale è destinata ad incidere la richiesta definizione della questione di giurisdizione.

Cass. civ. n. 1276/1982

Con riguardo a cause riunite nel medesimo processo, le parti dell'una non sono legittimate, per difetto di interesse, a proporre regolamento preventivo per questioni di giurisdizione che siano attinenti esclusivamente all'altra, senza alcuna influenza su quella di cui esse sono i soggetti.

Cass. civ. n. 836/1982

Qualora la qualificazione del rapporto dedotto in giudizio costituisca presupposto necessario per l'individuazione del giudice munito di giurisdizione, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno il potere e dovere, alla stregua delle allegazioni delle parti e delle risultanze degli atti del processo, di procedere alla qualificazione medesima, con l'identificazione dell'oggetto sostanziale della domanda e della natura delle posizioni soggettive con essa fatte valere, salva ed impregiudicata restando ogni indagine di merito sulla concreta esistenza ed estensione di tali posizioni.

Cass. civ. n. 6530/1981

La questione del difetto di giurisdizione degli arbitri, per essere la domanda devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non è proponibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, né in corso di giudizio arbitrale, atteso che tale regolamento postula un procedimento davanti agli organi giurisdizionali dello Stato, né in pendenza dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, tenuto conto che il lodo stesso, dopo il decreto di esecutività del pretore, integra un provvedimento giurisdizionale, e detta impugnazione per nullità configura una fase di secondo grado del processo, sia pure limitata alla denuncia di determinati vizi, sicché l'esperibilità del regolamento trova ostacolo nell'esistenza di una decisione nel merito in primo grado.

Cass. civ. n. 2920/1980

Nel corso dell'opposizione proposta dal terzo avverso l'esecuzione forzata, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., per tutelare un diritto che si assume leso dall'esecuzione medesima, è inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo a quelle questioni che sono inerenti al giudizio concluso con la sentenza che costituisce il titolo esecutivo, ovvero attinenti ai limiti interni della giurisdizione dell'adito giudice dell'opposizione.

Cass. civ. n. 1700/1977

Le norme che disciplinano le diverse forme in cui può essere attuata l'espropriazione forzata mobiliare e stabiliscono le regole per la distribuzione della somma ricavata nel caso di intervento di altri creditori nel processo esecutivo sono norme che regolano l'esercizio della giurisdizione e, quindi, la presuppongono. Conseguentemente, non può essere prospettata come questione di (difetto assoluto di) giurisdizione l'asserita inosservanza di tali norme da parte del giudice dell'esecuzione nell'esercizio delle sue funzioni di direzione del processo di espropriazione: tale asserita inosservanza non può perciò essere fatta valere mediante il regolamento preventivo di giurisdizione, bensì nelle forme previste dalla legge e cioè con le opposizioni previste per la contestazione della regolarità degli atti del processo, ovvero, come nel caso dell'opposizione in sede di distribuzione della somma ricavata, della legittimità di un singolo atto di esso. (Nella specie era stata chiesta, con regolamento, la dichiarazione di improponibilità assoluta della domanda per essere stata fatta valere la pretesa esecutiva, da parte del creditore procedente, nelle forme dell'espropriazione mobiliare presso il debitore invece che in quelle che si affermavano applicabili, dell'espropriazione presso terzi).

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Simona chiede
lunedì 13/02/2012 - Lazio
“Il regolamento di giurisdizione può essere proposto entro il primo grado, cioè prima che la sentenza sia decisa nel merito, da chi sia parte del processo pendente. Ma può essere proposto sia dalle parti (attore/convenuto) che d'ufficio dal giudice?
Questo sicuramente vale per il regolamento di competenza (che è un mezzo di impugnazione), infatti può essere proposto dalle parti (e può essere necessario o facoltativo) e anche dal giudice (successivamente adito che non si reputi competente) per risolvere i conflitti virtuali tra i giudici sulla competenza.
Grazie.”
Consulenza legale i 20/02/2012

Il regolamento di giurisdizione è uno strumento atto ad evitare che si proceda davanti ad un giudice sfornito di giurisdizione e si veda poi cassata la sentenza dalla Corte Suprema. Ha prevalente funzione di economia processuale e non si tratta di un mezzo di impugnazione, ma semplicemente rimette il potere di decidere sulla questione di giurisdizione alla Corte Suprema.

Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile, finchè la causa non sia decisa nel merito, da chiunque risulti munito della qualità di parte nel procedimento in pendenza del quale si chiede la definizione della questione di giurisdizione, essendo idonea ad interferire sull'ammissibilità del regolamento medesimo ogni deduzione circa la validità dell'assunzione di detta qualità in capo al soggetto che tale mezzo ha opposto. Il regolamento è dunque proponibile dal convenuto, ma anche dall'attore che vi ha dato causa, proprio per evitare e prevenire inutili passaggi davanti al giudice.

L'art. 59 della l. 69/2009 regola la possibilità della continuazione del processo dinanzi al giudice indicato come provvisto di giurisdizione a seguito della sentenza con cui il giudice nazionale abbia declinato la propria giurisdizione. In tale sentenza il giudice deve indicare il giudice munito di giurisdizione sulla controversia sottoposta a giudizio (sempre che la carenza di giurisdizione non sia assoluta). Se entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria di giurisdizione la domanda è riproposta al giudice in essa indicato, si ha una sorta di continuazione del processo davanti al nuovo giudice. La riproposizione della domanda nei termini davanti al giudice indicato, vincola le parti ma non il giudice che può sempre sollevare d'ufficio, con ordinanza, il regolamento di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Tale regolamento è proponibile fino alla prima udienza fissata per la trattazione nel merito.