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Articolo 1 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Giurisdizione dei giudici ordinari

Dispositivo dell'art. 1 Codice di procedura civile

La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari (1) secondo le norme del presente Codice [37 c.p.c.; 2907 c.c.; 102, 103 Cost.] (2)(3).

Note

(1) I giudici ordinari sono il Giudice di pace, il Tribunale, la Corte d'appello e la Cassazione in base a quanto sancito dall'art. 1, r.d. 30-1-1941, n. 12 (legge sull'ordinamento giudiziario), come modificato dall'art. 45, l. 21-11-1991, n. 374 e, successivamente modificato dal d.lgs. n.51/1998. In seguito a tale ultima modifica, a decorrere dal 2-6-1999, le competenze del pretore sono trasferite al tribunale ordinario che giudica in composizione monocratica [v. 50ter] o collegiale [v. 50bis].Si è soliti suddividere la giurisdizione civile ordinaria in quattro sottotipi: 1.giurisdizione di cognizione, destinata a risolvere una controversia al fine di accertare una determinata situazione giuridica. In tale ambito, il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto soggettivo fatto valere dall'attore o dal ricorrente; 2.giurisdizione esecutiva, rivolta a dare attuazione ad un diritto già accertato; 3.giurisdizione cautelare, con cui l'organo giudiziario garantisce l'utilità del risultato ottenuto in sede di giurisdizione di procedimento di cognizione o esecutivo; 4.giurisdizione volontaria, dove l'intervento del giudice è richiesto al fine di controllare determinate attività dei privati o la gestione di particolari interessi.
(2) E' bene precisare che accanto ai giudici ordinari speciali disposizioni di legge individuano i giudici speciali e le sezioni specializzate. I primi non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria e si caratterizzano per essere competenti in alcune materie determinate (ad es. la materia pensionistica è devoluta alla Corte dei Conti, le controversie concernenti le acque pubbliche al Tribunale superiore delle acque pubbliche ecc.). Tuttavia, fanno eccezione i giudici amministrativi (Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato) i quali, anche se non appartengono all'autorità giudiziaria ordinaria sono dotati di una competenza generale ma solo in materia di interessi legittimi. In tale ambito, appare opportuno segnalare il disposto di cui all'art. 102 Cost., in base al quale non è possibile procedere all'istituzione di nuovi giudici speciali rispetto a quelli già esistenti. Tale divieto non sussiste nel caso in cui si voglia procedere all'istituzione di sezioni specializzate che consistono in organi degli uffici giudiziari ordinari che si connotano per la presenza di esperti estranei alla magistratura, dotati di particolari conoscenze. Sono tali ad esempio: i Tribunali per i minorenni, i Tribunali regionali per le acque, le sezioni d'appello per i minorenni, le sezioni specializzate agrarie e la sezione dell'appello di Roma per i reclami avverso le decisioni dei commissari liquidatori di usi civici. Sul punto è necessario richiamare l'art.2 del d.l. n. 1/2012 convertito nella L.27/2012 che ha istituito il Tribunale delle Imprese in materia di impresa, destinato a sostituire le vecchie sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale ex d.lgs. 168/2003.
(3) Si parla di questione di giurisdizione quando si è nell'ambito della ripartizione delle controversie tra i giudici speciali e quelli ordinari rappresenta. Diversamente, si ha una questione di competenza quando si parla della ripartizione delle controversie tra sezioni specializzate e sezioni ordinarie.

Ratio Legis

La ratio di tale norma si può individuare nella necessità di definire il concetto di giurisdizione civile, intesa quale attività esercitata dai giudici ordinari volta ad applicare le norme giuridiche nel caso concreto al fine di dirimere una controversia tra soggetti privati sorta in relazione alla violazione di un diritto soggettivo. Il giudice è chiamato a stabilire se vi sia stata o meno la lesione del diritto soggettivo e a ripristinare l'ordine violato. Inoltre, dal testo si evince la c.d. disponibilità della tutela giurisdizionale da parte di colui che intende agire in giudizio, il quale deciderà se avvalersi o meno della potestà giurisdizionale per la difesa di un proprio diritto sostanziale, di cui possa disporre. Dalla predetta norma si ricava il principio dell'unità della giurisdizione in base al quale la giurisdizione ordinaria è quella generale a cui appartengono tutte le materie non appartenenti ai giudici speciali. Si parla, infatti, di giurisdizione normale e generale.

Brocardi

Curia
Iuris dictio

Spiegazione dell'art. 1 Codice di procedura civile

Tre sono i poteri previsti dall’ordinamento giuridico dello Stato italiano:

  1. Potere legislativo;
  2. Potere esecutivo;
  3. Potere giudiziario.

E’ a quest’ultimo di tali poteri che ci si riferisce quando si parla di giurisdizione civile, la quale è regolata da tutte quelle norme volte a consentire agli organi che ne fanno di parte e che la esercitano di applicare concretamente le norme giuridiche dettate dal potere legislativo e, in casi eccezionali, dal potere esecutivo.
 
Ovviamente, il potere giudiziario non si esplica soltanto nell’esercizio della giurisdizione civile, ma viene in rilievo tutte le volte in cui lo Stato interviene per attuare una norma giuridica violata, ciò che può anche accadere in campo penale, amministrativo, contabile e tributario (così, alla giurisdizione civile, si affiancano la giurisdizione amministrativa, la giurisdizione contabile e la giurisdizione tributaria).
 
Tra tali specie di giurisdizione, quella civile si distingue per avere ad oggetto la tutela di diritti soggettivi, diritti che possono vantarsi non soltanto nei confronti di altre persone fisiche, intese come soggetti privati, ma anche nei confronti di società, enti e soggetti pubblici, con cui si è entrati o ci si accinge ad entrare in conflitto.
 
A quest’ultimo proposito va precisato che non sempre, tuttavia, l’esercizio della giurisdizione presuppone l’esistenza di un conflitto, conoscendo il nostro ordinamento anche quella che si definisce giurisdizione volontaria, la quale si caratterizza per il fatto che per mezzo di essa l’autorità giudiziaria non ha il compito di tutelare un diritto già perfetto (il c.d. diritto soggettivo), piuttosto quello di rimuovere un ostacolo all’esercizio di tale diritto (si dice che in questo caso l’autorità giudiziaria svolge una funzione integrativa).
 
Si ritiene molto importante sottolineare che ad ogni individuo facente parte della comunità statuale compete un diritto costituzionalmente garantito di ricorrere al giudice ordinario, avvalendosi della funzione giurisdizionale che egli esercita, e che tale tutela la si rinviene all’art. 24 Cost., norma che al primo comma riconosce espressamente a tutti il diritto di agire in giudizio per ottenere la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
 
Chiaramente, la decisione di ricorrere alla tutela giurisdizionale deve sempre  intendersi ed esser vista come esercizio di un diritto, e mai l’ordinamento potrà obbligare in alcun modo la singola persona a richiedere e fare ricorso a quella tutela.
 
Continuando nella lettura della norma si legge che la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari, salva la possibilità di deroga da parte di specifiche disposizioni di legge.
 
Per giudici ordinari devono qui intendersi quei giudici che risultano espressamente istituiti dal nostro ordinamento giudiziario (il R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), previsione questa che costituisce anch’essa espressione di una garanzia fondamentale di uno stato di diritto, quale indubbiamente può qualificarsi lo Stato italiano.
 
Un rafforzamento di questa parte della norma in esame lo si ritrova all’art. 102 Cost., il quale stabilisce al suo primo comma che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, mentre al secondo comma dispone che non possono istituirsi giudici straordinari o giudici speciali, salva la possibilità di istituire sezioni specializzate per determinate materie, a cui saranno anche ammessi a partecipare cittadini idonei estranei alla magistratura (ne sono un classico esempio le Sezioni specializzate agrarie dei Tribunali e le Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale).

Massime relative all'art. 1 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 22575/2019

È devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - la controversia instaurata da un privato che, contestando la natura demaniale di un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia stato ingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi la parte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo, e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento del provvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza del potere amministrativo esercitato.

Cass. civ. n. 6885/2019

Qualora il privato abbia fatto incolpevole affidamento su un provvedimento amministrativo ampliativo della propria sfera giuridica, successivamente annullato, in via di autotutela od "ope iudicis", senza che si discuta della legittimità dell'annullamento, la controversia relativa ai danni subiti dal privato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario perché ha ad oggetto non già la lesione di un interesse legittimo pretensivo, bensì una situazione di diritto soggettivo rappresentata dalla conservazione dell'integrità del patrimonio, pregiudicato dalle scelte compiute confidando sulla legittimità del provvedimento amministrativo poi caducato. (Principio affermato in fattispecie di intervento edilizio privato per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica da destinare a particolari categorie di conduttori, regolato, quanto alla misura dei canoni di locazione esigibili, da convenzione poi revocata in autotutela, con conseguente riduzione del canone massimo).

Cass. civ. n. 6884/2019

Nella controversia instaurata da un dipendente del British Council, già assunto a tempo indeterminato, per il riconoscimento del trattamento retributivo conseguente alla nullità di precedenti contratti a termine, sussiste la giurisdizione del giudice italiano, in applicazione del principio della cd. immunità ristretta, in quanto la ricostruzione del rapporto da un punto di vista economico non comporta in alcun modo apprezzamenti, indagini o statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero che siano espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione.

Cass. civ. n. 26149/2017

Sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in funzione di giudice del lavoro, le controversie concernenti la legittimità delle trattenute assicurativo-previdenziali operate dal datore di lavoro su somme corrisposte al lavoratore, trattandosi di materia previdenziale alla quale è del tutto estranea la giurisdizione tributaria, mancando del tutto un atto qualificato, rientrante nelle tipologie di cui all’art. 19, d.l.vo n. 546 del 1992 o ad esse assimilabili, che costituisca esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione proprio del rapporto tributario. (Nella fattispecie, la S.C. ha così regolato la giurisdizione in un’ipotesi in cui il giudice del lavoro, a seguito di un’opposizione a precetto proposta dal datore di lavoro contro l'esecuzione minacciata dal lavoratore per il pagamento della differenza tra la somma lorda oggetto di un verbale conciliativo e la somma effettivamente versata al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, aveva declinato la propria giurisdizione, ritenendo la causa interamente devoluta alla giurisdizione tributaria, incluso il capo di domanda relativo alle spese di precetto).

Cass. civ. n. 18979/2017

L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla Cassa delle ammende ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari.

Cass. civ. n. 16833/2017

In tema di giurisdizione, le controversie tra il sostituto d'imposta ed il sostituito, non coinvolgendo il rapporto d'imposta, danno ingresso ad una lite tra privati la cui cognizione appartiene al giudice ordinario. (Fattispecie riguardante la domanda di un avvocato, nei confronti della banca tesoriere di un comune, volta ad ottenere il rimborso della somma relativa alla ritenuta d'acconto applicata sulle spese di vari giudizi, anzichè soltanto sui diritti ed onorari in essi liquidati).

Cass. civ. n. 13403/2017

Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato suddetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie riunite in cui si chiedeva la declaratoria di esclusione dal procedimento elettorale delle liste collegate al candidato sindaco di un comune e la proclamazione di altro candidato sindaco, nonché la decadenza dalla carica di un consigliere provinciale per avere illegittimamente autenticato le firme delle liste collegate al medesimo candidato sindaco).

Cass. civ. n. 10233/2017

Qualora l'attore proponga nei confronti di un convenuto non residente in Italia una domanda principale ed una subordinata, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano va verificata con esclusivo riferimento alla domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la giurisdizione del giudice italiano dovesse verificarsi con riferimento alla domanda principale di revocatoria ordinaria di alcuni atti di conferimento in “trust” di quote societarie in favore di una banca maltese proposta dalla curatela fallimentare e non già con riferimento alla domanda subordinata di risarcimento del danno per omessa esecuzione, da parte della banca “trustee”, dell’ordine di acquisizione ex art. 25 l.fall. emesso dal giudice delegato).

L’azione revocatoria ordinaria promossa da una curatela fallimentare nei confronti di un convenuto non residente in Italia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di azione direttamente derivante dalla procedura e ad essa strettamente connessa. Invero, sebbene l’azione ex art. 66 l.fall. sia pur sempre la medesima prevista dall’art. 2901 c.c., la stessa presenta talune peculiarità che la differenziano da quest’ultima - giova a tutti i creditori, e non solo a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio; va proposta innanzi al tribunale fallimentare nel termine di decadenza triennale di cui all’art. 69-bis l.fall., oltre che a quello di prescrizione quinquennale; il suo esercizio impedisce analoghe iniziative degli altri creditori - e si fonda, pertanto, su di una disposizione che, in quanto costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale, rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla competenza internazionale previste dagli artt. 3 e 25 del reg. CE n. 1346 del 2000 (con conseguente esclusione dell’applicazione del reg. CE n. 44 del 2001).

Cass. civ. n. 1311/2017

In materia di giurisdizione, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale devono interpretarsi in senso rigorosamente restrittivo, e vanno distinte dall’accordo che è alla base del rapporto cui una tale clausola accede, spettandone, poi, al giudice nazionale dinanzi al quale essa è invocata l’interpretazione al fine di determinare le controversie che rientrano nel suo ambito di applicazione.

Cass. civ. n. 10095/2015

La pretesa azionata in via cautelare dai titolari delle azioni di una società quotata nei confronti della CONSOB, avente ad oggetto non già il risarcimento del danno subito, ma la condanna della menzionata autorità ad esercitare i poteri di vigilanza alla stessa attribuiti dall'ordinamento per assicurare la correttezza e la trasparenza dei mercati finanziari, al fine di elidere il rischio di danni futuri paventati, rientra nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo qualificabile come diritto soggettivo, ma eventualmente come interesse legittimo. Spetta, infatti, al giudice amministrativo stabilire, in concreto e nel merito, se l'interesse del privato volto ad ottenere o a conservare un bene della vita quando esso viene a confronto con un potere attribuito dalla legge all'Amministrazione non per la soddisfazione proprio di quell'interesse individuale, ma di un interesse pubblico che lo ricomprende e per la cui realizzazione è dotata di discrezionalità nell'uso dei mezzi a sua disposizione, costituisca un interesse meritevole di tutela ovvero rientri tra gli interessi di mero fatto.

Cass. civ. n. 6496/2015

La controversia vertente tra un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e dei soggetti privati, inerente alla restituzione di beni immobili situati nel territorio italiano, ha carattere civile patrimoniale e non confessionale poiché non riguarda la materia ecclesiastica - unico ambito nel quale lo Stato riconosce la giurisdizione della Chiesa cattolica ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge di autorizzazione alla ratifica del 25 marzo 1985, n. 121 - giacché non investe l'esercizio della potestà spirituale, né di quella disciplinare nei confronti degli appartenenti alla confessione religiosa, sicché resta devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 19004/2014

Qualora il giudice ordinario abbia, in primo grado, dichiarato la propria "incompetenza" in favore del giudice straniero, la relativa sentenza non è impugnabile con il regolamento di competenza, nè con il ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di una decisione sulla "competenza internazionale" che attiene non alla ripartizione interna della competenza tra i giudici dell'ordinamento italiano, ma ad una questione di giurisdizione tra i giudici di diversi Stati.

Cass. civ. n. 9826/2014

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la domanda di restituzione di un finanziamento o di una sovvenzione, erogata con fondi pubblici a fini agevolativi a piccole o medie imprese, rientrando nella comune disciplina dei rapporti di debito e credito l'inadempimento dell'obbligo di restituzione di quanto ricevuto a titolo di pubblica erogazione.

Cass. civ. n. 833/2012

A norma dell'art. 13 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267, spettano ai Comuni tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, fra l'altro nei settori dei servizi alla persona e alla comunità. Nell'ambito di tale competenza devono essere ricondotti anche i provvedimenti finalizzati a tutelare la salubrità e l'igiene del territorio comunale e dei suoi cittadini, eventualmente contemperando il diritto allo svolgimento di un'attività imprenditoriale con l'interesse pubblico al mantenimento di un ambiente integro; in questo caso, ove i provvedimenti influiscano sulla qualità di vita dei cittadini in rapporto alla salubrità del territorio, essi incidono sui diritti soggettivi dei singoli degradandoli a interessi legittimi, sicché l'impugnazione di tali provvedimenti è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. (Fattispecie relativa a provvedimento col quale l'amministrazione comunale aveva imposto ad un privato coltivatore di funghi di confinare in luogo chiuso le attività di preparazione e movimentazione dello stallatico, per evitare esalazioni moleste).

Cass. civ. n. 2790/2010

Spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'impugnazione proposta da un giudice di pace avverso l'ordinanza con cui il presidente del tribunale abbia accolto un'istanza di ricusazione proposta nei sui confronti, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, il riconoscimento da parte dello stesso ricusato dell'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto la non impugnabilità dell'ordinanza da parte del giudice ricusato non giustifica il trasferimento della giurisdizione al giudice amministrativo.

Cass. civ. n. 121/2001

Le questioni inerenti all'esistenza nell'ordinamento di norme o principi che astrattamente contemplino o tutelino la posizione soggettiva fatta valere in giudizio attengono al fondamento nel merito della domanda e non alla giurisdizione, spettando al giudice adito, a qualunque giurisdizione esso appartenga, stabilire se la pretesa azionata in giudizio trovi o meno fondamento in una norma giuridica e, in caso di esito negativo di tale indagine, respingere la pretesa come infondata, dovendo soltanto in caso contrario accertare, ai fini della giurisdizione, quale sia la natura di quella norma e, quindi, la consistenza della situazione tutelata, se di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

Cass. civ. n. 10453/1997

La competenza giurisdizionale a conoscere di una domanda di risarcimento del danno spetta, in linea di principio, al giudice ordinario poiché, facendo valere la parte istante in giudizio un diritto soggettivo, rientra nella sfera di competenza di quel giudice lo stabilire tanto se tale diritto esista e sia configurabile, o meno, in concreto, quanto se la situazione giuridica soggettiva (dalla cui lesione la parte sostenga esserle derivato danno) sia tale da determinare, a carico dell'autore del comportamento illegittimo, l'insorgere di una obbligazione risarcitoria. Ne consegue che la questione della natura della situazione soggettiva concretamente lesa, e della sua correlata idoneità a connotare il pregiudizio come danno risarcibile, si presta ad essere considerata sotto l'aspetto della giurisdizione solo qualora, a conoscere di quella situazione soggettiva, sia chiamato un giudice speciale dotato di giurisdizione esclusiva, mentre la questione della natura della situazione soggettiva lesa (sollevata onde trarne, come conseguenza, che l'ordinamento non attribuisce diritto al risarcimento del pregiudizio risentito dalla parte), è vicenda che attiene al merito e non alla giurisdizione, e ciò tanto in ipotesi di controversie tra privati quanto di controversie che vedano contrapposta, al privato, la P.A., e si discuta dell'esercizio, da parte di questa, di poteri autoritativi

Cass. civ. n. 187/1992

Con riguardo a controversia devoluta al giudice ordinario, la questione circa la spettanza o meno a detto giudice, in presenza di un contrasto fra la norma dell'ordinamento comunitario e la norma dell'ordinamento interno, del potere di disapplicare la seconda, attiene al merito, non ai limiti esterni delle attribuzioni del giudice medesimo, e, pertanto, non investe la giurisdizione.

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