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Articolo 186 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obblighi gravanti sui beni della comunione

Dispositivo dell'art. 186 Codice Civile

I beni della comunione rispondono:

  1. a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell'acquisto(1);
  2. b) di tutti i carichi dell'amministrazione(2);
  3. c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli [147] e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente(3), nell'interesse della famiglia;
  4. d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi [192].

Note

(1) In questa prima categoria si suol ricomprendere ogni debito inerente ai beni comuni, sicuramente se già esistente al momento dell'acquisto del bene comune (ad es. le ipoteche iscritte sugli immobili prima dell'acquisto), secondo parte della dottrina anche riguardante tutti i pesi ed oneri costituiti successivamente al momento dell'acquisto.
(2) In tale categoria rientrano i debiti sorti successivamente all'acquisto dei beni comuni, e concernenti l'amministrazione (ossia le spese di gestione) degli stessi. Per tali debiti risponderanno i beni della comunione, salva l'applicazione dell'art. 190 del c.c..
(3) Se l'obbligazione è stata contratta separatamente, non si configurerà una responsabilità solidale, bensì sussidiaria (nei limiti di quanto precisato dal successivo art. 190 del c.c.), dovendosi considerare la stessa come strumento mediato di attuazione del dovere di contribuzione di cui all'art. 143 del c.c. (precisamente al co. III), e comunque salvo il ragionevole affidamento del terzo (Cass. 3471/2007, commentata anche in Famiglia e Diritto n. 6/2007).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 186 Codice Civile

Cass. civ. n. 10116/2015

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, non sussiste vincolo di solidarietà per le obbligazioni assunte da uno di essi per soddisfare i bisogni familiari pur in presenza di un regime di comunione legale, fatto salvo il principio di affidamento del creditore che abbia ragionevolmente confidato nell'apparente realtà giuridica, desumibile dallo stato di fatto, che il coniuge contraente agisse anche in nome e per conto dell'altro. Ne consegue che il credito vantato dalla collaboratrice domestica per le obbligazioni assunte dalla moglie, da cui promanavano le quotidiane direttive del servizio, rende coobbligato anche il marito, datore della provvista in danaro ordinariamente utilizzata per la corresponsione della retribuzione sì da ingenerare l'affidamento di esser l'effettivo datore di lavoro.

Cass. civ. n. 25026/2008

I debiti contratti da uno dei coniugi a favore del figlio minore gravano in via solidale anche sull'altro coniuge solo se finalizzati a soddisfare bisogni primari del figlio stesso. Quando invece la spesa non è stata sostenuta per soddisfare tali bisogni, della relativa obbligazione risponde solo quello tra i coniugi che l'ha contratta. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era sta esclusa la solidarietà passiva tra i coniugi riguardo al pagamento della retta scolastica dovuta per l'iscrizione del figlio minore ad una scuola privata, compiuta da uno solo dei genitori, in base al rilievo che la frequentazione di una scuola privata non costituisce un bisogno primario della persona, posto che la necessità dell'istruzione può essere soddisfatta dalle scuole pubbliche ).

Cass. civ. n. 487/2003

In materia di assicurazione della r.c.a., ai sensi dell'art. 4 legge n. 990 del 1969, nel testo sia anteriore (che faceva richiamo all'art. 2054, terzo comma, c.c.) sia posteriore (da tale momento essendo il coniuge considerato, in relazione ai danni alla persona — biologico e morale —, come terzo trasportato coperto da assicurazione) alla novella introdotta dall'art. 28 legge n. 142 del 1992, in caso di incidente stradale a bordo di autovettura facente parte del regime patrimoniale di comunione legale, i danni subiti dal coniuge trasportato e imputabili alla condotta di guida dell'altro coniuge debbono essere risarciti per l'intero (seppure nei limiti del massimale da parte dell'assicuratore), non essendo al riguardo configurabile alcuna limitazione nemmeno in ragione della contitolarità dell'autovettura tra i coniugi scaturente dal regime di comunione legale, giacché essendo la comunione dei beni tra i coniugi pro indiviso, il diritto di ciascuno di essi investe l'intera cosa o — qualora non si tratti di diritto reale — l'intera titolarità soggettiva.

Cass. civ. n. 7640/1998

Nel caso di coniugi in regime di comunione legale, al fine di stabilire se i beni della comunione rispondano per l'intero debito o solo fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato non rileva che il debito abbia origine contrattuale o derivi dalla gestione d'affari, da indebito arricchimento ovvero da fatto dannoso, importando solo stabilire se esso debba qualificarsi come debito personale dei coniugi ovvero come debito della comunione.

Cass. civ. n. 1038/1995

L'art. 186, lettera b) c.c., nel testo introdotto dalla L. 19 maggio 1975, n. 151, prevedendo una responsabilità patrimoniale dei beni della comunione per i carichi dell'amministrazione e, cioè, peri debiti di qualsiasi natura contratti per la manutenzione ordinaria dei singoli beni (come le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune, i contributi condominiali, le spese per le innovazioni e per i miglioramenti purché non eccessivamente gravose per il bilancio familiare) non ha escluso che di esse ciascun coniuge debba rispondere per l'intero, spettando l'amministrazione dei beni della comunione e lo stesso potere di rappresentanza in giudizio, a norma dell'art. 180 c.c., disgiuntamente ad entrambi. Ne consegue che il pagamento dei contributi condominiali relativi alla cosa comune ben può essere chiesto ad uno solo dei contitolari del bene.

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