Non è ammessa la ripetizione (1) di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034 2].
(1) La giurisprudenza della Cassazione, muovendo dal rilievo che la prescrizione non opera automaticamente, in quanto deve essere eccepita dalla parte interessata [v. 2938], rinviene nel pagamento del debito prescritto l'adempimento di una obbligazione civile e non già naturale [v. 2034]: tale pagamento sarebbe, infatti, significativo di una tacita rinuncia da parte del solvens ad avvalersi della prescrizione. È stato tuttavia affermato in dottrina che la fattispecie prevista dall'articolo in commento ricadrebbe nella diversa ipotesi di adempimento dell'obbligazione naturale ove la prescrizione del diritto di credito fosse stata accertata con sentenza passata in giudicato: in tal caso, infatti, il pagamento consapevole e spontaneo di un debito giudizialmente dichiarato estinto rileverebbe come attuazione di un impegno non più giuridico ma meramente morale, integrando gli estremi di cui all'art. 2034.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1201L'art. 2940 del c.c., negando la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto, risolve implicitamente, in senso negativo, la questione se sia ammessa ripetizione da parte del solvens, il quale ignorava che la prescrizione si fosse avverata. Dato infatti che la prescrizione non opera automaticamente, ma solo in quanto sia opposta, non può dirsi che l'accipiens abbia ricevuto un pagamento non dovutogli. I motivi soggettivi per cui il debitore omise di eccepirla non possono nella specie aver rilevanza, dovendosi aver riguardo al fatto oggettivo che essa non fu opposta.