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Articolo 2930 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Esecuzione forzata per consegna o rilascio

Dispositivo dell'art. 2930 Codice Civile

Se non è adempiuto l'obbligo di consegnare(1) una cosa determinata, mobile o immobile, l'avente diritto può ottenere la consegna o il rilascio(2) forzati a norma delle disposizioni del codice di procedura civile [605 c.p.c. ss.].

Note

(1) In questo caso l'esecuzione forzata in forma specifica presuppone l'identità tra bene dovuto, bene aggredito e bene conseguito e ha come oggetto un'obbligazione di dare un certo bene, già sottoposto a specificazione e ad individuazione.
(2) Deve sottolinearsi che sono assolutamente esclusi dai beni mobili soggetti a consegna o rilascio: l'obbligo di consegnare i figli al genitore giudicato affidatario in ipotesi di separazione tra coniugi (tale obbligo rientra infatti negli obblighi di fare o non facere), la consegna di una somma di denaro, sempre che non si intendano monete antiche o comunque di una qualche sorta di interesse numismatico od artistico, la consegna di cose determinate esclusivamente nel genus e pertanto non ancora specificate nella loro identità (v. 1378). Si tratta invece di un tradizionale esempio di bene che può essere sottoposto a consegna o rilascio, l'obbligo di consegna dell'immobile locato al conduttore (v. 1571).

Ratio Legis

La norma in esame stabilisce una ulteriore forma di esecuzione forzata della prestazione, in aggiunta alla procedura di espropriazione e sempre al fine dichiarato di ottenere la realizzazione coattiva del diritto di credito.

Spiegazione dell'art. 2930 Codice Civile

Fondamento e natura dell’esecuzione forzata per consegna o rilascio

L’articolo annotato non dice molto di più dell’art. 741 cod. proc. civ. 1865, cosicché non si comprende perché la relativa norma sia stata scissa tra l’articolo in esame e l’ art. 605 del c.p.c. si tratta pur sempre di quella tendenza a distinguere le disposizioni che disciplinano il procedimento dalle altre che fissano i presupposti sostanziali per la concessione di una data forma di tutela, nonché gli effetti del relativo provvedimento giurisdizionale.

Nel merito, è da osservare che mentre nella sezione I si sono breve­mente illustrati i vari tipi di espropriazione forzata, che realizzano un trasferimento coattivo, con l'esecuzione per consegna del mobile o per rilascio dell'immobile, non si ha un trasferimento coattivo, perché la cosa esistente presso il debitore è dovuta al creditore che la reclama, bensì uno spossessamento forzato che si risolve praticamente nella pri­vazione, inflitta al debitore, della tutela possessoria. Il debitore, in altre parole, non può opporre al creditore il possesso della cosa, su cui il creditore medesimo afferma un diritto.


Diritti in base ai quali è possibile procedere per consegna o rilascio

Assai delicata è l'indagine, volta a determinare in base a quale diritto sia possibile procedere per consegna o per rilascio. L'art. 741 cod. proc. civ. i 865 nulla specificava in proposito, onde fu possibile so­stenere, da prima, che l'esecuzione in questione era esperibile solo per diritti reali ; in seguito, si giunse ad una soluzione più logica, per quanto non del tutto pacifica, secondo la quale la consegna o il rilascio si ri­ferisse ad ogni caso in cui sussistesse un obbligo di consegnare il mobile o di rilasciare l'immobile.

La nuova disposizione di legge sembra appunto nel senso di costruire l'esecuzione per consegna o per rilascio come un mezzo per conseguire la realizzazione forzata delle obbligazioni di consegnare una cosa nelle quali rientrano pure quelle di restituzione. Secondo taluno invece la lettera della legge va interpretata restrittivamente, nel senso che l'esecuzione diretta sia possibile in quanto il diritto ad avere la cosa sarebbe non già in relazione all'adempimento di un contratto, ma a un diritto già costituito rispetto alla cosa per effetto del contratto stesso.

La legge parla genericamente di esecuzione forzata in forma specifica dell'obbligo di consegnare la cosa : obbligo che potrà essere anche quello del locatore di far godere della cosa locata il conduttore, come l’obbligo del depositario di restituire la cosa depositata, come l'obbligo di chi non è proprietario della cosa di restituirla al proprietario che l’ha rivendicata, e cosi via.


Presupposti per l’esecuzione

Presupposto per esperire l'azione di rilascio è dunque l'esistenza di un titolo esecutivo, contenente l'ordine di rilascio o di consegna, qualunque sia la natura del rapporto giuridico accertato. Quanto ai tipi di titolo esecutivo in base ai quali si può agire, l'arti-colo 2930 non fa cenno alla (sentenza di) condanna, come l'art. 741 cit., onde è da ritenere che si possa ottenere il rilascio non solo me­diante una sentenza, o un decreto ingiuntivo (art. 633 cod. proc. civ.) o un'ordinanza per il rilascio (art. 665 cod. proc. civ.), bensì in virtù di un qualsiasi tipo di titolo esecutivo, dal quale risulti l'obbligo alla consegna.


Oggetto dell’esecuzione per consegna o rilascio

L'esecuzione in forma specifica deve esplicarsi sull'oggetto spe­cifico dell'obbligazione. Tale oggetto deve pertanto trovarsi presso il debitore, in quanto la tutela possessoria esecutiva presuppone che anche il soggetto del rapporto sia determinato con precisione.

Oggetto dell'esecuzione per consegna o per rilascio possono essere i mobili e gli immobili. Nei primi, non rientrano i crediti, —sia perché essi non sono suscettibili di possesso in senso tecnico, sia perché la legge parla di cose determinate materialmente, — né il denaro, il quale viene pignorato e distribuito.


Attuazione della consegna o del rilascio

Il rilascio e la consegna sono attuati in due momenti, consi­stenti l'uno nel rimuovere l'ostacolo che si frappone alla presa di pos­sesso da parte del creditore, l'altro nella effettiva presa di possesso, momenti che sono ora nettamente distinti e disciplinati dagli articoli 606, 608, cod. proc. civ.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2930 Codice Civile

Cass. civ. n. 11285/2020

Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.

Cass. civ. n. 12523/2016

Il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. è atto esecutivo della procedura di espropriazione ma costituisce anche titolo esecutivo per il rilascio, sicché le censure riguardanti non il "modo" in cui si è svolta l'espropriazione (e, quindi, l'idoneità del decreto a determinare il trasferimento in favore dell'aggiudicatario), bensì l'efficacia del decreto come titolo per l'esecuzione ex art. 2930 c.c., costituiscono materia di opposizione a tale (diversa) esecuzione per rilascio, ove si discuta se il decreto di trasferimento abbia i requisiti per valere come provvedimento di questo tipo, ovvero se non sia giuridicamente inesistente, oppure se è proprio l'immobile di cui si chiede il rilascio ad essere stato trasferito con il decreto.

Cass. civ. n. 5010/2008

L'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni; ne consegue che le eccezioni sollevate dalla parte tenuta all'osservanza del provvedimento non hanno natura di opposizione agli atti esecutivi ma vanno fatte valere nel giudizio di merito e ne consegue, altresì, che è inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi per contestare la regolarità formale degli atti posti in essere in attuazione di un provvedimento cautelare, essendo il provvedimento d'urgenza inseparabile dal procedimento nel cui ambito è stato emesso.

Cass. civ. n. 9964/2006

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui, al momento della proposizione della domanda, detto bene sia detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perchè la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. D'altro canto, il terzo detentore dell' immobile per il quale il locatore ha ottenuto, nei confronti del conduttore, una sentenza di condanna al rilascio, può opporsi o all' esecuzione, ai sensi dell' art. 615 cod. proc. civ., se sostiene di detenere l'immobile in virtù di un titolo autonomo e perciò non pregiudicato da detta sentenza; o ai sensi dell' art. 404, comma secondo, cod. proc. civ., se invece sostiene la derivazione del suo titolo da quello del conduttore, ed esser la sentenza frutto di collusione tra questi e il locatore, in suo danno. (Rigetta, App. Venezia, 2 Novembre 2001).

Cass. civ. n. 712/2006

Divenuta inefficace la misura cautelare di sottoposizione a sequestro di una somma di danaro, di fronte alla mancata restituzione da parte del custode della somma, colui al quale essa spetta deve sperimentare, per ottenerne la restituzione, la procedura esecutiva nei modi e nelle forme dell'espropriazione forzata (artt. 483 ss. c.p.c.), nel caso in cui il custode sia stato autorizzato dal giudice ad utilizzare la somma (art. 521, quarto comma, c.p.c.), oppure, nel caso in cui l'autorizzazione non sia stata concessa, la procedura esecutiva per consegna di cosa mobile (artt. 605 ss. c.p.c.).

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