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I privilegi

Collana: Trattato dir. civ. Cons. naz. notariato
Pagine: 272
Data di pubblicazione: dicembre 2008
Prezzo: 38,00 -10% 34,20 €
Categorie: Privilegi
Il volume, dopo una breve disamina delle problematiche connesse alla responsabilità patrimoniale in generale ed alla individuazione del patrimonio su cui ricadono le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligazione, si occupa dei privilegi del credito quale causa legittima di prelazione. Premessa la distinzione tra i diversi tipi di privilegi, vengono, inoltre, affrontati i temi relativi alla individuazione del credito privilegiato e dei suoi accessori, alla determinazione dell'oggetto del... (continua)

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Articolo 2755

Codice Civile

Spese per atti conservativi o di espropriazione

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Dispositivo dell'art. 2755 Codice Civile

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi [c.p.c. 671] o per l'espropriazione di beni mobili [c.p.c. 513] nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi [2777, 2905, 2910] (1).

Note

(1) La Corte cost. con sent. 19-1-1988, n. 7 ha dichiarato manifestamente infondata -- in relazione all'art. 3 Cost. -- la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777 sotto il profilo che questo assicura preferenza, rispetto al credito pignoratizio, soltanto ai crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi compiuti in sede civile e crea, così, una ingiustificata condizione di favore per tali crediti rispetto a quelli dipendenti da reato, a garanzia dei quali vengono compiuti atti conservativi in sede penale («non ricorre -- infatti -- omogeneità fra i crediti dei quali si lamenta il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere economico della cautela, onere sostenuto e peraltro a potenziale vantaggio di tutti i creditori, e di ogni loro ragione, mentre quelli cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che riguarda la parte civile, l'oggetto stesso della cautela, ma limitatamente a quest'ultimo creditore privato per le sole ragioni derivanti dal reato»).


Ratio Legis

La norma pone un privilegio speciale a tutela di crediti relativi alle spese di giustizia effettuate nell'interesse comune dei creditori. Le spese devono essere relative solo ad atti conservativi oppure espropriativi, idonei ad avvantaggiare i creditori. La sua applicazione è, peraltro, limitata agli atti da essa espressamente previsti.
Si escludono, quindi, dall'applicazione della norma le spese per atti stragiudiziali o relative ad atti che si sono compiuti al di fuori del processo.

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