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Articolo 2709 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Efficacia probatoria contro l'imprenditore

Dispositivo dell'art. 2709 Codice Civile

I libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore [634 c.p.c.](1). Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto [c. nav. 178](2).

Note

(1) Il dettato della norma attribuisce efficacia probatoria a tutti i libri e alle altre scritture contabili che l'imprenditore tiene, anche qualora non siano correttamente annotati, con l'unica caratteristica necessaria della registrazione di fatti amministrativi dell'azienda in questione.
(2) Le scritture contabili dell'impresa devono essere valutate nella loro totalità: sia la parte che il giudice che vogliano ottenere prova contro l'imprenditore non possono quindi considerare soltanto gli atti a lui sfavorevoli, accettando di conseguenza anche un'eventuale capovolgimento in favore dell'imprenditore, successivamente alla valutazione.

Ratio Legis

La disposizione si riferisce a tutti i libri tenuti dall'imprenditore, al fine di attribuire a questi efficacia probatoria, anche nel caso non siano mantenuti regolarmente.

Brocardi

Nuda ratio non facit aliquem debitorem

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

1109 Gli art. 2709 del c.c. e art. 2710 del c.c., concernenti l'efficacia probatoria dei libri e delle altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, riproducono nel contenuto gli articoli 1328 del codice del 1865 e 48, primo comma, del codice di commercio. Mi è sembrato superfluo aggiungere, come invero aggiungeva il codice di commercio (ari 48, secondo comma), che le annotazioni scritte sui libri di un imprenditore dalle persone incaricate della contabilità hanno effetto conte se fossero scritte dall'imprenditore medesimo. Neanche in tema di comunicazione ed esibizione del libri delle imprese soggette a registrazione l'art. 2711 del c.c. apporta innovazioni meritevoli di particolare rilievo al codice di commercio (articoli 27 e 28). Non ho però fatto menzione della comunicazione dei libri nelle controversie fallimentari, dovendosi, su questo punto, far capo al sistema della legge sul fallimento.

Massime relative all'art. 2709 Codice Civile

Cass. civ. n. 1943/2023

In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), incombe sul creditore-attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il "debitor debitoris"; a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo.

Cass. civ. n. 14819/2022

In tema di reclamo ex art. 18 l.fall., ai fini della prova dei requisiti dimensionali ex art. 1, comma 2, l.fall., non rileva il principio di inscindibilità delle scritture contabili ex art. 2709c.c. art. 2709 - Efficacia probatoria contro l'imprenditore c.c., che riguarda la parte che dalle medesime intenda trarre vantaggio e in ogni caso non preclude la contestazione di inattendibilità di singoli aspetti.

Cass. civ. n. 27902/2020

Al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l'efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato - e, dunque, rilevabile d'ufficio in caso di inerzia del curatore - poiché non si riconnette ad una azione necessaria dell'organo, ma al regime dell'accertamento del passivo in sé, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all'imprenditore fallito.

Cass. civ. n. 26801/2019

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2014).

Cass. civ. n. 23414/2019

La mancata contestazione di una fattura prodotta in giudizio non equivale al mancato disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi abbia sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle dichiarazioni in essa riportate. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 04/08/2015).

Cass. civ. n. 26874/2018

Ai sensi dell'art. 2709 c.c., i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore, ma la parte che intenda trarne vantaggio non può scinderne il contenuto, dovendo le scritture stesse, una volta indicate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico depongono.

Cass. civ. n. 28819/2017

In tema di contratto di conto corrente bancario,gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall’art. 1832 c.c. e dall’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti.

Cass. civ. n. 4080/2015

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali ed informazioni dell'imprenditore (nella specie un quadernone contenente l'indicazione, in difformità dalle scritture di magazzino, degli effettivi quantitivi di materiale prodotto), rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dall'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, ed incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

Cass. civ. n. 6547/2013

Il bilancio di una società di capitali regolarmente approvato, al pari dei libri e delle scritture contabili dell'impresa soggetta a registrazione, fa prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., in ordine ai debiti della società medesima, il cui apprezzamento è affidato alla libera valutazione del giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento acquisito agli atti di causa.

Cass. civ. n. 321/2013

Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca quale avente causa dell'imprenditore fallito esercitando un diritto rinvenuto nel suo patrimonio, non vi è ostacolo all'applicazione dell'art. 2709 c.c., - secondo cui i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore - essendo egli subentrato nella medesima posizione processuale e sostanziale di quest'ultimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inapplicabile la predetta norma nei confronti del curatore fallimentare che aveva agito in danno dei soci della società fallita per ottenerne la condanna ad eseguire i versamenti ancora dovuti).

Cass. civ. n. 10081/2011

Gli artt. 2709 e 2710 c.c., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa; ne consegue che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, non assumono la predetta efficacia probatoria le fatture cui si riferiscono i crediti oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte di un imprenditore.

Cass. civ. n. 3305/2009

Il principio (introdotto dall'art. 5 del d.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, che ha abrogato il sesto comma dell'art. 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) in virtù del quale è consentito all'imprenditore, in sede di accertamento dell'imposta sul reddito, dedurre dal reddito imponibile anche i costi d'impresa non risultanti dalle scritture contabili non costituisce una deroga alle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova, restando, quindi, a carico dell'imprenditore (ovvero, dopo il suo fallimento, del curatore fallimentare) dimostrare di avere effettivamente sostenuto i costi dei quali chiede la deduzione, prova, questa, che, ai sensi dell'art. 2709 cod. civ., non può essere fornita attraverso la mera annotazione del costo nel libro giornale.

Cass. civ. n. 21831/2005

La delibera di approvazione del bilancio di una società di capitali, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio. Se è vero, infatti, che a norma dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili e quindi anche il bilancio dell'impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, tale regola non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione è destinata a valere nei confronti del socio che abbia concorso con il proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l'annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante, fermo restando che l'onere di provare il vizio da cui deriva l'invalidità di una deliberazione giudizialmente impugnata grava su chi la impugna. (Fattispecie relativa all'impugnazione della deliberazione dell'assemblea di una società a responsabilità limitata di approvazione di una situazione patrimoniale, prodromica alla messa in liquidazione della società e qualificabile come bilancio straordinario, da cui emergeva un debito per sottoscrizione di un precedente aumento di capitale del socio impugnante, che aveva concorso con il proprio voto favorevole all'approvazione della delibera. Enunciando il principio in massima, la S.C. ha affermato che gravava su detto socio l'onere nella specie non assolto di provare l'eccepita nullità della deliberazione per difetto di veridicità della situazione patrimoniale approvata, con particolare riferimento al debito in questione).

Cass. civ. n. 14771/2003

Non costituisce idonea prova dell'inesistenza del rapporto fondamentale sottostante ad una promessa di pagamento o ricognizione di debito, rilasciata da una società di capitali ad un socio di essa, la mancata iscrizione del debito tra le passività del bilancio sociale, perché le scritture contabili, a norma dell'art. 2709 c.c., costituiscono prova dei fatti sfavorevoli all'imprenditore, non a lui favorevoli.

Cass. civ. n. 14658/2003

Le risultanze dei libri contabili obbligatori dell'azienda, in quanto atti precostituiti dall'imprenditore, costituiscono prova contro il datore di lavoro che li ha formati, solo in quanto siano prova di fatti (quali l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato) dai quali non discenda esclusione o limitazione dell'obbligazione che grava su di lui. Pertanto qualora da un libro aziendale risulti il regolare ed integrale svolgimento della prestazione, fatto che è, senza limitazioni di contenuto, a fondamento di obbligazioni a carico del datore, tale circostanza ben può essere assunta come elemento probatorio per escludere la fondatezza della domanda del lavoratore che si fondi invece su una pretesa sospensione del rapporto, contraddetta dalla risultanza dei suddetti libri contabili contraria al datore di lavoro.

Cass. civ. n. 12769/2003

I prospetti paga hanno piena efficacia di prova legale nei soli casi in cui, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, e cioè l'imprenditore, assumono carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice, dovendo quest'ultimo, invece, in mancanza di siffatte connotazioni, apprezzarli liberamente.

Cass. civ. n. 376/2001

Relativamente alla sussistenza di un rapporto di lavoro, quale presupposto degli obblighi contributivi, le risultanze dei libri paga e matricola hanno valore probatorio non solo ai sensi dell'art. 2709 c.c., ma anche ai sensi dell'art. 2735 c.c., come vere e proprie confessioni stragiudiziali, in quanto le relative dichiarazioni sono rese dall'imprenditore non soltanto in favore del lavoratore o eventualmente di altri imprenditori, per rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa (art. 2710 c.c.), ma anche a favore dell'Inps, che, a norma dell'art. 3 del D.L. n. 463 del 1983 (convertito in legge n. 638 del 1983), ha il potere di accertare gli obblighi contributivi e, quindi, la sussistenza dei rapporti di lavoro, attraverso l'esame dei libri matricola e paga, dei documenti equipollenti e di ogni altra scrittura contabile.

Cass. civ. n. 2473/1999

Per il disposto dell'art. 2709 c.c. i libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione costituiscono prova contro l'imprenditore ma la parte che voglia trarne vantaggio non può scinderne il contenuto a proprio esclusivo favore, dovendo le scritture stesse, una volta invocate ed esibite, essere valutate nella loro interezza, quale che sia la parte a cui favore o a cui carico dispongano.

Cass. civ. n. 5361/1998

Le risultanze del libro paga e del libro matricola, che il datore di lavoro è obbligato a tenere in base all'art. 134 del R.D. n. 1422 dei 1924 e all'art. 20 del D.P.R. n. 1124 del 1965, sono invocabili, a norma degli ant. 2709 e 2710 c.c., relativamente alle materie per cui la loro tenuta è prescritta e disciplinata, contro il datore di lavoro da cui provengono inquadrandosi le relative registrazioni nella categoria delle confessioni stragiudiziali, non retrattabili se non nel caso di comprovato errore o violenza , ma non hanno valore probatorio contro un istituto previdenziale, nei cui confronti non può trovare applicazione la norma dell'art. 2710 sulla possibile efficacia probatoria tra imprenditori dei libri contabili regolarmente tenuti. (Nella specie l'Inps aveva escluso, ai fini previdenziali, la effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un'impresa artigiana e il marito della titolare; la S.C., ha enunciato il riportato principio nel confermare la sentenza di merito favorevole all'istituto previdenziale).

Cass. civ. n. 936/1996

L'art. 2709 c.c., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone in essere una presunzione (semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato. Tale presunzione ha una valenza processuale — alterando il principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art. 2697 c.c. — e non sostanziale, con la conseguenza che il credito documentato dalle scritture contabili che sia opposto in compensazione non pub essere ritenuto liquido ove si renda necessario accertare l'esistenza dello stesso per le contestazioni mosse dall'altra parte, a meno che queste non appaiano prima facie pretestuose.

Cass. civ. n. 11404/1995

Il documento contenente il «conto economico» di un'impresa commerciale rientra tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 e segg. c.c. e fa prova contro l'imprenditore ancorché privo della sua sottoscrizione o di quella di un suo delegato.

Cass. civ. n. 1718/1995

I libri e le scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2709 c.c., e non invece a favore di esso (salvo che ai fini dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei limiti previsti dall'art. 634 c.p.c.).

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