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Articolo 2545 octies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Perdita della qualifica di cooperativa a mutualitā prevalente

Dispositivo dell'art. 2545 octies Codice Civile

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514(1).

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificare entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attività produttive, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili(2). Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali(3).

Note

(1) Comma così modificato dall'art. 31 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.
(2) Oltre alla consistente riduzione delle agevolazioni fiscali, la perdita della mutualità prevalente determina, in linea generale, l'obbligo di redigere un bilancio straordinario al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.
L'adempimento deve essere posto in essere nella sola ipotesi in cui la cooperativa modifichi le previsioni statuarie obbligatorie previste dall'art. 2514, ovvero abbia emesso strumenti finanziari. Nei casi diversi da quelli considerati, in effetti, il patrimonio rimane indivisibile, essendo in ogni caso non consentita la sua distribuzione a favore dei soci.
(3) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 8 della L. 23 luglio 2009, n. 99.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

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