Testi per approfondire questo articolo

Azioni, obbligazioni e strumenti finanziaria

Editore: Giappichelli
Collana: Diritto e professione
Data di pubblicazione: novembre 2011
Prezzo: 38,00 -10% 34,20 €

La struttura finanziaria della società per azioni, e cioè il complesso di quei meccanismi giuridici attraverso cui essa può raccogliere capitale di rischio e di credito incorporandolo in titoli di credito, riveste, un rilievo assolutamente centrale, visto che tale figura si pone come la forma propria della grande impresa quotata o comunque dell'impresa che, per il rilievo delle operazioni economiche poste in essere, ha la necessità di ricorrere ad una... (continua)

I limiti statutari alla circolazione delle azioni. Il diritto al disinvestimento

Editore: CEDAM
Collana: Dipartimento di scienze giuridiche. LUISS
Pagine: 344
Data di pubblicazione: ottobre 2011
Prezzo: 30,00 -10% 27,00 €

L'opera affronta in modo sistematico, per la prima volta dopo la riforma delle società, il tema dei limiti statutari alla circolazione delle azioni. L'analisi si concentra sulle clausole nominate dal codice civile, la clausola che vieta il trasferimento delle azioni e la clausola di mero gradimento, dalle quali trae i principi imperativi che dominano la materia e li applica alle clausole non nominate come la clausola di prelazione o la clausola di covendita.

(continua)
Le azioni proprie nella fusione e nella scissione

Editore: Giuffrè
Collana: Il diritto della banca e borsa. Studi
Data di pubblicazione: marzo 2011
Prezzo: 24,00 -10% 21,60 €

Oggetto d'indagine del presente volume è la disciplina delle azioni proprie in caso di operazioni di fusione e di scissione. Dopo il primo capitolo introduttivo in cui si ripercorrono i profili generali delle fattispecie, gli argomenti e le questioni affrontate nell'opera sono il divieto di assegnazione di azioni proprie per effetto della fusione e della scissione (cap. II) e l'acquisto di azioni proprie (cap. III), vale a dire le deroghe alla disciplina generale dell'acquisto delle... (continua)

Le situazioni soggettive dell'azionista

Collana: Univ. Camerino
Pagine: 310
Data di pubblicazione: novembre 2011
Prezzo: 37,00 -10% 33,30 €

Art. precedente Art. successivo

Articolo 2410

Codice Civile

Emissione. [2411] (*)

← Art. precedente Art. successivo →

Dispositivo dell'art. 2410 Codice Civile

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori (1).
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 (2).

Note

(1) La competenza in materia di emissione di obbligazioni è attribuita dal nuovo art. 2410 agli amministratori; ciò, come si legge nella Relazione di accompagnamento, «in attuazione non solo della specifica previsione della delega, ma anche del principio generale di valorizzazione dell'autonomia statutaria».

(2) Il procedimento previsto dal richiamato art. 2436 è sostanzialmente identico a quello dettato specificamente prima della riforma dal vecchio art. 2411 c.c.


Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

7La delega prevede (art.4, comma 5) che la disciplina relativa all'emissione di obbligazioni sia modificata nel senso:
a) di attenuarne o rimuoverne i limiti all'emissione;
b) di consentire l'autonomia statutaria di determinare l'organo competente a decidere l'emissione.

In attuazione non solo della specifica previsione della delega, ma anche del principio generale di valorizzazione dell'autonomia statutaria, l'art. 2410 del c.c. rimette in principio la decisione sull'emissione di obbligazioni all'organo amministrativo, salvo diversa previsione statutaria. E' conservata la regola della pubblicità della decisione e del deposito.

In applicazione di uno degli indirizzi generali della Riforma, l'arricchimento degli strumenti di finanziamento dell'impresa, l'art. 2411 del c.c. dà espresso riconoscimento alla possibilità che il prestito obbligazionario assuma profili di subordinazione, e possa partecipare, anche giuridicamente, al rischio di impresa.

Si recepisce così l'esperienza estera diffusa e consolidata, e già nota in Italia in settori specialistici, contribuendo, come è evidente, ad assottigliare la linea di confine tra capitale di rischio e capitale di credito.

Difficile problema quello del limite all'emissione di obbligazioni. Il Codice Civile del 1942, nello stabilire all'art. 2410 che: "la società può emettere obbligazioni... per somme non eccedenti il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato" si adeguava, verosimilmente, alla tesi che nel limite, e quindi nel capitale, appunto "versato ed esistente", ravvisava un principio di garanzia per gli obbligazionisti. Così interpretata, la disciplina, oltre ovviamente a condizionare e limitare pesantemente la possibilità di ricorso a tali strumenti di finanziamento tipicamente a medio-lungo termine, provocava rilevanti difficoltà applicative, soprattutto per l'accertamento dell'effettiva esistenza del capitale alla data di emissione.

L'impostazione a base della disciplina del Codice Civile del 1942 era stata fortemente criticata, ed è oggi diffusamente accettata la tesi che individua la portata del limite nel senso di attuare l'esigenza di un'equilibrata distribuzione del rischio di attività di impresa tra azionisti e obbligazionisti. In altri termini, si è in presenza di una tecnica diretta ad impedire che gli azionisti ricorrano al mercato del capitale di credito a medio-lungo termine in misura eccessiva rispetto a quanto rischiano in proprio, e dunque di un principio sistematicamente analogo al limite alla emissione di azioni di risparmio e privilegiate, anche questo determinato con riferimento al capitale.

Sulla base di questa impostazione del problema e dell'indicazione della delega, nonché di quanto già parzialmente avvenuto per effetto del d.lgs. n. 385 del 1993, che per talune società ha modificato il Codice Civile, si è delineato nell'art. 2412 del c.c. un regime innovativo.

Si è ritenuto di mantenere in principio una regola di rapporto fra il ricorso al mercato fra il capitale di rischio e il capitale di credito, prendendo a base del parametro il capitale sociale come ammontare versato o che i soci si sono impegnati a versare, più, essenzialmente se non esclusivamente, le riserve da utili, tutto ciò che in sostanza rappresenta l'impegno economico dei soci nella società. E' sembrato opportuno al fine di agevolare l'accesso al mercato dei capitali considerare tale parametro nella misura del doppio della cifra risultante dagli elementi sopra indicati al fine di individuare il limite in questione. E' sembrato, altresì, opportuno ad ulteriore garanzia dei terzi chiedere ai sindaci l'attestazione del rispetto di questi limiti.

Si è poi previsto, per agevolare il ricorso a queste fonti di finanziamento, che il limite possa essere superato se l'eccedenza è sottoscritta da parte di investitori che per la loro qualifica non hanno bisogno di speciale tutela, proteggendo il principio con la responsabilità del sottoscrittore in caso di successiva circolazione. A tal fine si sono individuati tali investitori per le loro caratteristiche di professionalità e per la loro soggezione a forme di vigilanza prudenziale; con ciò avvalendosi dei criteri che per fini analoghi sono previsti nell'articolo 11 del d. lgs. N. 385 del 1993.

Per le obbligazioni garantite da ipoteca sui beni alla società si è ritenuto di doverle escludere dal limite e dal calcolo del limite.

Per le società, invece, le cui azioni sono negoziate in mercati regolamentati, esistendo il controllo del mercato, si è ritenuto di non stabilire alcun limite, a condizione, ovviamente, che destinate alla quotazione siano anche le obbligazioni.

Si è mantenuta la deroga speciale prevista nell'attuale art. 2410, 3° comma.

Alla restante disciplina delle obbligazioni si sono apportate solo le modifiche conseguenti a quelle principali.

Quesiti degli utenti

Attenzione: prenderemo in esame SOLO richieste scritte in italiano corretto, con adeguata punteggiatura, riferite a quesiti di interesse. Non promettiamo di poter rispondere a tutti. Il servizio offerto è del tutto gratuito e senza alcun scopo di lucro. Chi avesse urgenza di ricevere risposta dovrà specificare che desidera il servizio a pagamento (per tutti i quesiti il costo è di 15 € + IVA per un totale di 18,15 €).




Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Brocardi.it dichiara che i dati verranno raccolti per le sole finalità di erogazione dei servizi richiesti (leggi informativa).


Altri libri correlati

Il trasferimento di azioni e quote societarie. Aspetti civilistici e profili tributari

Collana: Monografie professionali
Pagine: 253
Data di pubblicazione: dicembre 2007
Prezzo: 22,00 -10% 19,80 €
Questo volume illustra le implicazioni civilistiche e fiscali connesse al trasferimento di partecipazioni societarie. Regole e adempimenti correlati al passaggio di quote e azioni per atto tra vivi e mortis causa (anche con riferimento ai nuovi patti di famiglia), clausole di prelazione e gradimento, utilizzo dei patti parasociali sono analizzati in una trattazione che privilegia il taglio operativo senza tralasciare gli aspetti teorici. Allo stesso modo, per quanto attiene alle conseguenze... (continua)