Il volume affronta l'istituto dell'assemblea nella società per azioni, nella duplice accezione di organo sociale e di procedimento per l'assunzione di decisioni imputabili alla società. Su entrambi gli aspetti hanno sensibilmente inciso, come noto, la riforma del diritto societario del 2003 e, da ultimo, il recepimento della direttiva comunitaria sui diritti degli azionisti nelle società quotate. Sotto il primo profilo, appare indubbio il deciso ridimensionamento del... (continua)
L’opera propone formule e tecniche redazionali per la stesura e la compilazione delle delibere assembleari e delle decisioni dei soci in generale, sia per le società di capitali che per le società di persone, ma anche delle decisioni di alcuni altri organi sociali (come il consiglio di amministrazione o l’amministratore unico).
Le formule sono annotate con spiegazioni particolarmente analitiche, riguardanti sia le scelte strettamente redazionali (come il... (continua)
L’opera si divide in due parti:
- nella prima viene analizzata tutta la disciplina in tema di assemblea societaria, esaminando le questioni relative alle competenze, alla convocazione e svolgimento e alla invalidità della deliberazione.
- nella seconda parte, gli Autori approfondiscono le tematiche relative alle funzioni e responsabilità degli amministratori societari.
In particolare, il volume è aggiornato al d.lgs. 18.6.2012, n. 91 in tema... (continua)
Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denunzia percentuali minori di partecipazione (1).
(1) La disciplina della denuncia al collegio sindacale è rimasta sostanzialmente immutata, se si eccettua, con riferimento al comma 2, l'individuazione di una autonoma percentuale per le società di cui all'art. 2325bis e la facoltà, con disposizione statutaria, di ulteriore riduzione del quorum.
(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")
6.1Il potere di gestione e il potere di rappresentanza
La gestione dell'impresa sociale spetta in via esclusiva agli amministratori (art. 2380 bis, primo comma), i quali hanno poteri di gestione estesi a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2380 bis, primo comma) e una rappresentanza generale per tutti gli atti compiuti in nome della società (art. 2384 del c.c., primo comma). Lo statuto o l'atto di nomina o di delega possono limitare in vario modo questi poteri di gestione o di rappresentanza, o entrambi, anche prevedendo una dissociazione tra rappresentanza generale (ad esempio attribuita al presidente) e poteri di gestione (ad esempio attribuiti al consiglio, al comitato esecutivo o ad amministratori delegati). In tutti questi casi le limitazioni "che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti" (art. 2384, secondo comma, nonché articolo 9.2 della direttiva n. 151 del 9 marzo 1968 del Consiglio dei Ministri della CEE), anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2384, secondo comma). Nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi - e salva l'exceptio doli - sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione (atti estranei all'oggetto sociale o casi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione), sia gli atti che eccedono i limiti - anche se pubblicati - ai poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi; nei rapporti interni, invece, la mancanza o eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità (art. 2393 del c.c. e art. 2393 bis), quale giusta causa di revoca (art. 2383 del c.c., terzo comma), e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale (art. 2408 del c.c. e art. 2409 del c.c.).
Le deleghe di competenze assembleari fra passato e futuro - Dalla "delega agli amministratori" alla "delega di competenze assembleari" - La "delega di competenze assembleari" fra fattispecie legale ed autonomia privata (La delega tipica. Una fattispecie dai contorni sfumati - La delega atipica. Una triplice direttrice di indagine) - Le competenze delegabili: un esame casistico (Deleghe in materia di struttura finanziaria dell'impresa sociale - Deleghe in materia di fusione e scissione -... (continua)
Nell'ambito delle società di capitali, l'assemblea costituisce senza dubbio un organo di primaria importanza, considerato il suo carattere di centralità sia nell'assunzione delle decisioni societarie che nella composizione di eventuali contrapposti interessi in gioco. Il volume si propone, pertanto, anche alla luce delle innovazioni apportate dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 6/2003, integrato e corretto dal D.Lgs. 37/2004 e dal D.Lgs. 310/2004), di delineare un... (continua)
L'opera traccia, in primo luogo, i contorni della fattispecie nullità e, in un secondo tempo, ne analizza la disciplina a partire dallo studio della sanatoria e degli altri istituti diretti ad eliminare, in via stragiudiziale, i vizi della delibera.
La ricerca prosegue con l'analisi delle norme sull'impugnativa giudiziale, ambito nel quale, una volta prese in considerazione le disposizioni sulla legittimazione all'esercizio dell'azione, il rilievo d'ufficio della nullità... (continua)