Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 2407 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Responsabilità

Dispositivo dell'art. 2407 Codice Civile

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente [1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato(1) in conformità degli obblighi della loro carica [2409, 2449].

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 [2364, n. 4, 2434, 2632].

Note

(1) La responsabilità dei sindaci per il loro illegittimo comportamento omissivo sussiste ove sia accertata la causalità tra il comportamento illegittimo e le conseguenze che ne sono derivate.

Ratio Legis

La norma delinea il criterio - la diligenza professionale - in base al quale i sindaci devono adempiere ai propri obblighi di vigilanza e fissa pertanto i presupposti per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità nei loro confronti. La stessa disposizione inoltre prevede che, in caso di omissione della dovuta vigilanza, i sindaci siano solidalmente responsabili con gli amministratori per i danni derivanti da atti che avrebbero potuto e dovuto impedire e che non si sarebbero verificati laddove l'organo di controllo avesse esercitato diligentemente le proprie attribuzioni.

Spiegazione dell'art. 2407 Codice Civile

Con riferimento alla responsabilità dei componenti il collegio sindacale, la norma in commento opera una fondamentale distinzione tra:
  • responsabilità esclusiva e solidale dei membri del collegio sindacale: i sindaci saranno responsabili direttamente e solidalmente qualora non adempiano ai propri doveri legali e statutari con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e la negligenzacagioni direttamente un danno alla società (ad. es.: responsabilità per la erroneità delle attestazioni affidate al collegio sindacale o per la mancata convocazione dell’assemblea in caso di omissione colpevole degli amministratori).
  • responsabilità concorrente con quella degli amministratori: i sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori qualora abbiano disatteso i propri doveri di vigilanza e questi ultimi abbiano adottato decisioni illegittime e pregiudizievoli per la società. La responsabilità da “omessa vigilanza” è tuttavia da qualificarsi come responsabilità per fatto proprio dei sindaci e presuppone l’accertamento del nesso di causalità tra le omissioni dei sindaci e il danno patito dalla società. Deve pertanto essere fornita prova del fatto che il danno causato alla società dalla decisione assunta dagli amministratori o dal loro comportamento non si sarebbe prodotto se il collegio sindacale avesse diligentemente esercitato i propri poteri di controllo. A tal proposito, la mera annotazione del dissenso del sindaco nel verbale delle adunanze del collegio non è sufficiente a schermarlo da responsabilità, dovendo quest'ultimo ricorrere a tutti i poteri che la legge gli abbia affidato per evitare il danno.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 Responsabilità Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. E' stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili, salva comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio - di essere immuni da colpa (v. art. 2392 del c.c., ultimo comma; art. 2407 del c.c., secondo comma, e art. 2409 sexies, primo comma). La posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili va valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo. Così, per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381 del c.c., quinto comma); il consiglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma); e il collegio sindacale deve "vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (art. 2403 del c.c., primo comma). La eliminazione dal precedente secondo comma dell'art. 2392 dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili. Si tratta di un chiarimento interpretativo di notevole rilevanza, avuto riguardo alle incertezze dell'attuale prevalente giurisprudenza.

Massime relative all'art. 2407 Codice Civile

Cass. civ. n. 38733/2021

In tema responsabilità dei sindaci ex art. 2407 c.c. per gli atti distrattivi compiuti dall'amministratore in danno della società, l'esperibilità della relativa azione non è subordinata alla prova dell'impossibilità di ottenere dall'autore materiale dell'illecito la restituzione di quanto sottratto, poiché il diritto al risarcimento del danno nei confronti dei sindaci sorge già con l'accertamento dell'esistenza del fatto dannoso e della sua imputabilità al danneggiante.

Cass. civ. n. 24045/2021

In tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria.

Cass. civ. n. 28357/2020

L'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio.

Cass. civ. n. 25178/2015

La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, comma 2, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con questi ultimi, quanto in quelli fra i primi, sicchè l'azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell'autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido.

Cass. civ. n. 13517/2014

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, secondo comma, cod. civ., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M. per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. (Nella specie, la corte territoriale aveva ritenuto ingiustificata l'inerzia dei sindaci seguita all'esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici per un rilevante importo complessivo in favore di una società dello stesso gruppo, per un'operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso).

Cass. civ. n. 24362/2013

Al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci di società per il loro illegittimo comportamento omissivo, è necessario accertare il nesso causale - la cui prova spetta al danneggiato - tra il comportamento illegittimo dei sindaci e le conseguenze che ne siano derivate, a tal fine occorrendo verificare che un diverso e più diligente comportamento dei sindaci nell'esercizio dei loro compiti (tra cui la mancata tempestiva segnalazione della situazione agli organi di vigilanza esterni) sarebbe stato idoneo ad evitare le disastrose conseguenze degli illeciti compiuti dagli amministratori. (Fattispecie nella quale si imputava ai sindaci una responsabilità concorrente con quella degli amministratori per violazione dell'art. 2449 c.c., nel testo previgente al d.l.vo n. 6 del 2003).

Cass. civ. n. 23233/2013

Sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei sindaci, che non abbiano formulato rilievi critici su poste di bilancio palesemente ingiustificate e non abbiano esercitato poteri sostitutivi, che secondo l'"id quod plerumque accidit" avrebbero condotto ad una più sollecita dichiarazione di fallimento, ed il danno, consistente nell'aggravamento del dissesto, determinato dal ritardo con cui il fallimento è stato dichiarato.

Cass. civ. n. 22911/2010

Sussiste la violazione del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dal secondo comma dell'art. 2407 c.c., con riguardo allo svolgimento, da parte degli amministratori, di un'attività protratta nel tempo al di fuori dei limiti consentiti dalla legge, tale da coinvolgere un intero ramo dell'attività dell'impresa sociale: al fine dell'affermazione della responsabilità dei sindaci, invero, non occorre l'individuazione di specifici comportamenti dei medesimi, ma è sufficiente il non avere rilevato una così macroscopica violazione, o comunque di non avere in alcun modo reagito ponendo in essere ogni atto necessario all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunziando i fatti al P.M., ove ne fossero ricorsi gli estremi, per consentire all'ufficio di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c., in quanto può ragionevolmente presumersi che il ricorso a siffatti rimedi, o anche solo la minaccia di farlo per l'ipotesi di mancato ravvedimento operoso degli amministratori, avrebbe potuto essere idoneo ad evitare (o, quanto meno, a ridurre) le conseguenze dannose della condotta gestoria. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'esercizio senza autorizzazione dell'attività assicurativa nel ramo "auto rischi diversi" fosse idonea a palesare una così macroscopica esorbitanza dell'attività sociale dall'ambito consentito che non sarebbe potuta sfuggire alla vigilanza diligente dei sindaci).

Cass. civ. n. 18728/2007

In tema di responsabilità solidale dei sindaci di società per azioni, integra violazione dei doveri di controllo, posti dall'art. 2407 c.c., l'omessa vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo di irregolarità di gestione per operazioni non riportate nella contabilità e per finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la statuizione di condanna dei giudici di merito affermando che anche la tenuta di una contabilità occulta non esime i sindaci dai doveri di controllo quando vi sia discrepanza della contabilità ufficiale con i dati reali sulla gestione secondo un allarme offerto dalla gravità delle operazioni e che, inoltre, non è invocabile un'automatica liceità dei finanziamenti a favore delle società collegate, se non risultano i vantaggi per la società amministrata delle operazioni che la depauperavano, occorrendo un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile non coincidente con la logica in sè dell'operazione interna al gruppo d'imprese).

Cass. civ. n. 2538/2005

L'attività espletata dai componenti del collegio sindacale di una società di capitali ha carattere professionale e, pertanto, anche anteriormente alla modifiche introdotte dal D.L.vo n. 6 del 2003, doveva essere svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, secondo comma, c.c.), da valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e dell'oggetto sociale della medesima, sicché è configurabile, ex art. 2407 c.c., la responsabilità dei sindaci di una società d'assicurazioni, i quali abbiano omesso di rilevare l'illegittima formazione ed iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella specie, della riserva premi e della riserva sinistri), essendo irrilevante che il relativo controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà.

La mancata impugnazione da parte dei sindaci di una società di capitali della delibera dell'assemblea, che approva un bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi stabiliti dal c.c., può fondare la loro responsabilità ex art. 2407 c.c., anche se essi abbiano assunto la carica soltanto in occasione della sua approvazione; il documento contabile è, infatti, destinato a spiegare i suoi effetti anche sull'esercizio successivo, mentre il controllo sull'osservanza della legge, al quale essi sono tenuti ex art. 2403 c.c., ha ad oggetto anche la legittimità delle delibere assembleari, specie se adottate all'esito di un procedimento nel quale si inseriscono precedenti atti degli amministratori, essendo peraltro espressamente attribuita ai sindaci la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari (art. 2377 c.c.) (nella specie, ratione temporis, la Corte di cassazione ha applicato le succitate norme nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal D.L.vo n. 6 del 2003).

Cass. civ. n. 2624/2000

La responsabilità concorrente dei sindaci di una società per azioni per i comportamenti illegittimi degli amministratori ex art. 2407, secondo comma, c.c., è modellata su quella degli amministratori medesimi. Pertanto, essi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica. Ne consegue che la responsabilità dei sindaci è configurabile, ove ad essi sia addebitabile una tale omissione, anche in caso di violazione, da parte degli amministratori, del divieto, posto dall'art. 2449, primo comma, c.c., di intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società.

Cass. civ. n. 9252/1997

In una società per azioni, se il difetto di controllo sindacale ha reso possibile la tenuta non regolare della contabilità, la quale, a sua volta, ha precluso l'esatta rappresentazione della situazione economica alla chiusura dell'esercizio annuale, consistente nella perdita totale del capitale, deve ritenersi verificato lo scioglimento della società a norma dell'art. 2448, primo comma, n. 4, c.c. (salva l'adozione da parte dell'assemblea — mancata per la suddetta ragione — di una delle deliberazioni consentite dall'art. 2447 c.c. come alternative alla liquidazione), con il conseguente divieto per gli amministratori di intraprendere nuove operazioni. In siffatta ipotesi, proseguita illegittimamente la gestione da parte degli amministratori, conseguendone un danno per la società consistente in perdite, sussiste la responsabilità dei sindaci per il danno da essi non evitato in violazione dei doveri istituzionali.

Cass. civ. n. 5444/1991

La responsabilità dei sindaci di una società, prevista dall'art. 2407, secondo comma, c.c., per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori, ha carattere solidale tanto nei rapporti con gli amministratori, quanto nei rapporti fra i sindaci stessi.

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 2407 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Nicola T. chiede
lunedì 31/05/2021 - Marche
“In qualità di azionista di una banca ho effettuato una denuncia al collegio sindacale nel 2017 a cui i sindaci hanno dato un formale riscontro, parzialmente smentito poi dai fatti.
Nello specifico si era evidenziato come in assenza di specifici allert che ne giustificassero l'uso, sono stati fatti dei pedinamenti su lavoratori poi oggetto di licenziamenti disciplinari mediante investigatori privati.
Pertanto ai sensi del 2408 cc si era chiesto di verificare se ci fosse stata una ipotetica violazione dello statuto dei lavoratori.
I sindaci dopo le loro indagini hanno escluso ogni abuso, peccato che poi l'Ispettorato del lavoro ha contestato proprio questi abusi con una relativa denuncia penale alla competente Procura.
A seguito della denuncia dell'Ispettorato nel 2018 si è nuovamente posto ai sindaci un nuovo e specifico approfondimento, ma il secondo 2408 è rimasto privo di riscontro.
Nel 2019 si è posto nuovamente la questione a collegio sindacale il quale, contrariamente a quanto dichiarato nel 2017 si è dichiarato non competente della materia in questione.
Anche in virtù del fatto che la Procura ha poi mutato idea e dopo una prima richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti del presidente della banca ha deciso di richiedere l'archiviazione in quanto ha ipotizzato che le violazioni fossero solo di natura civilistica, ma non avessero anche rilevanza penale.
A questo punto mi chiedo se la mancata trattazione di una denuncia del collegio sindacale può configurarsi come una falsa comunicazione sociale ex art. 2622 cc. (posto che l'uso improprio di investigatori privati anche qualora non avesse rilevanza penale potrebbe determinare causa di risarcimento danni da parte dei soggetti posti sotto pedinamento e quindi necessitava di opportuni accantonamenti di bilancio) o in subordine possa essere inquadrata come una eventuale mancanza ex art. 2630 cc (in questo caso chi sarebbe il soggetto deputato a vigilare ed ad elevare le sanzioni amministrative?).”
Consulenza legale i 10/06/2021
Ai sensi dell’art. 2408 c.c., il collegio sindacale, a fronte di una denuncia presentata da un socio, è obbligato ad effettuare indagini sui fatti denunciati e presentare le proprie conclusioni sui fatti denunciati all’assemblea. Non è necessario che il collegio sindacale presenti una relazione scritta, essendo sufficiente che riferisca anche oralmente sulle indagini effettuate. Certamente, l’inerzia del collegio sindacale può comportare una sua responsabilità, ove si accerti che i fatti denunciati dal socio fossero fondati.

Ciò detto, analizzando i documenti allegati al quesito, si deve rilevare come non risulta evincersi una responsabilità diretta (per omesso controllo) o concorrente con gli amministratori ex art. 2407 c.c.

Nella relazione presentata nel 2017, il collegio sindacale ha chiarito i motivi per cui non avesse ravvisato nelle scelte poste in essere dal consiglio di amministrazione profili di illegittimità. In particolare, l’organo di controllo ha argomentato sulla procedura seguita dalla società per giungere ai licenziamenti effettuati; una procedura fondata sulla preventiva raccolta di pareri legali in campo giuslavoristico, su cui basare le scelte poi poste in essere. Il fatto di avere richiesto tali preventivi pareri legali implica che non si possano ravvisare nelle scelte dell’organo gestorio, così come nella successiva attività di controllo del collegio sindacale, una qualche responsabilità a loro carico.

La mancata trattazione - o comunque la manifestazione espressa dal collegio sindacale di non poter approfondire ulteriormente la - della denuncia successivamente a quanto emerso (peraltro va verificato se il collegio sindacale abbia o meno riferito comunque in assemblea tale successiva richiesta presentata dal socio), non muta tale fatto, ovvero che sia l’organo gestorio che quello sindacale non possono essere chiamati a rispondere per quanto occorso, in quanto, avendo richiesto un preventivo parere legale, hanno agito sulla scorta di quanto riferito da un esperto in materia giuslavoristica.

Per tali ragioni, si escludono anche ulteriori responsabilità ai sensi degli artt. 2622 e/o 2630 c.c.