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Articolo 2403 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Doveri del collegio sindacale

Dispositivo dell'art. 2403 Codice Civile

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.

Ratio Legis

La norma indica in modo puntuale i compiti riservati al collegio sindacale, escludendo il controllo contabile, salvo che per il caso di cui all'art. 2409 bis, ultimo comma.

Spiegazione dell'art. 2403 Codice Civile

In esito alla riforma del diritto societario recata dal d. Lgs. 6/2003, il legislatore ha provveduto a meglio precisare l'oggetto dell'attività affidata al collegio sindacale.
Sui sindaci grava in particolare il dovere di vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, nonché sul suo concreto funzionamento.
Va precisato tuttavia che la legge non investe l’organo sindacale di un controllo di merito delle scelte gestorie adottate dall’organo amministrativo. Sebbene si tratti di un controllo avente ad oggetto la legittimità delle decisioni assunte dagli amministratori, secondo alcuni il riferimento ai principi di corretta amministrazione sembra implicare anche una verifica circa la conformità dell’azione amministrativa alle regole ed alle prassi elaborate dalla scienza aziendalistica.
In particolare, tra i principi di corretta amministrazione, sul cui rispetto i sindaci devono necessariamente vigilare, la norma include esplicitamente quello di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Ai sensi dell’art. 2086, il giudizio di adeguatezza presuppone una verifica parametrata alla natura ed alle dimensioni dell’attività esercitata, nonché un controllo circa la capacità della struttura organizzativa di rilevare tempestivamente la crisi o l’insolvenza della società.

Ai sensi del 2° comma, tra le attribuzioni del collegio sindacale vi può rientrare, per espressa previsione statutaria, anche la revisione legale dei conti, purché si tratti di società chiuse non tenute all’adozione del bilancio consolidato. Qualora invece la revisione legale sia affidata ad un soggetto esterno, l’attività di vigilanza dovrà essere limitata all’accertamento di violazioni evidenti e macroscopiche.

Nelle società quotate l'art. 149, 3° comma, T.U.F. impone al collegio sindacale la comunicazione alla Consob delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza, a tutela degli interessi pubblicistici implicati nell'esercizio dell'attività di impresa da parte di società quotate.


Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle societā di capitali e societā cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 Responsabilità Nell'adempimento dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto gli amministratori devono usare la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico: il che non significa che gli amministratori debbano necessariamente essere periti in contabilità, in materia finanziaria, e in ogni settore della gestione e dell'amministrazione dell'impresa sociale, ma significa che le loro scelte devono essere informate e meditate, basate sulle rispettive conoscenze e frutto di un rischio calcolato, e non di irresponsabile o negligente improvvisazione. E' stata conservata la responsabilità solidale di amministratori, sindaci e revisori contabili per i danni conseguenti alle violazioni rispettivamente imputabili, salva comunque la possibilità di provare - trattandosi di responsabilità per colpa e per fatto proprio - di essere immuni da colpa (v. art. 2392 del c.c., ultimo comma; art. 2407 del c.c., secondo comma, e art. 2409 sexies, primo comma). La posizione di ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili va valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ogni singolo caso e ai diversi obblighi che fanno loro capo. Così, per assicurare che la società abbia un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa", gli organi delegati devono "curarne" l'adeguatezza (art. 2381 del c.c., quinto comma); il consiglio e i deleganti devono "valutarne" l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute (art. 2381, terzo comma); e il collegio sindacale deve "vigilare" sulla permanente sussistenza di tale adeguatezza e sul suo corretto concreto funzionamento (art. 2403 del c.c., primo comma). La eliminazione dal precedente secondo comma dell'art. 2392 dell'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita da specifici obblighi ben individuati (v. in particolare gli artt. 2381 e 2391), tende, pur conservando la responsabilità solidale, ad evitare sue indebite estensioni che, soprattutto nell'esperienza delle azioni esperite da procedure concorsuali, finiva per trasformarla in una responsabilità sostanzialmente oggettiva, allontanando le persone più consapevoli dall'accettare o mantenere incarichi in società o in situazioni in cui il rischio di una procedura concorsuale le esponeva a responsabilità praticamente inevitabili. Si tratta di un chiarimento interpretativo di notevole rilevanza, avuto riguardo alle incertezze dell'attuale prevalente giurisprudenza.
6 Collegio sindacale Significative sono state le innovazioni in materia di collegio sindacale. In primo luogo il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione (art. 2403 del c.c. e art. 2409 bis primo e secondo comma), con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (artt. 2403, secondo comma, e 2409 bis, terzo comma). I compiti del collegio sindacale sono stati pertanto limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2403, primo comma): pertanto, sebbene la norma relativa alla responsabilità dei sindaci abbia subito solo piccole modifiche (art. 2407 del c.c.), l'ambito della responsabilità risulta meglio definito e sostanzialmente ristretto. In secondo luogo sono state meglio definite ed ampliate sia le cause d'ineleggibilità e decadenza al fine di garantire l'indipendenza e neutralità di tutti i sindaci (art. 2399 del c.c.), sia i requisiti di professionalità, prevedendo la possibilità che la maggioranza dei sindaci non sia iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, anche se gli altri sindaci devono pur sempre essere iscritti in albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o essere professore di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397 del c.c., secondo comma).

Massime relative all'art. 2403 Codice Civile

Cass. civ. n. 20934/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la complessa articolazione della struttura organizzativa della banca non puō comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo riconducibile a ciascuno dei componenti del collegio sindacale, i quali, in caso di accertate carenze delle procedure aziendali predisposte per la prestazione del servizio di negoziazione, sono sanzionabili a titolo di concorso omissivo "quoad functione", gravando sui sindaci, da un lato, l'obbligo di vigilanza - in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche del controllo del corretto operato della banca intermediatrice, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare Consob ed a garanzia degli investitori - e, dall'altro lato, l'obbligo legale di denuncia immediata alla Banca d'Italia e alla Consob, ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58, delle violazioni delle norme dettate in tema di intermediazione mobiliare.

Cass. civ. n. 2772/1999

Il dovere di vigilanza e di controllo imposto ai sindaci delle societā per azioni ex art. 2403 c.c. non č circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attivitā sociale, con funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali, e ricomprende, pertanto, anche l'obbligo di segnalare tutte le situazioni che esigano, in applicazione degli artt. 2446 e 2447 c.c., la riduzione del capitale sociale.

Cass. civ. n. 5263/1993

Ai fini della responsabilitā solidale dei sindaci di una societā per azioni con gli amministratori, ex art. 2407, secondo comma, c.c., per i fatti e le omissioni di questi ultimi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformitā con gli obblighi della loro carica, l'obbligo di vigilanza dei sindaci non č limitato allo svolgimento di compiti di mero controllo contabile e formale, ma si estende anche al contenuto della gestione, atteso che la previsione della prima parte del primo comma dell'art. 2403 c.c. va combinata con quelle del terzo e quarto comma del medesimo articolo, che conferiscono al collegio sindacale il potere che č anche un dovere, da esercitare in relazione alle specifiche situazioni di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati fatti.

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