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Articolo 2335 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Assemblea dei sottoscrittori

Dispositivo dell'art. 2335 Codice Civile

L'assemblea dei sottoscrittori [2334, 2339]:

  1. 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società [2329];
  2. 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo [2328] e dello statuto;
  3. 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori [2328, n. 8, 2333, 2340, 2341];
  4. 4) nomina gli amministratori [2383] ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza [2380 bis, 2397] e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti(1).

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte [2351], e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

Note

(1) Il D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ha sostituito le parole "cui è demandato il controllo contabile" con le seguenti: "incaricato di effettuare la revisione legale dei conti".

Ratio Legis

La norma aggiunge due nuove competenze in capo all'assemblea dei sottoscrittori: delibera del contenuto dello statuto e nomina dei soggetti ai quali è demandata la revisione legale dei conti.

Spiegazione dell'art. 2335 Codice Civile

All'adesione al programma segue l'integrazione del contratto da parte dell'assemblea dei sottoscrittori, detta anche assemblea costituente, alla quale si applicano in via analogica le disposizioni di ordine procedurale relative all'assemblea dei soci. L'articolo distingue fra:
- deliberazioni di integrazione dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei presenti;
- deliberazioni di modificazione del programma, per le quali è richiesta l'unanimità.
La previsione del "voto per teste" ed il necessario consenso unanime per la modifica del programma, sono giustificati dal fatto che la società non è ancora costituita. Si applicheranno i principi che regolano la stipulazione del contratto.
La dottrina ritiene applicabili per analogia le norme che regolano il funzionamento dell'assemblea dei soci in tema di designazione del presidente dell'assemblea e del segretario [2371] e di rappresentanza [2372].
Per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei sottoscrittori si applica il regime dell'invalidità del contratto.
Dal n. 4) della norma si ricava che la nomina degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale, non è ammissibile nel programma, ma tale nomina è di competenza dell'assemblea dei sottoscrittori.

Massime relative all'art. 2335 Codice Civile

Cass. civ. n. 7298/2019

In tema di costituzione delle s.p.a. per pubblica sottoscrizione, la verifica della sussistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti prescritti non incombe in via esclusiva sui promotori, ma coinvolge anche la posizione dei sottoscrittori, in quanto i riscontri e le valutazioni compiuti dai promotori sono affidati, ai sensi degli artt. 2335, comma 1, n. 1, e 2329, comma 1, n. 1, c.c., all'assemblea dei sottoscrittori, sicché, ove non si perfezioni l'"iter" costitutivo della società, l'obbligo di restituzione delle somme versate, a titolo di ripetizione d'indebito, grava sui promotori solo in relazione alle somme effettivamente acquisite secondo le modalità di versamento dei conferimenti in denaro indicate dalle disposizioni di legge e contrattuali, potendosi tuttavia configurare una responsabilità risarcitoria dei promotori stessi in virtù del peculiare affidamento che può essere stato creato, nel contesto dei sottoscrittori, sulla reale sussistenza delle sottoscrizioni e dei versamenti previsti dalla legge.

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