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Articolo 2311 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Bilancio finale di liquidazione e piano di riparto

Dispositivo dell'art. 2311 Codice Civile

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il [def ref=2624]bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi(1) dalla comunicazione [2453, 2490, 2492, 2964].

In caso d'impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo(2).

Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci [2454, 2625].

Note

(1) Il bilancio finale e il piano di riparto sono due documenti distinti e possono anche essere impugnati separatamente, a pena di decadenza, nel termine di due mesi (v. 2964).
(2) Nell'impugnazione del bilancio finale, invece, i liquidatori sono direttamente coinvolti atteso che viene contestato il loro operato.

Spiegazione dell'art. 2311 Codice Civile

Al termine della fase di liquidazione, disciplinata dagli artt. 2277 ss., il liquidatori hanno l'obbligo di redigere il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto.
Il termine bilancio è usato in maniera impropria, in quanto in realtà trattasi di un rendiconto, tramite il quale i liquidatori rendono edotti i soci circa il risultato della loro attività liquidatoria.
Il piano di riparto è invece un progetto di divisione tra i soci dell'eccedenza attiva che eventualmente residua in seguito al pagamento dei debiti sociali.
L'approvazione del bilancio e del piano può avvenire anche in maniera tacita da parte dei soci: se non impugnano uno o l'atro entro due mesi dalla comunicazione di avvenuta redazione essi si intendono approvati ed i liquidatori si liberano da ogni responsabilità nei confronti dei soci. È sufficiente l'impugnazione di uno solo dei soci affinchè entrambi i documenti non possano considerarsi approvati nei confronti di tutti.
Va precisato che, tuttavia, i liquidatori rimangono responsabili nei confronti dei terzi per eventuali danni causati dal loro agire colposo (art. 2312) o, a maggior ragione, doloso.

Massime relative all'art. 2311 Codice Civile

Cass. civ. n. 5945/2020

Nel caso di società di persone posta in liquidazione e poi estinta, in occasione del riparto finale i soci non possono pretendere somme ulteriori rispetto a quelle risultanti dal bilancio finale di cui all'art. 2311 c.c., quando quest'ultimo risulti ormai approvato, poiché tutte le contestazioni riguardanti le voci del bilancio possono farsi valere esclusivamente con la sua impugnazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2311 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. R. F. chiede
sabato 01/07/2023
“Sono un socio di una società in accomandita semplice in liquidazione. La liquidazione è giunta quasi al termine, con la vendita di tutti i cespiti della società da parte del liquidatore. Tuttavia la liquidazione è stata un disastro poiché:
1) il liquidatore ha svenduto i cespiti ad un prezzo irrisorio ad un suo conoscente, oltre ad aver commesso altri gravi atti pregiudizievoli contro la società stessa;
2) il liquidatore pretende come compenso una cifra spropositata.
La mia intenzione era quella di chiedere la revoca del liquidatore per giusta causa e richiedere la nomina di un nuovo liquidatore, affinché possa esperire un’azione di responsabilità utilizzando le risorse della stessa società. Questo mi è stato sconsigliato, poiché la nomina di un nuovo liquidatore comporterebbe un costo per la società, poiché l’azienda si vedrebbe costretta a pagare il compenso al nuovo liquidatore, all’avvocato che eseguirebbe l’azione di responsabilità, con in più la presenza di tutti gli altri costi sia fiscali (pagamento del diritto annuale alla camera di commercio, redazione della denuncia dei redditi, della dichiarazione IVA, IRAP, redazione modello 770, versamento ritenuta d’acconto…), sia il conseguente costo del commercialista per la tenuta della contabilità e per assolvere gli obblighi fiscali; mentre invece se aspettassi che il liquidatore rilasciasse il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, lo scrivente potrebbe semplicemente impugnare il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione ed in questo modo la società non verrebbe caricata di questi costi, atteso che l’impugnazione verrebbe eseguita dal mio avvocato e la società smetterebbe di sostenere qualsiasi tipo di costo.

Le mie domande sono 2:
PRIMA DOMANDA: se impugno il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto, la società continuerà a tenere la contabilità e a dover assolvere agli adempimenti fiscali, e conseguentemente continuerà a pagare il liquidatore affinché segua queste pratiche? Oppure con l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, viene a cessare ogni costo da sostenere da parte della società, divenendo non più necessario tenere la contabilità o assolvere agli adempimenti fiscali?

SECONDA DOMANDA:
L’impugnazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto, permette di poter contestare il lavoro svolto dal liquidatore e richiedere i danni, sempre al liquidatore, per aver svenduto i cespiti della società ad un prezzo irrisorio, così come anche di contestare la somma richiesta dal liquidatore come compenso? Oppure è necessario eseguire un’azione di responsabilità (atto che eseguirebbe la società in liquidazione)?

Grazie.”
Consulenza legale i 05/07/2023
Nel momento in cui una società di persone viene posta in liquidazione e vengono nominati dei liquidatori, questi assumono tutti i poteri necessari alla liquidazione, come disposto dall’art. 2778 del c.c..
Al contempo, il combinato disposto degli artt. 2276 e 2260 del c.c. attribuisce loro i diritti e gli obblighi propri degli amministratori e, di conseguenza, del mandatario; nonché la responsabilità verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, salvo che non dimostrino di essere esenti da colpa.

L’2275, secondo comma, del c.c. prevede che i liquidatori possano essere revocati con il consenso di tutti i soci o, su domanda di almeno uno, dal Tribunale per giusta causa.

L’impugnazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto costituiscono un’azione autonoma prevista dall’art. 2311, comma 2, del c.c. che deve essere intrapresa entro il termine di decadenza di due mesi dalla ricezione della comunicazione che il liquidatore deve inviare a mezzo raccomandata ai soci.
All’interno del procedimento, sarebbe opportuno richiedere la nomina di un CTU che verifichi la correttezza tanto del bilancio finale, quanto del piano di riparto.

Per quanto concerne un’eventuale azione di responsabilità nei confronti dei liquidatori, va specificato che questi non sono responsabili soltanto verso la società, sulla base del rapporto che ad essa li lega (artt. 2392, 2393 e 2393 bis del c.c.); bensì anche verso i creditori della società per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 del c.c.); nonché verso ciascun socio o anche terzo direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi (art. 2395 del c.c.).
Di conseguenza, sono legittimati ad agire anche i soci e i terzi per i danni che siano stati direttamente cagionati loro dai comportamenti degli amministratori, in applicazione analogica dell’art. 2395 del c.c..
Le società di persone, infatti, ancorché prive di autonoma personalità giuridica, costituiscono un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, di conseguenza è configurabile una responsabilità degli amministratori e dei liquidatori (che sono sottoposti alle medesime responsabilità degli amministratori) nei confronti dei singoli soci.

Tuttavia, l’azione individuale dei soci per il risarcimento dei danni cagionati dagli atti dolosi o colposi degli amministratori (o dei liquidatori) richiede quale presupposto che detti danni non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori stessi; mentre il diritto alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale appartiene unicamente alla società (Cass. 23/10/2014, n. 22573).
Per giurisprudenza ormai da lungo tempo costante, il singolo socio è legittimato a proporre azione individuale di responsabilità nei confronti dei liquidatori soltanto se dimostra di essere stato direttamente danneggiato (Trib. Milano, 26 novembre 1981).
In definitiva, il diritto alla conservazione del patrimonio sociale spetta infatti alla società e non al socio come tale, il quale non ha titolo al risarcimento dei danni che costituisca un mero riflesso del pregiudizio arrecato alla società.

Analizzata la normativa sottostante alla questione esposta, possiamo risolvere i quesiti avanzati.

In relazione al primo quesito, si fa presente che il bilancio finale ed il piano di riparto, se approvati, costituiscono gli ultimi atti prima della cancellazione della società.
Nell’eventualità di un’impugnazione del bilancio finale e del piano di riparto (si rammenta, nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione, come imposto dall’art. 2311, comma 2, del c.c.), la società dovrà rimanere aperta e adempiere a quanto la normativa fiscale richiede, sostenendo i relativi costi.
L’estinzione della società, infatti, potrà avvenire soltanto con la cancellazione dal registro delle imprese, a sua volta successiva all’approvazione del bilancio finale.
Di tale attività dovrà occuparsene il liquidatore, il quale certamente chiederà un compenso.

In relazione al secondo quesito, l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto costituiscono un’azione autonoma che il socio può esercitare anche singolarmente.
Al contempo, tuttavia, il singolo socio, non soltanto la società, potrebbe anche esercitare un’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, purché dimostri di essere stato direttamente danneggiato.

L’impugnazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto non permetterà di contestare l’opera del liquidatore, né il compenso richiesto, poiché l’oggetto del giudizio concerne il rendimento del conto (per la questione attinente al bilancio) e le modalità di divisione dei beni e/o del ricavato dalla vendita (quanto all’impugnazione del piano di riparto).
Se le due azioni verranno esperite in un unico giudizio (sempre che sussistano le condizioni per farlo), la società dovrà rimanere aperta e adempiere a quanto la normativa fiscale richiede, sostenendo i relativi costi, sino alla definizione del procedimento; ciò anche in quanto soltanto la società potrebbe esperire un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore allo stato attuale, posto che non appare essersi verificato ancora alcun danno diretto nei confronti dei singoli soci.

In concreto, si potrebbe tentare di impugnare il bilancio finale ed il piano di riparto, sempre che sussistano i presupposti fattuali per farlo; questione che va analizzata al momento della comunicazione degli stessi ai singoli soci.
Tale azione, infatti, potrà esercitarsi esclusivamente dopo tale momento.

Attualmente, il singolo socio potrebbe richiedere la revoca del liquidatore per giusta causa ai sensi dell’2275, secondo comma, del c.c., contestandone il compenso richiesto.
Allo stato attuale della procedura di liquidazione, tuttavia, soltanto la società avrebbe la legittimazione attiva per agire nei suoi confronti con un’azione di responsabilità, poiché non si è ancora verificato alcun danno in capo ai singoli soci.
Affinché il singolo socio possa agire, dovrebbe attendere il verificarsi del danno, presumibilmente in seguito alla distribuzione del ricavato, nel rispetto del piano di riparto (che sia stato impugnato o meno quello originario, nonché che sia stato revocato o meno il liquidatore); se si riuscirà a dimostrare che il singolo socio è stato personalmente danneggiato dalla condotta del liquidatore, a quel punto anche questi potrà agire in giudizio.
L’azione di responsabilità, infatti, può essere esercitata dal singolo socio o dal terzo che siano stati direttamente e personalmente danneggiati dalla condotta dolosa o colposa degli amministratori (o dei liquidatori), anche se cessati dalla carica (quindi anche nei confronti del liquidatore eventualmente revocato ex art. 2275 del c.c.) (Cass. 25/10/2016, n. 21517).

Infine, andrà valutato se gli atti posti in essere dal liquidatore potranno essere annullati, circostanza che, sulla scorta delle informazioni fornite, appare piuttosto remota.

Alfredo C. D. chiede
lunedì 04/02/2019 - Marche
“Buona sera , chiedo consulenza su quanto segue:
Societa in Accomandita Semplice
In sciogliemento e liquidazione del 14/04/ 2014 e chiusura IVA dal 01/06/2014
Bilancio finale e piano di riparto al 10/12/2018 o 30/12/2018 o 01/01/2019 (vi prego di indicarmi la data migliore.)
Il bilancio finale presenta un attivo dovuto a vendita immobiliare a prezzo inferiore a quello inscritto nello stato patrimoniale.
Riparto secondo le quote di partecipazione.
Richiesta cancellazione da CCIA con deposito Bilancio finale e riparto da effettuare (Vi prego di indicarmi la data migliore )
Argomento di consulenza :
Entro quanto tempo devono essere effettuati i bonifici ai soci. ?
I soci devono comunicare al Fisco le quote ricevute ?
Se si in che quadro RH del modello unico e in che anno di imposta ?.
Grazie e rimango in attesa di risposta.

Consulenza legale i 10/02/2019
A norma dell’art. 2315 del c.c., alla società in accomandita semplice si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di società in nome collettivo e, quindi, in riferimento alla procedura di liquidazione, si applicano le disposizioni di cui all' art. 2311 del c.c. e all' art. 2312 del c.c..
In base all’art. 2311 c.c., i liquidatori, compiuta la liquidazione, devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, e il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci, e s'intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.
In caso di impugnazione del bilancio e del piano di riparto, il liquidatore può chiedere che le questioni relative alla liquidazione siano esaminate separatamente da quelle relative alla divisione, alle quali il liquidatore può restare estraneo.
Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

Il successivo art. 2312 c.c. disciplina, poi, la procedura di cancellazione della società già liquidata, disponendo che, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi.
Le scritture contabili ed i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza.
Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Sulla scorta del predetto disposto normativo si evince, quindi, che il bilancio finale di liquidazione, con l’eventuale piano di riparto, sono approvati dai singoli soci o in modo espresso (mediante la sottoscrizione dello stesso da parte di tutti i soci) oppure tacitamente (se entro due mesi dalla comunicazione nessun socio propone impugnazione).

Ciò detto, si fa osservare che l’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 353/E del 05.12.2007, ha precisato che l’articolo 4, comma 1, lettera d), della Tariffa allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), stabilisce che alle assegnazioni ai soci, associati o partecipanti, se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro, si applica l’imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro (elevati ad euro a 200,00 dall’art. 26 del D.L. n. 104 12/09/2013 con vigenza dal 12/09/2013 e con effetti dal 01/01/2014); mentre, in ogni altro caso, si applicano le stesse aliquote previste per i conferimenti in relazione alla diversa natura dei beni (in tal senso v. Ris. 22 novembre 2000, n. 174/E).
Nella medesima Risoluzione è precisato che, con riferimento alla disposizione di cui alla lettera d) dell’articolo 4 della Tariffa, non avendo fatto ulteriori specificazioni, si deve ritenere che il legislatore ha inteso ricomprendere in essa tutte le assegnazioni fatte ai soci, sia durante lo svolgimento dell’attività sociale, sia al momento dello scioglimento della società e dunque della sua liquidazione.
La distribuzione degli utili, pertanto, rientra fra gli atti disciplinati dall’articolo 4 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986.

Premesso quanto sopra, il bilancio che indica anche una distribuzione di utili in denaro, è soggetto all’obbligo di registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa, attualmente di 168,00 euro (elevati a 200), ai sensi dell’articolo 4, lettera d), n.1, della Tariffa citata.
Trattandosi di atti soggetti a registrazione in termine fisso, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del TUR, la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, ovvero entro sessanta giorni se formato all'estero.

Ne deriva che i liquidatori, una volta redatto il bilancio finale di liquidazione, e l’eventuale piano di riparto, devono comunicarlo ai soci mediante raccomandata.
I soci hanno due mesi per approvarli. Decorsi due mesi il bilancio finale di liquidazione e l’eventuale piano di riparto si intendo tacitamente approvati.
A questo punto, i liquidatori hanno venti giorni di tempo per chiederne al registrazione in termine fisso. In caso di approvazione espressa i venti giorni decorrono dalla data di approvazione.
Fatto ciò i liquidatori possono depositare il bilancio di liquidazione e l’eventuale piano di riparto presso la competente Camera di commercio e, contestualmente, possono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
In sede di cancellazione ai liquidatori è richiesto di attestare che i soci hanno espressamente approvato il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto rilasciando quietanza liberatoria e dichiarando di non avere nulla a pretendere nei confronti del/i liquidatore/i, ricordando che la quietanza è una dichiarazione del creditore che attesta l’avvenuto pagamento e la volontà di rinunciare a qualsiasi altra pretesa per il titolo in base al quale ha ricevuto il pagamento.
Ultimo adempimento è quello di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 322/1998, ossia la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione che, a norma dell’ultimo periodo del comma 1, deve essere trasmessa telematicamente entro il termine di nove mesi dalla chiusura della liquidazione stessa.

Per rispondere alle domande poste nel quesito, quindi, i bonifici devono essere effettuati dopo l’approvazione espressa o tacita del bilancio di liquidazione e del piano di riparto facendosi rilasciare quietanza dai soci che ricevono le somme ripartite.
È chiaramente difficile indicare una data in questa sede non avendo contezza della data in cui è stata effettuata la raccomandata ai soci per comunicare il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto.
Va tenuto conto del fatto che, in ogni caso, detti bonifici devono essere effettuati prima del deposito del bilancio di liquidazione e della richiesta di cancellazione presso la competente camera di commercio, dal momento che, in quella sede, è richiesto ai liquidatori di dichiarare che i soci hanno espressamente approvato il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto rilasciando quietanza liberatoria delle somme ricevute in sede di riparto.

Riguardo, infine, agli obblighi dichiarativi dei soci, si precisa che, a norma del comma 1 lett. I) dell’art. 17 del T.U.I.R., sono soggetti a tassazione separata “i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni”.

Tali redditi devono essere dichiarati nella Sezione II del quadro RM del Modello Redditi Persone Fisiche 2019.
Se la società era stata costituita da meno di cinque anni o in caso di opzione per la tassazione ordinaria, i predetti redditi andranno dichiarati nella Sezione I e III del quadro RH del medesimo modello.
L’imputazione è per cassa e, quindi, vanno dichiarati nell’anno in cui sono stati effettivamente conseguiti.
A tal fine fa fede la data del bonifico e del rilascio della quietanza liberatoria di cui si è detto prima.

Anonimo chiede
lunedì 30/07/2018 - Emilia-Romagna
“La mia domanda è questa:
ho ricevuto il bilancio finale di liquidazione di una società di persone (società ad accomandita semplice) e vorrei impugnare l'atto. Ma non vorrei iniziare subito una causa giudiziaria. Per bloccare la decadenza, è sufficiente inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno al liquidatore (anche se siamo nel mese di Agosto)? Potreste inviarmi un fax simile di raccomandata da inviare al liquidatore per bloccare la decadenza per impugnare il bilancio, per poi (in un secondo tempo) adire le vie legali?”
Consulenza legale i 06/08/2018
Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto a favore dei soci sono predisposti dopo aver terminato le operazioni di liquidazione.
La liquidazione dell’azienda è una fase durante la quale l’attività propria dell’impresa viene sostituita da un’attività volta alla realizzazione dell’attività al fin di estinguere il passivo ed attribuire il residuo all’imprenditore.
Il bilancio finale di liquidazione è un resoconto sintetico con il quale i liquidatori espongono : 1) gli incassi conseguiti dalle vendite dei vari beni sociali; 2) i pagamenti effettuati per l’estinzione delle varie passività; 3) i pagamenti effettuati per il compenso a favore dei liquidatori.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, ed il piano di riparto devono essere comunicati mediante raccomandata ai soci e si intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di 2 mesi dalla comunicazione.
Si tratta di un termine previsto dalla legge a pena di decadenza per cui, decorso inutilmente senza che sia stato presentato reclamo, il bilancio si intende approvato e diventa definitivo.
Essendo due documenti distinti ed aventi contenuto diverso, il bilancio finale ed il piano di riparto possono anche essere impugnati separatamente.

Alla luce di quanto detto, riteniamo che l’invio di una diffida con la quale si manifesta la volontà di impugnare il bilancio di liquidazione non abbia carattere interruttivo del termine previsto dalla legge. Pertanto, per evitare che il bilancio diventi definitivo, bisogna proporre esclusivamente reclamo entro il termine di due mesi dalla comunicazione dello stesso da parte dei liquidatori.

Anonimo chiede
giovedì 07/04/2022 - Veneto
“Sono socio accomandatario di una società in accomandita semplice in liquidazione, dove il liquidatore ha concluso la liquidazione ed ha rilasciato il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto. Il bilancio è inattendibile in quanto praticamente il liquidatore per il suo compenso si eroga cifre spropositate (che ha già peraltro provveduto a incassare) e mai pattuite, oltre al fatto che vi sono tutta una serie di movimenti del conto corrente esagerati per erogazioni di denaro a professionisti senza capire per cosa e liquidazioni di imposte per cifre altissime, senza che venga indicato il tipo di tributo e per che cosa. Ovviamente da ripartire non rimane più nulla, anzi vi sono da pagare alcune migliaia di euro che il liquidatore ha intimato a me solo di versare il prima possibile, a pena di ricorrere ad un decreto ingiuntivo. Quello che vorrei capire è questo:

se impugno questi due documenti (bilancio e piano di riparto), ciò significa che io non faccio altro che chiedere la revoca giudiziale del liquidatore e la nomina di un nuovo liquidatore giudiziale che controlli non solo la gestione della liquidazione ma anche questi due documenti oppure l’impugnazione consiste nel richiedere al giudice di demandare un incarico ad un CTU per un atto di controllo sulla gestione del liquidatore e su questi due ultimi documenti della liquidazione (bilancio e piano di riparto)?

Vorrei che la domanda come la risposta rimangano riservate, grazie.”
Consulenza legale i 12/04/2022
La domanda di revoca dei liquidatori e l’impugnazione del bilancio finale di liquidazione costituiscono due azioni logicamente distinte.

Ai sensi dell’art. 2275 del c.c., comma 2, i liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci, oppure in ogni caso dal tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.
Lei, pertanto, anche autonomamente e senza l’accordo degli altri soci, potrà agire presso il competente Tribunale per chiedere la revoca del liquidatore precedentemente nominato; il Giudice, se riterrà sussistente una giusta causa, provvederà a revocare il liquidatore e nominarne un altro.
Sarà il nuovo liquidatore di nomina giudiziale ad occuparsi della procedura di liquidazione, adottando gli opportuni correttivi, se li ritiene necessari.

L’impugnazione del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto costituiscono un’azione autonoma prevista dall’art. 2311 del c.c., comma 2, che deve essere intrapresa entro il termine di decadenza di due mesi dalla ricezione della comunicazione che il liquidatore deve inviare a mezzo raccomandata ai soci.
All’interno del procedimento, sarebbe opportuno richiedere la nomina di un CTU che verifichi la correttezza tanto del bilancio finale, quanto del piano di riparto.


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