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Articolo 102 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Persone che possono fare opposizione

Dispositivo dell'art. 102 Codice Civile

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione(1) al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a curatela, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio [86].

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto [149], ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui(2).

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento [84 ss.] o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione [85].

Note

(1) Le opposizioni sono dichiarazioni provenienti dai soggetti legittimati dalla legge, miranti ad esplicitare una causa impeditiva al matrimonio (e di cui agli artt. 84-90 determinandone la sospensione della celebrazione ex art. 104 del c.c.).
(2) Con la riforma del 1970 (la celeberrima L. 898 sui casi di scioglimento del matrimonio) deve intendersi esteso il diritto di opposizione (in aggiunta ai soggetti delineati nei primi commi dell'articolo in esame) anche all'ex coniuge, nei casi di scioglimento per cause diverse, ovviamente, dalla morte di uno dei coniugi.

Brocardi

Nuptiae consistere non possunt, nisi consentiunt omnes, id est, qui coeunt quorumque in potestate sunt

Spiegazione dell'art. 102 Codice Civile

Sono in questo articolo riprodotte le disposizioni di sei articoli del c.c. del 1865 (#82-87#), convenientemente modificate.
Più propriamente - mancando i genitori - anziché agli avi ed alle avole si fa riferimento agli altri ascendenti.
Il diritto di fare opposizione era prima concesso - in mancanza di ascendenti - ai parenti collaterali sino al 4° grado, ma limitatamente alle due cause indicate nell'art. #83# del c. c. del 1865 (mancanza di assenso; infermità di mente); oggi i parenti collaterali - sino al 3° grado (fratelli, sorelle, zii e zie) - mancando i genitori (se anche esistano altri ascendenti), possono proporre opposizione al matrimonio del loro congiunto per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
L'art. #84# concedeva al tutore ed al curatore di fare opposizione solo per le cause indicate nel già citato art. #83#, e sempre che a ciò fossero autorizzati dal consiglio di famiglia. Oggi il tutore ed il curatore possono fare opposizione per qualunque causa ammessa dalla legge; né loro occorre più l'autorizzazione del consiglio di famiglia, che è stato soppresso.
L'art. #86# del c.c. del 1865 - riprodotto nel penultimo cpv. - è stato perfezionato. È stata soppressa l'indicazione dei prossimi ascendenti della vedova perché a questi il diritto di opposizione già era concesso dalla prima parte dell'art. #82# (oggi parte prima di questo art. 102): nell'espressione ampia e generale "qualunque causa ammessa dalla legge" era certamente compreso anche il divieto di cui nell'art. 57 (oggi 89).
Inoltre, mentre nel caso di precedente matrimonio annullato (nell'art. 102, più propriamente si fa riferimento a matrimonio dichiarato nullo) il diritto di fare opposizione era concesso soltanto "a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo", oggi il detto diritto è concesso anche ai parenti di lui, come un diritto loro proprio che essi possono esercitare se anche egli non agisca.

Dopo aver disciplinato la facoltà privata d'impugnazione, nell'ultimo cpv. è fatto obbligo al pubblico ministero di fare opposizione al matrimonio. È da notare che mentre il pubblico ministero ha semplicemente facoltà di impugnare il matrimonio contratto in contravvenzione alle disposizioni di legge indicate nell'art. 117, ha poi obbligo di fare opposizione se sa che osta al matrimonio un qualche impedimento, o se gli consta dell'infermità di mente di uno degli sposi, contro cui, a causa dell'età, non possa essere promosso giudizio d'interdizione.

Nell'articolo che commentiamo, non c'è un espresso riferimento all'adottante, tuttavia pensiamo che l'adottante si debba ritenere compreso nella parola "genitori", usata certamente con valore comprensivo nella prima parte di questo articolo.
Se, infatti, diritto di fare opposizione è concesso a chi esercita la tutela o la curatela, a maggior ragione sarebbe certamente da ritenere concesso anche all'adottante, per lo meno sino a che lo sposo sia soggetto alla responsabilità genitoriale. Ma poiché la limitazione al tempo dell'esercizio della responsabilità genitoriale sarebbe arbitraria, logicamente bisogna riconoscere che l'adottante è qui compreso nella parola "genitori".

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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