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Articolo 2215 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Modalitā di tenuta delle scritture contabili

Dispositivo dell'art. 2215 Codice Civile

I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese [2188] o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione(1).

Note

(1) Il testo dell'articolo è stato introdotto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 che ha sostituito completamente il precedente dispositivo.

Ratio Legis

L'utilizzo di libri contabili non vidimati priva di valore probatorio la scrittura contabile in esso contenuta, con la conseguenza che l'amministrazione erariale procederà ad una ricostruzione induttiva dell'imponibile.

Spiegazione dell'art. 2215 Codice Civile

La norma determina le formalità estrinseche iniziali riguardanti il libro giornale e quello degli inventari.
La modifica legislativa (L. 383/2001) ha eliminato l'obbligo di bollatura del libro giornale e del libro degli inventari. Tale obbligo permane per i libri sociali previsti dall'art. 2421 e per gli altri libri per i quali il medesimo obbligo è previsto da leggi speciali.

Permane l'obbligo della numerazione progressiva.

La norma parla di libri, quindi si ritiene esclusa una tenuta a fogli mobili, consentita per le altre scritture contabili, che possono essere tenute anche con schede perforate o nastri magnetici.

Massime relative all'art. 2215 Codice Civile

Cass. civ. n. 14018/2007

L'abrogazione dell'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari (disposta dall'art. 8 della legge n. 383 del 2001), giā prevista dall'art. 2215 c.c., č entrata in vigore il 25 ottobre 2001, senza effetto retroattivo. Da ciō consegue che le violazioni del suddetto obbligo, commesse prima di tale data, conservano il loro rilievo ai fini fiscali, e legittimano l'erario a procedere all'accertamento sintetico del reddito risultante da libri contabili non vidimati o vidimati posteriormente alle annotazioni.

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