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Articolo 2208 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Responsabilitā personale dell'institore

Dispositivo dell'art. 2208 Codice Civile

L'institore è personalmente obbligato se omette di far conoscere al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia il terzo può agire anche contro il preponente per gli atti compiuti dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui è preposto [2204].

Ratio Legis

La norma, laddove prevede che in assenza di preposizione institoria l'imprenditore sia solidalmente responsabile per gli atti pertinenti all'impresa compiuti dall'institore senza poteri, è volta a tutelare l'affidamento riposto dai terzi in buona fede nella oggettiva riferibilità all'imprenditore dell'atto compiuto.

Brocardi

Actio institoria

Spiegazione dell'art. 2208 Codice Civile

Secondo la disposizione in commento, l’institore che non abbia speso il nome del dominus rimarrà obbligato nei confronti dei terzi per gli atti compiuti, ferma restando in ogni caso la responsabilità dell’imprenditore, qualora gli atti compiuti dall’institore afferiscano alla gestione dell’attività imprenditoriale.

La norma disciplina la fattispecie della c.d. contemplatio domini presunta o implicita. La giurisprudenza, con tale locuzione, si riferisce allo svolgimento di affari pertinenti all'esercizio dell'impresa senza che sia speso il nome del dominus.
L’estensione della responsabilità all’imprenditore, anche in assenza della contemplatio domini, costituisce una deroga al diritto comune, giustificata dal principio dell’apparenza giuridica e dall’esigenza di tutelare l’affidamento riposto dai terzi nella implicita riferibilità dell’atto al titolare dell’impresa.
Ciononostante, si ritiene che la norma non si applichi qualora l'institore abbia agito nel proprio interesse, oltre che in proprio nome, anche nel caso in cui l'atto rientri astrattamente fra quelli pertinenti all'esercizio dell'impresa. In tale ipotesi sarà esclusivamente l'institore a rispondere verso i terzi.

Nonostante in passato la disposizione sia stata valorizzata per dimostrare la fondatezza della teoria dell’imprenditore occulto e sia stata pertanto ritenuta applicabile anche al caso del c.d. institore segreto, secondo l’opinione oramai prevalente la norma presuppone che la preposizione institoria sia palese.

Nei rapporti interni il preponente avrà comunque diritto di regresso nei confronti dell'institore, qualora quest'ultimo abbia agito per proprio conto.
L'institore avrà invece diritto di regresso verso l'imprenditore, nel caso in cui quest'ultimo abbia fatto proprio il risultato dell'affare.

Massime relative all'art. 2208 Codice Civile

Cass. civ. n. 5671/2006

La nomina di un institore non esclude la responsabilitā del titolare dell'impresa per gli atti dallo stesso compiuti, evincendosi dal sistema, ed in particolare dall'art. 2208 c.c., che l'imprenditore risponde in via presuntiva di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, per essere a lui riferibili, secondo i principi fondamentali dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attivitā svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.

Cass. civ. n. 6596/1986

Dal sistema della legge e, in particolare, dalla norma di cui all'art. 2208 c.c., si evince che il titolare dell'impresa č, per presunzione, responsabile di tutti gli atti compiuti in suo nome nella sede dell'impresa stessa, essendo a lui riferibili, in base ai fondamentali principi dell'apparenza giuridica e dell'affidamento, le attivitā svolte da coloro i quali, a qualsiasi titolo, agiscano nella suddetta sede quali suoi incaricati o che, ragionevolmente, possano essere considerati tali.

Cass. civ. n. 362/1970

Per tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, l'art. 2208 c.c. - derogando al principio generale sancito in tema di rappresentanza dall'art. 1388 - stabilisce la presunzione che l'institore agisce in nome del preponente, per cui questi rimane obbligato anche se non sia stato espressamente speso il suo nome, ferma, in tal caso, anche la responsabilitā personale del preposto. In queste ipotesi il terzo č abilitato ad agire contro il preponente, e non č tenuto a dare la prova positiva che il contratto fu concluso e l'obbligazione assunta dal rappresentante mediante spendita del nome del rappresentato.

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