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Articolo 2071 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contenuto

Dispositivo dell'art. 2071 Codice Civile

Il contratto collettivo deve contenere le disposizioni occorrenti, secondo la natura del rapporto, per dare esecuzione alle norme di questo codice concernenti la disciplina del lavoro, i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei prestatori di lavoro [2072, 2096; 808 c.p.c.].

Deve inoltre indicare le qualifiche e le rispettive mansioni dei prestatori di lavoro appartenenti alla categoria a cui si riferisce la disciplina collettiva.

Deve infine contenere la determinazione della sua durata [2073, 2076].

Massime relative all'art. 2071 Codice Civile

Cass. civ. n. 28456/2018

Qualora un contratto collettivo di diritto comune venga stipulato a tempo indeterminato, senza l'indicazione di un termine di scadenza, le parti sono libere di recederne unilateralmente, salva la valutazione dell'idoneità del singolo atto ad assumere valore di disdetta. (Nella specie, è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di merito che, pur muovendo dall'erronea tesi della irrecedibilità, aveva negato valore di disdetta ad un accordo sindacale che si era limitato ad affermare la non assorbibilità dell'indennità CRIAS nel premio di rendimento oggetto dell'accordo).

Cass. civ. n. 24268/2013

Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, purché sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e non vengano lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto violati tali criteri nel caso di soppressione della fornitura di gas a tariffa ridotta per i dipendenti, anche in pensione, di una società di gestione del relativo servizio, che avevano optato per tale beneficio in natura in luogo di un assegno "ad personam" pensionabile, senza che fosse stato loro assicurato, dopo il collocamento a riposo, il corrispondente controvalore economico).

Cass. civ. n. 19351/2007

Il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione ve estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare — nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto — la perpetuità del vincolo obbligatorio. (Nella specie, la S.C., cassando la sentenza di merito, ha ritenuta legittima la decisione datoriale di disdetta di un contratto aziendale senza predeterminazione di durata, escludendo la configurabilità di diritti quesiti del lavoratore in ordine alla pretesa stabilità nel tempo di discipline collettive più favorevoli o in ordine alle mere aspettative sorte alla stregua della precedente regolamentazione).

Cass. civ. n. 14827/2002

A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo spiega la propria operatività nell'area della autonomia privata, per cui la regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i contratti in generale, e non quella dei contratti collettivi; ne consegue che deve ammettersi la possibilità che accordi collettivi vengano stipulati a tempo indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltà di recesso unilaterale, in quanto essa è rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in relazione ai contratti collettivi di diritto comune.

Cass. civ. n. 3296/2002

Il recesso unilaterale dell'imprenditore dal contratto collettivo a tempo indeterminato comporta soltanto l'insussistenza del vincolo in sede di stipulazione di nuovi contratti individuali, ma non comporta la risoluzione dei contratti individuali in corso; in caso contrario sarebbe vanificato il fondamentale principio di stabilità dei vincoli dell'autonomia privata sancito dall'art. 1372, primo comma c.c. (Nella specie, vertendosi in tema di azione del lavoratore per far valore l'obbligo del datore di lavoro di finanziarie un fondo speciale per il pensionamento integrativo, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva negato al datore di lavoro il potere di recesso in relazione al singolo contratto individuale).

Cass. civ. n. 4534/2000

I contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti; non si applica pertanto ai suddetti contratti il disposto dell'art. 2074 c.c. (circa la perdurante efficacia del contratto dopo la scadenza), valevole esclusivamente per i contratti collettivi corporativi, con la conseguenza che le clausole di contenuto retributivo vengono meno per il periodo successivo alla scadenza contrattuale.

Cass. civ. n. 8360/1996

Qualora un contratto collettivo — che costituisce uno strumento di composizione di conflitti sorti in un determinato momento — venga stipulato senza l'indicazione di una scadenza, detta mancanza non implica che gli effetti del contratto perdurino nel tempo senza limiti, atteso che — in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c. ed in coerenza con la naturale temporaneità dell'obbligazione — deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di una previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell'art. 1373 c.c. che regola il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle parti, senza nulla disporre per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo.

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