Testi per approfondire questo articolo

Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Editore: Giuffrè
Collana: Officina. Civile e processo
Pagine: 106
Data di pubblicazione: febbraio 2012
Prezzo: 15 -10%15 €

L'opera affronta le seguenti tematiche: danno morale e danno psichico; le c.d. micropermanenti e macropermanenti; handicap e danni da malformazioni del feto e da nascita indesiderata; danni agli occhi, all'apparato uditivo, agli arti; ruolo delle allegazioni e delle presunzioni; danno da lesione del rapporto parentale.

(continua)
La responsabilità dell'avvocato

Editore: Giuffrè
Collana: Officina. Civile e processo
Pagine: 74
Data di pubblicazione: febbraio 2012
Prezzo: 15 -10%15 €
Responsabilità da atto lecito dannoso

Editore: Giuffrè
Collana: Il diritto privato oggi
Data di pubblicazione: marzo 2012
Prezzo: 80 -10%80 €

Gli studi sulla responsabilità da atto lecito ed il fondamentale problema della sua estensione operativa hanno costantemente oscillato tra una visione in termini di eccezionalità/deroga ed una ricostruzione che tende a modellarla in termini generali sul paradigma delle responsabilità civile di tipo extra contrattuale. L'opera, partendo dalla teoria del danno non ingiusto, ne analizza le ricadute all'interno dei diversi settori dell'ordinamento giuridico, ove il... (continua)

La giurisprudenza sul codice civile. Coordinata con la dottrina. Libro IV: Delle obbligazioni. Artt. 2028-2059

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: gennaio 2012
Prezzo: 94 -10%94 €

La nuova edizione presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, puntualmente riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia attraverso un sistematico richiamo alla normativa correlata sia mediante appendici che contengono... (continua)


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Dispositivo dell'art. 2056 Codice Civile

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223 (1), 1226 (2) e 1227 (3). Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso [1226].

Note

(1) L'art. 1223 stabilisce che è risarcibile il danno patrimoniale, cioè quel danno che si traduce direttamente in un pregiudizio del patrimonio del danneggiato. Il danno patrimoniale si distingue in: a) danno emergente: consistente nella perdita di valori economici già esistenti nel patrimonio del danneggiato, in altri termini nella diminuzione di quel patrimonio cagionata direttamente dall'illecito; b) lucro cessante: cioè il mancato guadagno che deriva direttamente dall'illecito.

(2) L'art. 1226 stabilisce che il danno patrimoniale, se non può essere determinato nel suo preciso ammontare, deve essere liquidato dal giudice con una valutazione equitativa.

(3) L'art. 1227 stabilisce che, se il danno è stato cagionato anche da un fatto colposo del creditore, il risarcimento dovuto dal danneggiante deve essere diminuito. La norma non richiama l'art. 1225 che limita, in materia di responsabilità contrattuale, il risarcimento ai soli danni prevedibili; sicché, in materia extracontrattuale sono risarcibili anche i danni imprevedibili e futuri.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

801L'art. 2056 del c.c. regola la valutazione dei danni con gli stessi criteri stabiliti nel caso di inadempimento di un'obbligazione preesistente. Il mancato richiamo dell'art. 1225 del c.c. crea però una differenza ed è questa: se l'inadempimento è colposo, non debbono essere risarciti i danni non prevedibili; invece, se il fatto illecito extracontrattuale è doloso o colposo, il danno, prevedibile o no, deve essere risarcito per intero, sempre che tra fatto o danno corra il nesso di causalità. Non si è accolto cosi il principio di commisurare il risarcimento al grado della colpa. Non si è ritenuto necessario dichiarare che sulle somme dovute a titolo di risarcimento decorrono gli interessi dalla data del fatto illecito, anche prima della loro liquidazione, perché tale decorrenza è legittimata dal principio che gli interessi concorrono a completare il risarcimento dovuto. Si è lasciata alla dottrina e alla giurisprudenza la determinazione del momento a cui devesi aver riguardo per la stima del danno; tale determinazione si deduce dal principio acquisito che si deve risarcire il danno certo, presente o futuro, e che le sopravvenienze sono rilevanti solo se integrano una causa di danno non considerata neppure genericamente nel primo accertamento, salve le disposizioni particolari, come in materia di infortuni sul lavoro.

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