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Articolo 1897 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Diminuzione del rischio

Dispositivo dell'art. 1897 Codice Civile

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore(1), l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese [187 disp. att.].

Note

(1) Ad esempio, il fatto che il veicolo assicurato venga dotato di un sistema di antifurto all'avanguardia che ne diminuisce, appunto, il rischio di furto. Diverso è il caso in cui la stipula venga fatta per un valore del bene maggiore a quello effettivo (v. 1909 c.c.).

Ratio Legis

La norma è volta a garantire che sussista equilibrio tra il rischio che l'assicuratore sopporta ed il premio che l'assicurato deve corrispondere (v. 1882 c.c.).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

752 L'assicurazione è nulla se l'assicurato non ha un interesse all'assicurazione (art. 1904 del c.c.) o se il rischio non esiste al momento della conclusione del contratto (art. 1895 del c.c.); l'assicurazione invece si scioglie se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto (art. 1896 del c.c.). L'interesse all'assicurazione, nel caso di assicurazione dei danni, è l'interesse al risarcimento dei medesimi (art. 1904); per l'assicurazione sulla vita di un terzo occorre invece il consenso alla conclusione del contratto, dato per iscritto dal terzo o dal suo rappresentante legale (art. 1919 del c.c., secondo comma). Se il rischio non esiste al tempo della conclusione del contratto, ovviamente i premi non sono dovuti; se invece cessa dopo tale conclusione, i premi devono corrispondersi fino a quando l'assicuratore non abbia avuto notizia della cessazione del rischio (art. 1896 del c.c.): non è equo far gravare sull'assicuratore le conseguenze della cessazione stessa, che l'assicurato ha tutto l'interesse di comunicare subito. La diminuzione dell'entità del rischia dà diritto a una riduzione del premio a decorrere dalla scadenza di questa o della rata di premio successiva alla comunicazione dello evento che ha prodotto il rischio minore; ma l'assicuratore ha facoltà di recedere dal contratto (art. 1897 del c.c.), potendo il rischio essere tanto tenue da meritare un premio non conveniente, in rapporto alle esigenze dell'organizzazione dell'impresa assicuratrice. Il recesso è consentito anche nel caso di aggravamento del rischio (art. 1898 del c.c. secondo comma). Nelle more del termine stabilito per il recesso l'assicuratore non è tenuto per i sinistri se l'aggravamento è tale che il rischio non sarebbe stato presumibilmente coperto; è tenuto in misura proporzionale alla differenza tra il premio convenuto e il premio che sarebbe stato applicato, qualora la modificazione del rischio sia tale che l'assicurazione sarebbe stata conclusa a condizioni diverse (art. 1898, quinto comma). L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione del recesso (art. 1898, quarto comma); in modo che, la persistenza di un obbligo dell'assicurato verso l'assicuratore costituisco stimolo all'immediata comunicazione dall'aggravamento, imposta dal primo comma dell'art. 1898. Nell'assicurazione sulla vita, l'aggravamento del rischio che dipende da cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato riceve una particolare disciplina con l'art. 1926 del c.c..

Massime relative all'art. 1897 Codice Civile

Cass. civ. n. 6413/2023

Nell'assicurazione sulla vita il premio è commisurato all'età del portatore del rischio e alla durata del contratto, sicché, se il premio è stato pagato anticipatamente in un'unica soluzione e il rischio cessa "ante tempus", la frazione di premio corrisposta a copertura dei rischi che non possono più verificarsi costituisce un pagamento "sine causa", con conseguente soggezione all'ordinario termine di prescrizione decennale del diritto di credito alla relativa restituzione.

Cass. civ. n. 10248/1995

Ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro — sul quale incombe l'onere di portare a conoscenza dell'Inail, in base al principio generale di cui all'art. 1897 c.c., gli elementi di variazione che determinano una diminuzione del rischio — non può ripetere dall'istituto i premi pagati in eccedenza, per effetto di un erroneo inquadramento da questo operato, se non a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale fu spedita l'istanza di rettifica.

Cass. civ. n. 1883/1977

Ai sensi dell'art. 1897 c.c., la diminuzione del rischio può portare alla riduzione del premio dovuto all'assicuratore solo se sia di consistenza tale che, ove conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, e sia stata comunicata all'assicuratore prima della scadenza del premio medesimo.

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