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Articolo 1749 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Obblighi del preponente

Dispositivo dell'art. 1749 Codice Civile

(1)Il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede(2). Egli deve mettere a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto: in particolare avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli(3).

Il preponente consegna all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L'estratto contoindica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all'agente.

L'agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed in particolare un estratto dei libri contabili.

È nullo ogni patto contrario alle disposizioni del presente articolo.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 4 del D. lgs. 15 febbraio 1999, n. 65. Rispetto alla precedente disciplina, la norma ha generalizzato, anche a carico del preponente, il dovere di buona fede ed ha sancito la nullità dei patti contrari agli obblighi da essa previsti.
(2) Ad esempio, è contraria a buona fede la condotta del preponente che esercita in modo arbitrario il potere di ius variandi.
(3) Il preponente, quindi, non ha l'obbligo di concludere i contratti promossi dall'agente. Tuttavia, sarebbe contrario a buona fede un suo rifiuto continuo ed ingiustificato a giungere alle stipule promosse.

Ratio Legis

La norma è espressione del generale dovere di buona fede che incombe sulle parti del contratto (v. 1175 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1749 Codice Civile

L'inesecuzione dell'affare per causa imputabile al preponente e la provvigione

II primo comma dell'art. 1749 costituisce una limitazione al principio posto dall'art. 1748. La limitazione è conforme ai principi generali, e forse non era neanche necessario sancirla espressamente. Il diritto alla provvigione non può rimanere condizionato al buon fine dell'affare se il buon fine deve escludersi per fatto o colpa del preponente. Nessun debitore può col fatto proprio costituire le condizioni per non adempiere la sua obbligazione.


L'inesecuzione concordata tra il preponente e il terzo e la misura della provvigione

Il secondo comma regola il cosiddetto « storno » del contratto. Il preponente e il terzo possono d'accordo non eseguire in tutto o in parte il contratto concluso per il tramite dell'agente. In questo caso l'inesecuzione dipende anche dalla volontà del terzo e deve escludersi perciò che all'agente possa essere riconosciuto il diritto alla intera provvigione; dipende inoltre anche dalla volontà del preponente e non sarebbe giusto applicare il primo comma dell'art. 1748, che riconosce all'agente il diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto buon fine. Pertanto la legge per contemperare le diverse esigenze dispone che l'agente ha diritto a una provvigione ridotta. La riduzione si fa con riguardo agli usi o, in mancanza, è fatta dal giudice con criteri di equità. S'intende che vale anche la determinazione convenzionale della provvigione se per l'agente è piu favorevole.

Da notare che la norma del secondo comma dell'art. 1749 riflette unicamente l'inesecuzione consensuale. Se l'inesecuzione dipende da impossibilità sopravvenuta (art. 1218), quale che sia il motivo della impossibilità, l'agente non ha diritto ad alcuna provvigione, applicandosi la regola che egli sopporta il rischio del buon fine dell'affare.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

722 L'agente ha diritto alla provvigione, ma solo per gli affari che sono andati a buon fine (art. 1748 del c.c., primo comma). La provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione parziale, sebbene solo in proporzione della parte eseguita (art. 1748, primo comma); non vi è però esecuzione parziale quando non si sia portata una qualsiasi utilità all'imprenditore e si siano semplicemente ridotte le perdite cagionate da un affare sfortunato, come nel caso di riscossione di una percentuale fallimentare. La provvigione è pure dovuta per gli affari direttamente conclusi dal preponente nella zona riservata all'agente (art. 1748, secondo comma), come effetto dell'esclusività a lui concessa. I diritti dell'agente nel caso di storno dell'affare sono regolati nell'art. 1749 del c.c.. Se l'affare non ha avuto esecuzione per un fatto imputabile al preponente, è ovvio che l'agente ha diritto integrale alla provvigione. Se l'affare sia rimasto ineseguito in tutto o in parte per mutuo consenso dei contraenti, la circostanza che all'inesecuzione dell'affare ha concorso anche la volontà dell'altro contraente, esclude che si possa ragionevolmente applicare la stessa regola adottata per l'ipotesi di fatto imputabile esclusivamente al preponente, e che si possa perciò attribuire all'agente l'intera provvigione. Ma non è nemmeno giusto privarlo di ogni compenso; e infatti l'art. 1749, secondo comma, mantiene il diritto dell'agente alla provvigione, disponendo che essa deve ridursi alla misura determinata dalle norme corporative e dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Deve ritenersi sottinteso che anche una determinazione convenzionale potrà valere, se risulti per l'agente più favorevole delle norme corporative o degli usi. Per quanto il codice non lo dica, è ovvio che la provvigione non è dovuta se l'inesecuzione dell'affare sia dipesa da caso fortuito : la condizione del buon fine fa gravare ogni rischio a carico dell'agente.

Massime relative all'art. 1749 Codice Civile

Cass. civ. n. 12544/2019

In tema di rapporto di agenzia, deve escludersi che l'omessa contestazione degli estratti conto provvigionali comporti una approvazione tacita di modifiche unilaterali apportate, con riguardo a condizioni economiche per alcuni specifici affari, dal preponente e, di conseguenza, una rinuncia dell'agente a maggiori compensi provvigionali, posto che la rinuncia tacita ad un diritto può desumersi soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà abdicativa.

Cass. civ. n. 25544/2018

In tema di contratto di agenzia, l'inserimento della provvigione nel conto provvigionale, il cui diritto sorge allorquando l'affare sia andato a buon fine o la mancata conclusione del contratto sia imputabile al preponente, non costituisce fonte autonoma di obbligazione ma mera ricognizione di debito, avente effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che comporta l'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di quest'ultimo ma non impedisce al preponente di sottrarsi al pagamento, dimostrando che al contratto non è stata data esecuzione per fatti a lui non imputabili.

Cass. civ. n. 20707/2018

In materia di contratto di agenzia, il diritto dell'agente di ricevere dal preponente le informazioni previste dall'art. 1749 c.c. può essere fatto valere in giudizio in via autonoma, a prescindere dall'azione giudiziale con cui si facciano valere i diritti patrimoniali cui esso è strumentale, restando viceversa assorbito dalle regole sull'istruzione probatoria quando tale azione sia già iniziata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata respinta la richiesta di un agente che, avendo agito per le provvigioni e l'indennità di fine rapporto, pretendeva ex art. 1749 c.c. informazioni sul rapporto sulla base di una generica deduzione dell'inadempimento del preponente).

Cass. civ. n. 19319/2016

In materia di contratto di agenzia, il diritto all'accesso ed alla documentazione contabile, di cui all'art. 1749 c.c., come risultante dall'art. 4 del d.lgs. n. 65 del 1999, è funzionalmente e strumentalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni ed alle indennità collegate al rapporto di agenzia, in quanto l'acquisizione della documentazione in possesso del solo preponente deve essere indispensabile per sorreggere, sul piano probatorio, la domanda formulata in relazione a diritti determinati o determinabili, sicché incombe alla parte, che agisce al fine di ottenere l'esibizione documentale, dedurre e dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto (tra cui, innanzitutto, l'invio o meno degli estratti conto e del loro contenuto), e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza.

Cass. civ. n. 21445/2007

In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 c.c., non soltanto nella sua vigente formulazione, ma anche in quella antecedente alla novella recata dall'art. 4 del D.L.vo n. 65 del 1999, è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 c.c., con il consequenziale diritto dell'agente recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 c.c. in caso di cessazione del rapporto.

Cass. civ. n. 3925/2001

In tema di rapporto di agenzia, l'esercizio legittimo, da parte della società preponente, del potere di recesso ad nutum non integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza, anche se il recesso stesso abbia comportato dei danni per l'agente, poiché, nel detto rapporto, la violazione delle norme di correttezza presuppone un abuso del potere di recesso ad nutum da parte del soggetto preponente, ovvero un affidamento incolpevole dell'agente.

Cass. civ. n. 5467/2000

Nel contratto di agenzia, l'attribuzione al preponente del potere di modificare talune clausole, e in particolare quelle relative all'ambito territoriale e alla misura delle provvigioni, può trovare giustificazione nell'esigenza di meglio adeguare il rapporto alle esigenze delle parti, così come si sono modificate durante il decorso del tempo, ma, perché, non ne rimanga esclusa la forza vincolante del contratto nei confronti di una delle parti contraenti è necessario che tale potere abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede.

Cass. civ. n. 11003/1997

È nulla - per indeterminatezza dell'oggetto (ex artt. 1346 e 1418 c.c.) - la clausola di un contratto di agenzia che preveda che il preponente possa unilateralmente, con il solo onere del preavviso, modificare le tariffe provvigionali, salva la facoltà di recesso dell'agente in caso di mancata accettazione di tale modifica dell'originaria pattuizione negoziale, dovendo escludersi che la determinazione di un elemento essenziale del contratto (quale la controprestazione dell'attività dell'agente, costituita dalle provvigioni) sia rimessa al mero arbitrio del preponente, senza che possa in tale evenienza supplire (in via analogica) il disposto dell'art. 2225 c.c., che, con riferimento al rapporto di lavoro autonomo, prevede criteri suppletivi di quantificazione del corrispettivo, ove non determinato dalle parti.

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