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Articolo 1483 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Evizione totale della cosa

Dispositivo dell'art. 1483 Codice Civile

Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa(1), il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'articolo 1479(2).

Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore.

Note

(1) L'evizione è quella situazione per cui un soggetto, proprietario di un bene, vede riconosciuto in capo ad un altro soggetto il diritto di proprietà su quel bene; essa può conseguire ad un giudizio di cognizione, ad un giudizio di esecuzione ma anche ad un provvedimento amministrativo di espropriazione (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327).
(2) Pertanto il compratore ha diritto: al risarcimento del danno (1223 c.c.); alla restituzione del prezzo, anche se il bene sia diminuito di valore o deteriorato, salvo che, se ciò deriva da fatto dell'acquirente, dal prezzo deve essere detratto il vantaggio da questi conseguito; al rimborso delle spese sostenute (1475 c.c.). La norma non distingue tra la situazione di buona fede o di malafede dell'acquirente: pertanto deve ritenersi applicabile ad entrambe le ipotesi.

Ratio Legis

La previsione si giustifica considerando che l'acquirente ha diritto a conseguire la disponibilità piena e libera del bene (1470, 1476 c.c.). Se questa situazione viene turbata per le pretese di terzi egli ha diritto al ristoro dei danni.

Brocardi

Evictio
Habere licere

Spiegazione dell'art. 1483 Codice Civile

Responsabilità per inadempimento

La responsabilità per evizione è responsabilità per inadempimento.
Il responsabile per evizione deve lo stesso risarcimento di danni dovuto da ogni altro contraente inadempiente: né per l'evizione vi sono norme specifiche più gravi o più miti che in ogni altro caso d'inadempimento.
Se a carico del venditore devono essere gli aumenti o diminuzioni di valore della cosa evitta, questo è principio comune ad ogni caso d'inadempimento, perché sia integrale il risarcimento del danno sofferto dal creditore: art. 1223 cod. civ..
Nella responsabilità per evizione può sembrare più grave l'obbligo del debitore perché può essere non lieve la differenza di valore fra il tempo della vendita ed il tempo dell'evizione. Ma questo, che è conseguenza della natura stessa dell'inadempimento (per la notevole distanza di tempo fra l'uno e l'altro momento), non snatura la responsabilità del venditore, che è sempre responsabilità di un contraente inadempiente.


Evizione per diritti diversi dalla proprietà

La responsabilità per evizione è una responsabilità — se così si può dire — in pieno, nel senso che è irrimediabile il non essersi adempiuto. Vi sono anche forme meno gravi d'inadempimento: la presenza ed es. di vizi cui è tanto facile rimediare e con spese spesso lievi, che decade il compratore se non ha in brevi termini denunciato il vizio: art. 1495 cod. civ. Ma se la responsabilità per evizione è responsabilità — nel senso ora spiegato — in pieno, non ha però natura essenzialmente diversa dalla responsabilità di ogni altro inadempiente.

Anche per diritti diversi dalla proprietà vi puo essere evizione se, per appartenere tali diritti ad altri, o per non poter appartenere né ad altri né al compratore, questi non ha quanto si era proposto di avere.

Non può parlarsi di responsabilità per evizione quando il venditore di un'azienda fa illecita concorrenza al compratore togliendogli la clientela. È vero che in tal modo il compratore non ha quel che voleva, ma la molestia (di fatto e non di diritto) del venditore, il compratore può farla cessare invocando il contratto stesso di vendita: caso dunque nettamente diverso dall'evizione.


Compratore agli incanti

Anche il compratore agli incanti, se evitto, può agire contro l'espropriato perché l'aggiudicatario ha pagato il prezzo di aggiudicazione senza averne un corrispettivo; più frequentemente agirà contro i creditori ipotecari soddisfatti del prezzo in graduazione. In diritto romano l'aggiudicatario in vendite fiscali era immune da rivendicazione: oggi nell'espropriazione esattoriale il fondo enfiteutico è aggiudicato come libero.


Responsabilità per evizione nella promessa di vendita

È stato giustamente ritenuto esservi responsabilità per evizione anche nella promessa di vendita. Certo la promessa di vendita non trasferisce la proprietà: ma se chi ha promesso di vendere non può adempiere, ostandovi diritti altrui, egli è altrettanto inadempiente quanto il venditore.

Il venditore risponde per evizione proprio per non aver trasferito la proprietà. Non è in condizione diversa chi ha promesso di vendere. Per l'evizione non è necessario che al momento del contratto vi sia stato un trasferimento di proprietà poi annullato da rivendica altrui. Vi è evizione anche se la proprietà non è mai passata nel compratore; mentre se dopo un lunghissimo periodo di tempo dalla vendita il compratore col pagamento d'una somma di danaro ha evitato d'essere espropriato, la responsabilità del venditore si riduce al debito di tale somma. La ripugnanza ad ammettere responsabilità per evizione nella promessa di vendita deriva dalla giusta distinzione fra vendita e promessa di vendita: ma oggi, se chi è obbligato a concludere un contratto non adempie, l'altra parte può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso: art. 2932 cod. civ. Questo riavvicinamento della promessa di vendita alla vendita deve far ritenere responsabile per evizione chi promette di vendere, non meno di chi vende. L'uno e l'altro sono ugualmente inadempienti; identica è la responsabilità per evizione.


Risarcimento danni

Come nella vendita di cosa altrui, così nell'evizione totale il compratore evitto dev'essere risarcito del danno.
L'art. 1223 cod. civ. comprendendo nel risarcimento del danno la perdita sofferta e il lucro mancato, evidentemente indennizza il compratore nelle due opposte ipotesi: di aumento o di diminuzione di valore.
Se la cosa al tempo dell'evizione e diminuita di valore, il danno consiste nell'aver perduto il compratore la possibilità di rivedere il maggior valore corrispondente al prezzo pagato.
Aumentata invece la cosa di valore al tempo dell'evizione, non v'è ragione di privare di tale guadagno il compratore: di tal mancato lucro pure dev'essere indennizzato dal venditore.

Se al compratore evitto non fosse pagato il maggior valore della cosa al momento dell'evizione o dell'acquisto, egli non avrebbe l'integrale risarcimento del danno garantitogli dagli articoli 1223 e 1479 cod. civ..
Se la cosa è diminuita di valore, paghi il venditore la differenza rispetto al maggior prezzo di contratto, poiché il compratore aveva bensì consentito ad avere altra cosa in corrispettivo del prezzo versato, ma se la cosa gli è tolta (venuta meno la particolare ragione soggettiva che lo aveva indotto allo scambio) non si può imporgli il sacrificio di subire l'attuale minor valore, non avendone più in complesso quel che aveva voluto. Se la cosa è aumentata di valore, non si puo restituire al venditore il prezzo di contratto, gli si toglierebbe il piu essenziale attributo della proprietà: il godimento che se ne ha proprio in considerazione di sperati e assai spesso verosimili aumenti di valore.

Il valore della cosa evitta deve calcolarsi al tempo in cui effettivamente la cosa è tolta al compratore, non al tempo in cui è iniziato il giudizio di rivendicazione. Vero che la sentenza che accoglie la domanda di rivendicazione ha effetto dichiarativo e retroagisce al giorno della domanda, ma poiché il giudizio poteva esser transatto, visto che la domanda poteva anche essere rigettata, solo con l'effettiva perdita della cosa, e solo al momento in cui la perdita è definitiva ed irreparabile, il compratore ne subisce l'evizione.

Anche se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, ne risponde il venditore, dedotto solo l'utile ritrattone dal compratore: art. 1479 cod. civ. Se il venditore inadempiente non dovesse rispondere anche della diminuzione di valore o del deterioramento causato dallo stesso compratore, questi non sarebbe integralmente indennizzato, perché in parte gli si contesterebbe il diritto di godere da proprietario, che è quanto gli doveva il venditore.

Si comprendono nel danno da indennizzare sia il valore dei frutti che il compratore sia tenuto a restituire al rivendicante, sia le spese che l'evitto abbia sostenuto per la denuncia della lite al venditore, sia quanto altro ha dovuto restituire all'attore rivendicante. E non potrebbe essere diversamente perché tali frutti e tali spese sono una perdita che il compratore ingiustamente subisce e di cui dev'essere risarcito dal venditore, che di tal perdita gli è causa.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

340 Questa garanzia per evizione è stata da me regolata negli articoli 366 e seguenti accanto all'obbligo di fare acquistare la proprietà al compratore.
Essa continua ad avere la sua autonoma sfera di applicazione e non è affatto un duplicato dell'azione di risoluzione.
Anzitutto la garanzia per evizione opera nei casi di vendita reale quando, per una causa sopravvenuta che abbia effetto retroattivo, il venditore è privato del suo diritto e quindi il compratore viene evitto. In tale ipotesi, il trasferimento si era originariamente verificato, ma esso è venuto meno con effetto retroattivo e quindi il venditore risponde dell'evizione nei limiti specificati dagli articoli 366 e seguenti.
In secondo luogo la garanzia per evizione può operare la vendita (obbligatoria) di cosa altrui, quando il compratore, avendo conseguito il possesso della cosa, ne è successivamente privato dal vero proprietario. In tal caso, infatti, se il compratore ignorava l'alienità della cosa o se comunque ricorrono anche i presupposti della risoluzione ai sensi degli articoli 362, 363 e 364, egli può valersi, invece che della risoluzione, della garanzia per l'evizione la quale, a motivo del suo regolamento sostanziale e processuale, è di più comodo e facile esperimento, se pure le conseguenze pratiche sono quasi identiche.
Infine la garanzia per evizione opera quando il compratore è privato della cosa per effetto dell'esercizio di garanzie reali (art 365 ultimo comma), che erano note al compratore.
E' chiaro infatti che la dichiarazione dei pesi, e a fortiori la semplice conoscenza che aliunde può avere il compratore, non può essere interpretata come esclusione della garanzia se il compratore non si è accollato il debito.
Dissi che le conseguenze pratiche della garanzia per evizione sono quasi identiche a quelle della risoluzione. Infatti per la liquidazione del danno l'articolo 366 richiama la norma dell'articolo 363, aggiungendo solo che devono in tal caso computarsi altresì il valore dei frutti che il compratore sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese fatte per la denuncia della lite e quelle che abbia rimborsate all'attore.
341 

In conclusione i cardini del sistema del progetto sono i seguenti:
a) il compratore ha l'azione di risoluzione per inadempimento nella vendita di cosa altrui, se il venditore non adempie l'obbligo di procurare la proprietà o se comunque il compratore ignorava che cosa fosse di altri (del caso in cui la cosa venduta risulti gravata di oneri di godimento sarà fatta parola a proposito dell'art. 373);
b) il compratore ha diritto alla garanzia per l'evizione ogni qualvolta sia spossessato della cosa per effetto di diritti fatti valere da terzi, salvo, nella ipotesi di vendita obbligatoria, che ricorrano gli estremi dell'inadempimento.
In tal modo la garanzia per l'evizione ha una posizione sistematica più precisa, che può evitare le sottili e complicate questioni cui aveva dato luogo nel sistema del codice del 1865.

Massime relative all'art. 1483 Codice Civile

Cass. civ. n. 9604/2023

L'acquirente che subisca lo spossessamento del fondo per effetto del vittorioso esercizio del riscatto agrario da parte dell'avente diritto può agire nei confronti dell'alienante per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1483 c.c..

Cass. civ. n. 22429/2020

La pattuizione, inserita in un contratto preliminare ed elevata a condizione essenziale, con la quale una parte si impegna, in vista della stipula del contratto definitivo, ad acquisire la titolarità delle quote di una società, è inquadrabile nella categoria dei c.d. obblighi di garanzia di risultato, della quale fanno parte, ad esempio, nell'ambito degli obblighi di fonte legale, la garanzia per evizione (artt. 1483 ss. c.c.) e quella della veritas nominis in ipotesi di cessione dei crediti (art. 1266 c.c.) ovvero, nel contesto degli obblighi di fonte negoziale, della garanzia di buon funzionamento (come figura contemplata dalla norma dell'art. 1512 c.c.). E' consentaneo all'assunzione di un impegno di garanzia del risultato che l'obbligato risponde per il caso di mancato verificarsi del risultato promesso anche quando ciò non si leghi al suo dolo o alla sua colpa: qui in effetti, la legge o il contratto pone direttamente in capo a un dato soggetto il rischio connesso al verificarsi di un dato risultato; e così, sempre a titolo di esempio, il venditore risponde nei confronti del compratore per l'evizione della cosa che gli ha alienato anche se, al tempo della convenuta alienazione, non era in mala fede. In ragione di quest'ordine di rilievi, si deve escludere che, per ravvisare la sussistenza dell'inadempimento agli obblighi di questa specie, occorra un riscontro di colpevolezza del soggetto tenuto, trattandosi garanzia che opera per il fatto oggettivo.

Cass. civ. n. 20297/2019

Non incorre in responsabilità per negligenza professionale il notaio che - nell'ipotesi di compravendita di un immobile gravato dalla trascrizione di una domanda giudiziale pregiudizievole chiaramente indicata nel rogito - abbia omesso di avvertire l'acquirente di ulteriori, ipotetici ed eventuali rischi, non prevedibili al momento della stipula, correlati alla proposizione, quale possibile sviluppo della controversia pendente, di altre domande non ancora avanzate. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità del notaio per non aver informato l'acquirente che, nell'azione di petizione ereditaria intentata dall'erede non legittimario asseritamente pretermesso nei confronti dell'erede testamentario, vi era il rischio di impugnazione del testamento olografo, divenuto oggetto di querela di falso successivamente alla stipula).

Cass. civ. n. 17810/2019

In tema di vendita, la responsabilità risarcitoria del notaio, che non abbia comunicato all'acquirente l'esistenza di una trascrizione pregiudizievole, non può essere automaticamente commisurata al valore del bene oggetto dell'evizione, dovendosi all'uopo verificare se il prezzo di acquisto sia stato effettivamente corrisposto dall'acquirente: il danno da evizione totale è infatti commisurato proprio alla restituzione del prezzo, oltre al rimborso delle spese della vendita ed ai frutti che l'acquirente abbia dovuto corrispondere a colui dal quale sia stato evitto, gli accessori e le spese giudiziali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello aveva commisurato il danno risarcibile dal notaio al valore del bene oggetto dell'evizione a prescindere dalla circostanza, pur indicata in sentenza, che un prezzo di acquisto non era mai stato corrisposto).

Cass. civ. n. 7670/2019

In tema di compravendita, la garanzia per evizione postula che, a seguito dell'esito vittorioso dell'azione di rivendica esercitata da un terzo, il compratore, dopo la stipula del contratto, sia stato privato, in tutto o in parte, della proprietà del bene acquistato; pertanto, l'esperimento, ad opera di un terzo, dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà, ma solo sulla sua estensione, non consente di fare valere la garanzia per evizione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/03/2014).

Cass. civ. n. 5561/2015

Gli atti ablatori di un bene compravenduto, posti in essere in esecuzione di un vincolo di piano regolatore preesistente al contratto, vanno ricondotti alla disciplina della garanzia per evizione totale o parziale del bene, poiché per effetto di tali atti il compratore ne subisce la perdita in tutto o in parte. Ne consegue il diritto del compratore di far valere la relativa garanzia per il solo fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dall'eventuale colpa del venditore e dalla stessa conoscenza o conoscibilità, da parte sua, della possibile causa di evizione, in quanto originata dal vincolo imposto da una prescrizione generale di contenuto normativo, come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza da parte dei destinatari. (Cassa con rinvio, App. Palermo, 13/05/2011).

Cass. civ. n. 28580/2013

In tema di compravendita, la garanzia per evizione opera anche in ipotesi di espropriazione forzata ovvero di espropriazione per causa di pubblica utilità del bene, trattandosi di una particolare tutela che l'ordinamento attribuisce al compratore per il caso in cui sia disturbato o menomato nel godimento della cosa acquistata in conseguenza delle pretese fatte valere da terzi nei suoi confronti.

Cass. civ. n. 2720/2013

In tema di liquidazione del "quantum" risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio, essendo il risarcimento diretto alla completa "restitutio in integrum" - per equivalente o in forma specifica - del patrimonio leso; ne consegue che, ai fini della liquidazione del danno da evizione, non è congruo il criterio del prezzo di aggiudicazione all'asta indetta in sede di esecuzione forzata, essendo un dato di comune esperienza che il prezzo così determinato non corrisponde a quello conseguibile in regime di libero mercato.

Cass. civ. n. 20877/2011

In tema di compravendita la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi.

Cass. civ. n. 8536/2011

In tema di vendita, poiché la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto, anche in mancanza di colpa del venditore; non è peraltro necessario che il vittorioso intervento rivendicativo del terzo abbia la propria causa in un fatto preesistente alla vendita, ben potendo consistere tale responsabilità del venditore - tenuto per fatto suo proprio, ex art. 1487, secondo comma, c.c. - anche in una condotta inadempiente successiva al contratto, purché sussista il nesso tra la perdita del diritto subita dal compratore e l'oggettivo inadempimento del venditore. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'esercizio, da parte del curatore fallimentare della società prima venditrice, dell'azione di inefficacia ex art. 45 legge fall. della formalità - successiva al fallimento - del trasferimento di proprietà di autoveicolo, trascritto nel pubblico registro in modo, quindi, ormai inopponibile alla massa, con conseguente obbligo di restituzione del bene anche da parte del terzo subacquirente dall'avente causa dalla società fallita.

Cass. civ. n. 14431/2006

In tema di vendita, poiché la garanzia sia quella per evizione che quella per vizi della cosa ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore, tale rimedio, essendo rafforzativo e non sostitutivo di quello generale previsto per i contratti, opera nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche mancanza di colpa del venditore, Quest'ultimo requisito è, invece, necessario allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche dell'interesse positivo), in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 c.c. in tema di inadempimento contrattuale.

Cass. civ. n. 5243/2006

Le norme che disciplinano l'evizione totale sono applicabili soltanto nel caso in cui la cosa compravenduta sia oggetto di confisca in sede penale, come misura comportante l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore, e non anche nel caso in cui essa sia oggetto di sequestro, costituendo tale provvedimento semplice minaccia di evizione, destinata a concretizzarsi soltanto qualora sopravvenga il definitivo provvedimento di confisca.

Cass. civ. n. 20165/2005

Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato e, quindi, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.

L'evizione nel contratto di compravendita si verifica allorché l'acquisto del diritto sul bene ad opera dell'acquirente è impedito e reso inefficace dal diritto che il terzo vanti sullo stesso bene, senza che occorra anche, quale elemento necessario, che il compratore sia privato dell'effettivo possesso che si trovi eventualmente ad esercitare sulla cosa, tenuto conto che la causa del contratto sta nel trasferimento del diritto sul bene, mentre la consegna dello stesso è solo una sua conseguenza logica e giuridica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente l'evizione in presenza di una sentenza di trasferimento del bene pronunciata, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in favore del terzo, a nulla rilevando che il compratore aveva conservato il possesso del bene).

Cass. civ. n. 7294/2003

L'elemento caratterizzante la garanzia per evizione, sia in relazione a vendita volontaria che a vendita forzata, è dato dall'intervento rivendicativo o espropriativo da parte del terzo, pertanto, non si ha evizione, con conseguente sorgere del diritto alla garanzia, per la sola affermazione della esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni azione di quest'ultimo, ma occorre che il terzo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale, e che il suo diritto sia accertato definitivamente; la suddetta situazione è ritenuta legalmente esistente nelle seguenti quattro ipotesi, al di fuori delle quali non può operare la garanzia per evizione: diritto accertato giudizialmente con sentenza passata in giudicato; riconoscimento del diritto del terzo da parte del compratore, dotato delle caratteristiche di cui all'art. 1485, secondo comma c.c., espropriazione per esecuzione forzata o espropriazione per pubblico interesse.

Cass. civ. n. 9642/2001

Il compratore evitto ha diritto ad essere risarcito dal venditore dal danno subito sia per la lesione dell'interesse negativo che per la lesione dell'interesse positivo. Nella prima ipotesi, poiché il diritto al risarcimento sorge in conseguenza del mero fatto della perdita del bene acquistato, che, facendo venir meno la ragione giustificatrice della controprestazione, altera l'equilibrio del sinallagma funzionale, occorre porvi rimedio mediante il ripristino della situazione economica dell'acquirente quale era prima dell'acquisto, in tal caso è irrilevante l'eventuale buona fede dell'alienante; nella seconda ipotesi, invece, in caso di lucro cessante, l'acquirente, per ottenere il risarcimento, deve provare non solo il danno subito ma anche la colpa di parte venditrice.

La prescrizione dell'azione di evizione decorre non dalla data di conclusione del contratto, ma dal momento in cui il diritto del terzo sul bene è incontestabilmente accertato. Tale incontestabilità può coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza ovvero con il perfezionamento della transazione che pone fine alla lite tra colui che agisce in garanzia ed il terzo rivendicante. Peraltro, il compratore ha facoltà di proporre nei confronti del venditore l'azione di garanzia per l'evizione minacciata dal terzo, ma in tal caso l'accoglimento di tale domanda è subordinato all'accertamento del diritto del terzo, tant'è che il giudice, per ragioni di economia processuale, potrebbe disporre la separazione dei giudizi, decidendo solo la causa principale.

Cass. civ. n. 7678/2001

Per aversi evizione occorre che il diritto trasmesso al compratore venga definitivamente meno o risulti inefficacemente acquistato per incompatibilità col diritto certo del terzo, con la conseguenza che non da luogo ad evizione il fatto che il bene oggetto del contratto sia sottoposto a sequestro penale, ancorché ad istanza di un soggetto che vanti su tale bene un diritto incompatibile con quello acquisito dal compratore, atteso che tale provvedimento costituisce semplice minaccia di evizione destinata a concretarsi solo se sopravvengano i definitivi atti di confisca e di restituzione della cosa al terzo offeso dal reato.

Cass. civ. n. 12947/1999

L'operatività della garanzia per evizione presuppone l'esperimento positivo da parte di un terzo dell'azione di rivendica, e cioè la privazione del compratore, dopo la stipula del contratto, in tutto in parte della proprietà del bene acquistato; pertanto, l'esperimento dell'azione di regolamento di confini, non comportando la risoluzione di un contrasto sui titoli di proprietà ma solo sull'estensione di essa, non consente di far valere la garanzia per evizione.

Cass. civ. n. 792/1998

Le norme che regolano l'evizione totale (art. 1483 c.c.) sono applicabili nel caso di confisca in sede penale della cosa compravenduta, a norma dell'art. 240 c.p., giacché l'anzidetta misura comporta l'acquisto della proprietà della cosa stessa da parte dello Stato e lo spossessamento del compratore. Conseguentemente: a) il venditore è tenuto al risarcimento del danno nei limiti, di regola, dell'interesse contrattuale negativo (rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore), tenendo conto ai fini della diminuzione del danno, dell'usura frattanto subita dalla cosa; b) i rimborsi e le restituzioni, di cui agli artt. 1479 e 1483 c.c., spettanti al compratore, costituiscono debito di valore, come tali produttivi di rivalutazione e di interessi; c) ove in riferimento alla causa che ha determinato l'evizione sussista il dolo o la colpa del venditore, questi è tenuto all'integrale risarcimento.

Cass. civ. n. 945/1995

Per l'ipotizzabilità dell'evizione è necessario che l'evento che l'ha determinata, anche se verificatosi in concreto successivamente, debba attribuirsi ad una causa preesistente alla conclusione del contratto. Non costituisce, pertanto, ipotesi di evizione il caso in cui l'appartenenza a terzi del bene in contestazione deriva da titolo (nella specie, usucapione) perfezionatosi in tempo successivo al contratto di compravendita del bene stesso.

Cass. civ. n. 5/1982

Qualora l'appartenenza al venditore della cosa venduta sia oggetto di contesa giudiziaria, a seguito di azione di rivendicazione promossa da un terzo in base ad un precedente trasferimento disposto in suo favore dallo stesso venditore, la circostanza che l'acquirente sia stato informato, all'atto del contratto, della pendenza di tale controversia comporta la correlativa esclusione di un comportamento doloso o colposo del venditore medesimo per l'evizione che si verifichi in esito alla sua soccombenza, nel suddetto giudizio, con la conseguenza che quest'ultimo, in base alla garanzia per evizione, non è soggetto all'obbligo di risarcire il compratore per il cosiddetto lucro cessante, il quale postula la ricorrenza di quel dolo o colpa, ma resta tenuto al risarcimento del danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo e quindi alla restituzione del prezzo, al rimborso delle spese utili e necessarie fatte sulla cosa, ed al rimborso delle spese del contratto, nonché pure al rimborso del valore dei frutti e delle spese giudiziarie che il compratore abbia corrisposto al terzo vittorioso in rivendicazione, atteso che il ristoro di tale danno emergente prescinde dal dolo o colpa del venditore, nonché dalla conoscenza o meno da parte dell'acquirente del pericolo di evizione.

Cass. civ. n. 3249/1981

Ai sensi dell'art. 1483 c.c., la garanzia per evizione — che sanziona l'inadempimento del venditore all'obbligazione di cui all'art. 1476 n. 2 c.c. — impone al venditore medesimo di risarcire il danno nei limiti del cosiddetto interesse negativo, tranne che si accerti che l'alienante abbia agito con dolo o colpa, nel qual caso l'acquirente ha invece diritto all'integrale risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante. Tale domanda di più ampio ristoro pecuniario è riferibile non al concorrente esperimento di due azioni diverse (quella generale di responsabilità ex art. 1453 c.c. e quella ex art. 1483 dello stesso codice), ma all'esperimento di un'azione unica, che resta pur sempre connessa al diritto della garanzia per evizione, la cui disciplina, nel ricorso dell'elemento psicologico suddetto, resta solo integrata da quella dell'art. 1453 citato.

La garanzia per evizione non è dovuta allorché il compratore abbia dato causa, con il proprio comportamento, alla perdita del bene acquistato.

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