La violenza deve essere di tal natura da fare impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Si ha riguardo, in questa materia, all'età, al sesso e alla condizione delle persone (1).
(1) Il male minacciato dev'essere: a) ingiusto: l'ingiustizia sussiste quando la lesione alla persona o ai beni è contraria alla legge, ossia non deriva dall'esercizio di un diritto [v. 1438]; b) notevole, cioè di una certa gravità: la valutazione va fatta in astratto, cioè valutando se il male minacciato sarebbe stato considerato grave da qualsiasi persona che abbia l'età, lo stesso sesso e che si trovi nelle medesime condizioni del soggetto che ha subito la violenza. La violenza morale può essere esercitata oltre che dalla controparte anche dal terzo (soggetto estraneo al contratto [v. 1434]); in quest'ultima ipotesi è irrilevante che la controparte sia a conoscenza dell'influenza che ha avuto la minaccia sulla formazione del consenso del soggetto che ha subito la violenza.
La violenza morale va tenuta distinta dalla violenza fisica, che si verifica quando il soggetto è materialmente costretto a stipulare il contratto senza averne minimamente la volontà; la violenza fisica è causa di nullità del contratto [v. Libro IV, Titolo II, Capo XI].
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
653Lasciata nell'orbita della mancanza di volontà l'ipotesi di violenza fisica, il nuovo codice ha preso in considerazione la violenza morale.
La nozione di questa violenza ha ricevuto un'importante precisazione: è la minaccia di male ingiusto o notevole (art. 1435 del c.c.) ma è anche la minaccia di un male di per sè non ingiusto, quando é diretta a conseguire vantaggi esorbitanti (art. 1433 del c.c.). Questa estensione del concetto di violenza, già espressa dalla giurisprudenza, sanziona lo smodato uso dei poteri dati dalla legge. Se, minacciando l'uso del proprio diritto, si consegue un risultato, non soltanto eccedente la realizzazione del diritto stesso, ma anche ripugnante ad ogni senso di giustizia, si presume che ciò sia accaduto per una restrizione della libertà dl volere, e quindi che sia rimasto viziato il volere di chi ha consentito all'attribuzione ingiusta.
La minaccia è causa di annullamento anche se proviene dal terzo (art. 1434 del c.c.), per quanto l'altro contraente sia stato in buona fede; non si è perciò soddisfatta l'aspirazione di chi avrebbe voluto che il contratto rimanesse valido nel caso di violenza del terzo non conosciuta dal contraente, com'è valido quando è stato determinato dal dolo del terzo so l'altro contraente non ne ebbe notizia (art. 1439 del c.c., secondo comma). La diversa disciplina adottata circa gli effetti della violenza e del dolo proveniente da terzi, conforme alla tradizione e al criteri accolti dalla maggior parte dei codici moderni, è sorretta da considerazioni di carattere sostanziale. La violenza agisce direttamente sulla libertà del volere, mentre il dolo opera sull'intelligenza che deve guidare il volere stesso. Come pressione diretta, la violenza influisce più gravemente e più irresistibilmente sul processo formativo della volontà; ed è quindi giusto dare, contro di essa, una protezione maggiore di quella che si dà contro il dolo. Non viene tutelato l'affidamento che si era formato a causa dell'ignoranza dell'azione violenta del terzo, perchè è eccessivo far prevalere le esigenze della buona fede di una parte, di fronte alla grave situazione antigiuridica creata dalla minaccia nell'altra parte che ne è stata vittima; questa situazione ha in sè una antigiuridicità senza dubbio maggiore di quella provocata dal dolo, il quale, in fondo, si risolve in un errore.
Si accenna qui, naturalmente, al dolo causam dans, mentre il dolo incidens (art. 1440 del c.c.) altro effetto non provoca se non quello di obbligare al risarcimento del danno.
Cass. n. 7394/2008
Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione del lavoratore — e la conseguente rinunzia ad una porzione dei compensi maturati — sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, avente ad oggetto un complesso rapporto economico relativo al conseguimento di un contributo ministeriale per la costruzione di un pastificio e di altri stabilimenti, ha ritenuto che la decisione del lavoratore di sottoscrivere un atto di rinunzia alle pretese economiche già avanzate, adottata a seguito delle personali preoccupazioni sulla propria situazione economica e sul buon fine dei progetti di costruzione degli opifici, rispondesse a scelte individuali e spontanee).Cass. n. 8430/2000
In tema di violenza morale, quale vizio del consenso invalidante, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, ed anche ad opera od iniziativa di un terzo. Requisito indefettibile è, tuttavia, che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per il negozio del quale si deduce l'annullabilità e risulti di tale natura da incidere, con efficienza causale concreta, sulla libertà di volizione del soggetto passivo. Conseguentemente, non è di per sé sola riconducibile al timore prodotto da violenza altrui la rappresentazione interna di un pericolo di danno, anche se non conseguente ad un processo psicologico puramente interno e connessa, invece, a circostanze esterne, eventualmente riconducibili all'attività di terzi, che possono incidere sulla libertà di autodeterminazione. (Alla stregua del principio enunciato in massima, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la configurabilità di una ipotesi di violenza morale in una transazione, stipulata dal titolare di una ditta nei cui confronti pendevano numerose istanze di fallimento con le compagnie presso le quali lo stesso aveva assicurato il relativo rischio, in relazione al danno subito in occasione di un incendio verificatosi nel suo magazzino, transazione della quale l'imprenditore aveva chiesto l'annullamento deducendo di essere stato costretto ad accettare l'offerta per lo stato di bisogno, noto alle predette compagnie, nel quale si era venuto a trovare a causa delle ricordate istanze di fallimento).Cass. n. 7844/1993
La violenza per assurgere a causa di invalidità del contratto deve concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva in quanto se la rappresentazione di un pericolo di danno non deriva dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono al dominio del medesimo, tale semplice metus ab intrinseco, ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venir meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non è idoneo ad invalidare il negozio. (Nella specie la Suprema Corte enunciando il surriportato principio ha ritenuto corretta la decisione con la quale era stata esclusa l'invalidità per preteso vizio del consenso nella minaccia di denuncia penale per illecito edilizio, perché la procedibilità ex officio dello eventuale procedimento penale e quindi la sua inevitabilità escludevano l'esistenza di un metus ab extrinseco riconducibile all'art. 1435 c.c.).Cass. n. 6490/1987
La violenza, perché assurga a causa di invalidità del contratto, anche quando consista nella minaccia di far valere un diritto, deve intervenire in un momento anteriore al negozio e concretarsi nella minaccia attuale di un male futuro, dipendente in qualche modo dal comportamento dello stesso autore della vis compulsiva. Se la minaccia, invece, non è più attuale, nel senso che sia già interamente esaurita la condotta collocabile come antecedente causale, o almeno concausale, del male temuto dal soggetto passivo, la rappresentazione, da parte di quest'ultimo, di un pericolo di danno non deriva più dal comportamento del minacciante, bensì dalla considerazione di altre circostanze che sfuggono completamente al dominio del medesimo e si atteggia, quindi, come semplice metus ab intrinseco che, ove anche incida sul processo formativo della volontà negoziale, facendo venir meno quella libertà di determinazione cui ogni contrattazione deve essere informata, non è idoneo ad invalidare il negozio. (Nella specie la Suprema Corte, enunciando il surriportato principio, ha ritenuto giuridicamente corretta la decisione con la quale era stata esclusa l'invalidità, per preteso vizio del consenso, di un accordo transattivo stipulato dopo che uno dei contraenti aveva già presentato a carico dell'altro una denunzia per truffa aggravata, perseguibile di ufficio, e non era più in grado, quindi, di incidere sull'esito del procedimento penale).Cass. n. 368/1984
La violenza morale può estrinsecarsi secondo una fenomenologia varia ed indefinita, e quindi anche in modo non esplicito ma indeterminato o indiretto, sempreché sussista il requisito — indefettibile per la rilevanza di tale forma di violenza — che la minaccia sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso per l'atto di cui si chieda l'annullamento. La valutazione — alla stregua del materiale probatorio — della sussistenza della minaccia di un male ingiusto, nonché del rapporto di causalità tra questa ed il compimento dell'atto impugnato, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. (Nella specie, la sentenza impugnata — confermata dalla Suprema Corte — aveva, in particolare, ritenuto, che la minaccia di licenziamento per giusta causa, subita dal lavoratore in una temporanea situazione di difficile contestabilità delle false prove predisposte a suo carico, fosse atto idoneo a fargli temere l'esposizione ad un male ingiusto e notevole e tale, quindi, da indurlo a dare le dimissioni mediante la firma della lettera all'uopo predisposta presso l'azienda).Cass. n. 4378/1974
Il metus ab intrinseco, derivante dalla paura ispirata da uno stato di fatto oggettivo, non può essere causa invalidante di un negozio giuridico, occorrendo invece, a tal fine, che il timore provenga dall'esterno, ad opera di un soggetto che usi violenza o minaccia, sia esso l'altro contraente od un terzo; che, inoltre, la minaccia ingiusta sia tale da incidere sul processo di formazione della volontà così da fare venire meno questa libertà di determinazione cui deve essere informata ogni contrattazione.