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Articolo 1163 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Vizi del possesso

Dispositivo dell'art. 1163 Codice Civile

Il possesso acquistato in modo violento(1) o clandestino(2) non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Note

(1) La violenza consiste nella contrarietà alla volontà del possessore. Deve essere mirata all'acquisto del possesso. Se essa è, infatti, finalizzata a stravolgere il consenso altrui, con lo scopo di stipulare un accordo cui segua la consegna del bene e, quindi, il suo impossessamento, si utilizzano le disposizioni in materia di vizi della volontà sulla conclusione del contratto.
(2) Col termine «clandestinità» ci si vuole riferire al modo di agire di chi vuol celare all'interessato i propri comportamenti.

Ratio Legis

La disposizione prevede che il possesso, per essere efficace ai fini dell'usucapione, deve essere pacifico e pubblico; esso cioè non deve essere acquisito tramite violenza fisica o morale a scapito del precedente possessore o detentore, e non deve essere esercitato clandestinamente, palesando, cioè, la volontà di subordinare la cosa al proprio potere. Per realizzare lo scopo predetto, il possesso deve essere anche continuo e non interrotto.

Brocardi

Ad usucapionem
Improba possessio firmum titulum possidenti praestare nullum potest
Nec vi, nec clam, nec precario
Res vi possessae

Spiegazione dell'art. 1163 Codice Civile

I vizi del possesso

In questo articolo (che riproduce, migliorata nella forma, la disposizione dell'art. 689 codice del 1865) viene dichiarata l’ esigenza di altri due degli elementi del possesso legittimo di quel codice, la pacificità e la pubblicità del possesso.

Il capoverso stabilisce che gli effetti del possesso, originariamente non atto all'usucapione, incominciano a verificarsi quando il vizio sia purgato, ossia quando siano cessate la violenza e la clandestinità.

La collocazione della norma in questa sezione e le espressioni in cui è redatta portano a ritenere che essa trovi applicazione solo nei riguardi dell'usucapione, perciò, ove occorra, conferma la circostanza che gli effetti della violenza o clandestinità dell'acquisto del possesso sono disciplinati ex novo nell' art. 1170 del c.c., con riferimento all'azione di manutenzione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

549 Coerentemente a un principio etico e di ordine pubblico, il possesso non conduce all'usucapione se non è immune dai vizi della violenza e della clandestinità. Qualora sia viziato, esso non produce effetti che dal momento in cui il vizio è purgato, e cioè dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata (art. 1163 del c.c.).

Massime relative all'art. 1163 Codice Civile

Cass. civ. n. 2682/2022

In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge.

Cass. civ. n. 11465/2021

Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva accertato l'avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un dipinto oggetto di furto, che il possessore aveva ricevuto in donazione e tenuto per circa quaranta anni appeso alla parete del salotto della sua abitazione, sul rilievo che il bene, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 10/12/2015).

Cass. civ. n. 26633/2019

Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire. L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/07/2014).

Cass. civ. n. 17881/2013

Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo. (Nella specie, relativa alla pretesa usucapione di un lastrico solare a seguito della realizzazione di alcuni lucernari, la corte territoriale aveva rigettato la domanda in quanto il lastrico di copertura non era visibile dalla pubblica via e ad esso si accedeva attraverso una scala stretta e chiusa da una porticina molto nascosta, restando i lucernari - che, in ogni caso, occupavano solo una porzione del lastrico - celati alla vista da un muretto; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha rigettato il ricorso).

Cass. civ. n. 1672/2012

A norma dell'art. 1163 c.c., il possesso è acquistato in modo violento - e, perciò, inutile ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza è cessata - qualora l'impossessamento sia avvenuto con l'esercizio di una violenza fisica o morale, sicché la legittimità del possesso può aversi anche se esso non abbia tratto origine da una consegna proveniente dal titolare del diritto. Ne consegue che, ove la P.A. abbia occupato "sine titulo" una particella di terreno al di fuori delle regole del procedimento ablatorio, ciò non implica che il possesso debba ritenersi solo per questo acquistato con violenza, così come va escluso che tale violenza possa identificarsi con la trasformazione del bene successivamente alla sua apprensione.

Cass. civ. n. 1549/2010

Nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell'art. 1163 c.c., nel testo (applicabile "ratione temporis") anteriore alla modifica di cui all'art. 1, comma 260, della L. n. 296 del 2006, il decorso del termine utile per l'usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente.

Cass. civ. n. 1682/1982

Ai sensi dell'art. 1163 c.c., la violenza, quale elemento escludente l'esistenza di un possesso utile ai fini dell'usucapione, deve verificarsi al momento dell'acquisto del possesso, per cui la sopravvenienza di tale elemento non incide sull'inizio del termine per usucapione.

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