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Articolo 1096 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Diritti del proprietario del fondo servente

Dispositivo dell'art. 1096 Codice Civile

La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiare la coltivazione di questo e di abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione.

Ratio Legis

La disposizione evidenzia che il titolare del fondo gravato da un servitù degli scoli può usare liberamente delle acque utili per le necessità del fondo. Essa si riferisce, infatti, esclusivamente alle acque residuate dall'uso effettuato sul fondo servente, ed ha come oggetto solo acque morte.

Spiegazione dell'art. 1096 Codice Civile

Diritti del proprietario del fondo servente nella servitù degli scoli

La disposizione non è che lo sviluppo logico dell' art. 1094 del c.c., e cioè della determinazione del contenuto specifico della servitù degli scoli. Abbiamo sottolineato a suo luogo che tale servitù non pone alcun obbligo al proprietario del fondo servente di riservare una parte delle acque del proprio fondo a vantaggio del fondo dominante, ma soltanto di non deviare la direzione del loro scolo, naturale o predisposto. Pertanto essa non pone alcuna limitazione al godimento e all'uso delle acque da parte del proprietario del fondo servente, e tutte le facoltà e i poteri comportati dal diritto di proprietà possono essere liberamente esercitati sol che non siano in contrasto con tale obbligo preciso e specifico.

Il proprietario del fondo servente può usare tutta l'acqua disponibile a vantaggio del proprio fondo, se ciò è necessario o anche soltanto utile, e può cambiare la coltivazione del fondo stesso pure se questa importa un aumento del consumo dell'acqua con relativa diminuzione o anche totale eliminazione degli scoli riservati al fondo dominante, così come può, secondo le esigenze del fondo e delle colture, abbandonarne in tutto o in parte l'irrigazione pur se questo importi un aumento dell'acqua scolante verso il fondo dominante, che possa non riuscire gradito al proprietario di questo od essere eccessivo per i bisogni del fondo. Tocca al dominus servitutis prendere i necessari provvedimenti sul proprio fondo perchè un eventuale eccesso dell'acqua proveniente dallo scolo non si volga in danno del suo fondo, ma non potrà esigere che il proprietario del fondo servente elimini l'inconveniente impiegandone o trattenendone una parte, come non potrà esigere, nel caso inverso, che una parte gliene riservi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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