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Articolo 1095 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Usucapione della servitù attiva degli scoli

Dispositivo dell'art. 1095 Codice Civile

Nella servitù attiva degli scoli il termine per l'usucapione comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a vantaggio del proprio fondo [1061].

Quando sul fondo servente è aperto un cavo destinato a raccogliere e condurre gli scoli, il regolare spurgo e la manutenzione delle sponde fanno presumere che il cavo sia opera del proprietario del fondo dominante, purché non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto [1164].

Ratio Legis

La disposizione, riferibile anche alla servitù degli avanzi d'acqua (v. [[1097]]), prevede che la servitù degli scoli può essere acquistata per usucapione se sussistono i seguenti requisiti: l' esistenza di opere visibili e permanenti, fatte dal titolare del fondo dominante sul fondo servente; l'esercizio di attività che corrispondano al contenuto del diritto in oggetto per un periodo di venti anni.

Spiegazione dell'art. 1095 Codice Civile

Richiamo al codice del 1865

In questi due articoli si è frazionata la disposizione dell'art. 637 del codice abrogato, ma non senza una modificazione abbastanza sensibile al contenuto del capoverso.


Determinazione della servitù attiva degli scoli

L'art. 283 riproduce integralmente il primo comma e non fa che delineare la fisionomia della servitù attiva degli scoli. Tale servitù consiste non tanto nel diritto ad avere gli scoli, quanto nel diritto che questi non siano divertiti, ed evidentemente il proprietario del fondo servente non è tenuto a fare nulla di più che evitare la loro diversione.


Modi d'acquisto della servitù attiva degli scoli

La servitù degli scoli può acquistarsi per un titolo negoziale, come ogni altra servitù, ma si acquista anche e forse più di frequente per usucapione. Pertanto l'art. 1095 si sofferma a determinare particolarmente la disciplina di quest'ultimo acquisto.

a) Il termine comincia a decorrere dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante ha fatto e stabilito sul fondo servente quelle opere visibili e permanenti (che abbiamo incontrato discorrendo dell' art. 1061 del c.c. secondo comma), destinate a raccogliere e condurre gli scoli a vantaggio del proprio fondo. Non è quindi necessaria per sè, e d'altro canto da sola non basta, la condotta effettiva degli scoli: condizione indispensabile è che siano fatte le opere visibili e permanenti e destinate alla loro raccolta e condotta.

b) In relazione a tale condizione viene posta nel secondo comma dell'art. 1095 una importante presunzione. Il proprietario del fondo dominante potrebbe non aver fatto lui le opere tuttavia esistenti sul fondo servente, ma il fatto che, durante il suo possesso, egli le abbia regolarmente espurgate e ne abbia mantenute le sponde, induce la legge a presumere che siano opera sua.

La presunzione non è assoluta e può essere vinta dal titolo e anche da un segno od altra prova contraria, ma intanto è importante perché inverte l'onore della prova, e viene messo a carico del proprietario del fondo servente di provare il contrario.


Prova della servitù

Tra le circostanze cui la prova contraria può rifarsi, c'è la resistenza nel caso di opere costruite o mantenute dal proprietario del fondo in cui il cavo è aperto decide dell'esito della prova in suo favore (art. 1095, ult. comma).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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