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Articolo 1094 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Servitù attiva degli scoli

Dispositivo dell'art. 1094 Codice Civile

Gli scoli o acque colaticce derivanti dall'altrui fondo possono costituire oggetto di servitù a favore del fondo che li riceve, all'effetto di impedire la loro diversione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1094 Codice Civile

Cass. civ. n. 7475/1995

La servitù degli scoli prevista dall'art. 1094 c.c. attribuisce al proprietario del fondo inferiore (dominante) il diritto di ricevere ed usare le acque che giungono al fondo superiore (servente) e che residuano dopo l'utilizzazione a vantaggio di questo fondo; la servitù, pertanto, se non assicura al fondo dominante gli scoli, che dipendono dalla misura dell'uso delle acque vive nel fondo servente, impedisce al proprietario di quest'ultimo fondo di invertire le acque a vantaggio di altri fondi propri o di terzi, come è anche precisato espressamente dall'art. 1096 c.c., che consente al proprietario di fare liberamente uso delle acque solo «a vantaggio del suo fondo», anche cambiandone la coltivazione, o di abbandonare in tutti o in parte l'irrigazione.

Cass. civ. n. 128/1995

La controversia tra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente per l'accertamento di una servitù convenzionale di scolo delle acque piovane non verte su un rapporto inscindibilmente legato con quello tra il fondo dominante ed un altro fondo dal quale, in parte, provengono le acque da smaltire per mezzo della servita di scolo, tranne che non sia dedotta la presenza di un'unica servitù prediale di scolo a vantaggio del fondo del terzo sia nei confronti del fondo dal quale le acque sono fatte direttamente defluire sia nei confronti del fondo verso il quale proseguono ed, in altri termini, che quest'ultimo fondo è servente rispetto al terzo e non a quello dal quale riceve le acque piovane; infatti, la servitù dà luogo ad un rapporto perfettamente distinto, sul piano giuridico, da quello nascente da eventuali altre servitù attive o passive con altri fondi, anche quando queste abbiano per oggetto una utilità (quale quella del deflusso delle acque) che, benché propria del fondo dominante, è anche in funzione di una esigenza creata dalla condizione servente, a vantaggio di altri, del medesimo fondo.

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