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Brocardo

Nulla lege prohibitum est, universa bona in dotem marito foemina dare

Traduzione

Non c'č alcuna legge che vieti alla donna di portare in dote tutti i suoi beni al marito

Spiegazione

L'istituto della dote, tipico del diritto romano, si č conservato a lungo nel diritto italiano, sino alla riforma del diritto di famiglia, attuata con la legge 19 maggio 1975 n. 151, la quale ha abolito espressamente ogni convenzione che tendesse alla costituzione di beni in dote.

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