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Brocardo

Hyperocha

Traduzione

Avanzo, eccedenza

Spiegazione

Nel diritto greco, in materia di pegni o di ipoteche, il valore eccedente dalla vendita della cosa pignorata o ipotecata veniva restituito al debitore. Il principio fu recepito anche dal diritto romano, in etā tardo-imperiale, con il divieto del c.d. patto commissorio. Il diritto vigente conserva questo divieto, in base al quale č nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietā della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore.

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