Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Diritto sacro
Le origini del diritto romano furono sacrali: il "lecito" si identificava col beneplacito della divinità, espresso mediante segni e prodigi che solo il sacerdote sapeva interpretare. L'illecito (nefas) equivaleva a un'offesa fatta alla maestà degli dei. Al fas, in quanto diritto sacro, concernente i rapporti fra uomini e dei, si contrapponeva il ius, in quanto diritto profano, limitato ai rapporti fra gli uomini. Ciò spiega come mai, nella fase arcaica della storia del diritto romano, i garanti della giustizia erano i sommi sacerdoti, nella loro veste di mediatori fra uomo e Dio. La stessa formularità che contraddistingue il diritto latino non è altro che un residuo di antiche liturgie, di rituali religiosi in cui la parola era segno e gesto dell'uomo al cospetto di Dio. Solo in una fase successiva, la giurisprudenza romana subì un processo di laicizzazione: allora il diritto profano prese il sopravvento sul ius sacrum, e la violazione del diritto perse la sua natura di peccato contro Dio.
Cenni introduttivi. – Sezione Prima: Litterae chartis cedunt. Il rapporto fra idea e testo: origine, applicazione e speculazione dottrinaria. Alla radice della tutela dell’autore. – I. L’origine del principio litterAE chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere. – II. L’applicazione del principio litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo. – III. L’applicazione del principio litterae chartis... (continua)
Il presente volume, dedicato all'analisi e alla riflessione storico-giuridica degli anni 52-50 a.C. dell'impero di Roma, cerca di individuare il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare su iniziativa di Cesare e di Pompeo. Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca intende interrogare i testi antichi, per offrirne un'interpretazione innovativa.
(continua)I giuristi romani adoperano vari vocaboli per indicare l'illecito: admissum, crimen, delictum, facinus, flagitium, illicitum, maleficium, noxa (noxia), peccatum, probrum, scelus. Tra questi, illicitum presenta un'assonanza con il nostro termine "illecito", ma viene usato "con estrema sobrietà".
(continua)Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano.... (continua)