Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Editto
Il termine origina dal verbo edicere, "notificare al pubblico". Nel diritto romano, designava un'ordinanza, appunto, notificata al pubblico da un magistrato fornito di potere giurisdizionale. Esso veniva emanato all'inizio dell'anno giudiziario e conteneva i criteri generali cui il magistrato si sarebbe attenuto per la risoluzione delle controversie. L'insieme degli edicta emanati dai magistrati andò a costituire il c.d. ius honorarium, che per i giuristi romani era alternativo rispetto al ius civile. L'editto era definito tralaticium se riprendeva i principi generali emanati dai magistrati predecessori; era chiamato perpetuavi, se restava in vigore per tutto l'anno; era, infine, denominato repentinum, se era destinato a risolvere una controversia in particolare.
Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano.... (continua)
Il presente volume, dedicato all'analisi e alla riflessione storico-giuridica degli anni 52-50 a.C. dell'impero di Roma, cerca di individuare il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare su iniziativa di Cesare e di Pompeo. Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca intende interrogare i testi antichi, per offrirne un'interpretazione innovativa.
(continua)I giuristi romani adoperano vari vocaboli per indicare l'illecito: admissum, crimen, delictum, facinus, flagitium, illicitum, maleficium, noxa (noxia), peccatum, probrum, scelus. Tra questi, illicitum presenta un'assonanza con il nostro termine "illecito", ma viene usato "con estrema sobrietà".
(continua)Cenni introduttivi. – Sezione Prima: Litterae chartis cedunt. Il rapporto fra idea e testo: origine, applicazione e speculazione dottrinaria. Alla radice della tutela dell’autore. – I. L’origine del principio litterAE chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere. – II. L’applicazione del principio litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo. – III. L’applicazione del principio litterae chartis... (continua)