Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Condanna alle bestie feroci del circo
Questa condanna particolarmente severa era una delle pene previste dal diritto romano, causa della morte di numerosissimi martiri cristiani tra il I e II secolo d.C. In base ad essa, il condannato era tenuto a battersi nel circo con le bestie feroci: se fosse riuscito a superare la lotta rimanendo indenne, sarebbe stato liberato dal magistrato presente per premiare il suo coraggio e riconoscergli che il destino era dalla sua parte.
Cenni introduttivi. – Sezione Prima: Litterae chartis cedunt. Il rapporto fra idea e testo: origine, applicazione e speculazione dottrinaria. Alla radice della tutela dell’autore. – I. L’origine del principio litterAE chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere. – II. L’applicazione del principio litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo. – III. L’applicazione del principio litterae chartis... (continua)
Il presente volume, dedicato all'analisi e alla riflessione storico-giuridica degli anni 52-50 a.C. dell'impero di Roma, cerca di individuare il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare su iniziativa di Cesare e di Pompeo. Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca intende interrogare i testi antichi, per offrirne un'interpretazione innovativa.
(continua)Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano.... (continua)
I giuristi romani adoperano vari vocaboli per indicare l'illecito: admissum, crimen, delictum, facinus, flagitium, illicitum, maleficium, noxa (noxia), peccatum, probrum, scelus. Tra questi, illicitum presenta un'assonanza con il nostro termine "illecito", ma viene usato "con estrema sobrietà".
(continua)