Si tratta di uno studio a cavallo fra il diritto romano e l'attuale sull'istituo della 'condictio indebiti' e sui rapporti con l'attuale azione di indebito arricchimento.
Tale istituto ha avuto un'influenza determinante nel rapporto fra attribuzioni contrattuali ed obbligazioni restitutorie.
Il possesso di beni è il diritto di pretendere o di ritenere un patrimonio
La bonorum possessio è quel tipo di successione introdotta a Roma dalle magistrature pretorie, a partire dall'ultima età repubblicana. Le origini della bonorum possessio vanno rintracciate in quell'antica procedura del processo per legis actiones, nella quale magistrato in iure procedeva all'assegnazione del possesso interinale del bene contestato (in questo caso dell'eredità) a quello fra i contendenti che gli apparisse più probabile erede o che desse maggiori garanzie per la restituzione in caso di soccombenza. Da tarda età repubblicana il magistrato usò concedere la bonorum possessio non tanto in favore del più probabile erede, quanto in favore della persona che ragioni di opportunità suggerivano venisse alla successione del decuius. La bonorum possessio perse la sua originaria valenza processuale e divenne istituto di diritto sostanziale. Ai bonorum possessores vennero riconosciute posizioni giuridiche di vantaggio e di svantaggio in tutto e per tutto simili a quelle degli eredi civili.
L’istituto cui si fa riferimento sembra essere l’antico possesso di stato.
In materia di diritto ecclesiastico, l’antico possesso di stato, che si ha qualora un ente possa vantare un riconoscimento lontano nel tempo, addirittura precedente alla formazione dello Stato unitario, che non sia mai stato perso per cause estintive, dà diritto al riconoscimento della personalità giuridica. Il ministero dell’interno rilascia il necessario attestato ai fini dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Esempi di persone giuridiche per antico possesso di stato sono la Santa Sede, le Chiese Cattedrali, le diocesi e le chiese più antiche.
Cenni introduttivi. – Sezione Prima: Litterae chartis cedunt. Il rapporto fra idea e testo: origine, applicazione e speculazione dottrinaria. Alla radice della tutela dell’autore. – I. L’origine del principio litterAE chartis cedunt: la metafora agricola dello scrivere. – II. L’applicazione del principio litterae chartis cedunt: l’autore, lo scriba e la composizione di un testo. – III. L’applicazione del principio litterae chartis... (continua)
I giuristi romani adoperano vari vocaboli per indicare l'illecito: admissum, crimen, delictum, facinus, flagitium, illicitum, maleficium, noxa (noxia), peccatum, probrum, scelus. Tra questi, illicitum presenta un'assonanza con il nostro termine "illecito", ma viene usato "con estrema sobrietà".
(continua)Un utile strumento di studio e consultazione per studenti universitari soprattutto per coloro che, sprovvisti di conoscenze specifiche della lingua latina, si avvicinano per la prima volta allo studio della storia del diritto romano. Questa disciplina conserva oggi la sua attualità perché consente, tra l'altro, l'analisi dei rapporti tra le istituzioni e il loro sviluppo nell'arco di tempo in cui si è evoluto l'ordinamento giuridico romano da Romolo a Giustiniano.... (continua)
Il presente volume, dedicato all'analisi e alla riflessione storico-giuridica degli anni 52-50 a.C. dell'impero di Roma, cerca di individuare il preciso contenuto e le precise finalità politiche degli atti normativi fatti approvare su iniziativa di Cesare e di Pompeo. Attraverso la lettura diretta delle fonti, da Svetonio a Dione Cassio, da Cicerone a Marco Celio Rufo, la ricerca intende interrogare i testi antichi, per offrirne un'interpretazione innovativa.
(continua)→ Altri libri su Il possesso di beni è il diritto di pretendere o di ritenere un patrimonio ←
, mercoledì 24 novembre 2010 , chiede:
Buongiorno,
Vorrei avere qualche informazione precisa sull'isituto giuridico dell'"antico possesso".
Cordiali saluti.